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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.47
Data decisione, Autorità:
27.03.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per mancato pagamento anticipo delle spese
Incarto n.
12.2009.47
Lugano
27 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 16 febbraio 2009 presentato da
AP 1
contro
la sentenza 20 novembre 2008 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
richiamata la diffida 20 febbraio 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale
alla ricorrente veniva assegnato un termine di 15 giorni, scadente il 23 marzo
2009 per effettuare sul c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto che il termine in questione è
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
16 febbraio 2009 di AP 1 contro la sentenza 20 novembre 2008 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
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Le
spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr.
50.-, spese fr. 50.-) sono poste a carico dell'appellante.
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Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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