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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2009.68
Data decisione, Autorità: 09.03.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti
Incarto n. 60.2009.68
Lugano 9 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.2. 2009 presentata da
IS 1 IS 2
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 16.2.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 18/19.2.2009, preavvisando favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________ (recte: inc. MP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il decreto di accusa – composto da sei incarti penali (inc. MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e inc. MP __________) – è cresciuto in giudicato il 10.11.2008.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani preavvisa favorevolmente la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________, poiché il decreto di accusa 8.10.2008 concerne diverse fattispecie ed è composto anche da altri cinque incarti penali, in cui non sono stati coinvolti i qui istanti.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo stati i qui istanti parte (quali denuncianti/querelanti e parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
IS 1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ e a fotocopiare i documenti di cui necessitano per un’eventuale azione civile.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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