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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.188
Data decisione, Autorità:
13.11.2008, IICCA
Titolo:
Appello - mancato pagamento dell'anticipo - stralcio
Incarto n.
12.2008.188
Lugano
13 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 4 settembre 2008 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
3
contro
la sentenza 8 agosto 2008 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1 nella causa promossa contro l’appellante da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
nella quale è intervenuta in lite
AO 2
rappr. da RA 2
richiamata la diffida 9 settembre 2008 della presidente di questa Camera mediante la quale
all’appellante veniva assegnato un termine di quindici giorni, scadente il 25
settembre 2008, per effettuare
sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr.
2'400.- a titolo di
anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
4 settembre 2008 di AP 1 contro la sentenza 8 agosto 2008 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per mancato versamento
dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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