AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.67
Data decisione, Autorità: 03.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00067
Lugano 3 maggio 2001 /FP/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
__________, rappr. dall'avv. __________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 15 febbraio/16 marzo 2001 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
__________ rappr __________
viste le osservazioni
9 aprile 2001 del __________ 18 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 15 febbraio/16 marzo 2001 l’UE di __________ ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitrice, determinato come segue:
Introiti:
Salario fr. 1'910.--
Rendita AI fr. 2'010.--
Totale redditi fr. 3'920.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1'100.--
locazione fr. 800.--
cassa malati fr. 300.--
totale deduzioni fr. 2’200.--
B. Con ricorso 27 marzo 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestando l’ammontare del reddito stabilito dall’UE di __________ nonché il totale delle deduzioni stabilito dall’Ufficio.
C. Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
La ricorrente sostiene che l’UE di __________ non avrebbe tenuto in considerazione gli effettivi costi sostenuti a titolo di premio della cassa malati. Orbene dagli atti risulta che l’escussa è stata invitata per ben due volte, il 24 luglio 2000 e il 5 settembre 2000, a produrre il certificato della cassa malati. Non avendo dato seguito a tale invito l’UE di __________ ha fissato d’ufficio l’importo relativo al premio della cassa malati in fr. 300.-- mensili. Tale agire è da ritenere corretto, ritenuto che se la debitrice dimostra che il premio relativo alla copertura di base è maggiore dell’importo riconosciuto dall’Ufficio, potrà essere effettuato un riesame del pignoramento.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame alla ricorrente è già stato ricordato nel 1997,
che in occasione di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione le sarebbe stato riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese. Di conseguenza l’escussa ha avuto il tempo necessario per cercarsi un alloggio confacente alle proprie condizioni economiche e avendo disatteso l’invito rivoltole dall’UE di __________ deve sopportarne le conseguenze nell’ambito del calcolo del minimo di esistenza.
Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.53, p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (cfr. DTF 104 III 40 cons. 1). Nel caso di specie la ricorrente beneficia di una rendita AI al 100% pari a fr. 2'060 mensili, nonché di un reddito di fr. 1'883.15. Il minimo di esistenza dell’escussa è stato stabilito in fr. 2'200.-- mensili. Di conseguenza la parte eccedente il minimo di esistenza non coperta dalla rendita AI può essere pignorata, come effettivamente stabilito dall’UE di __________. La ricorrente sostiene che l’UE di __________ non avrebbe considerato che il salario effettivamente percepito ammonta a fr. 1'883.15 in luogo di fr. 1'910.--. Orbene dagli atti si evince che l’Ufficio ha considerato quale rendita AI l’importo di fr. 2'010, in luogo di fr. 2'060.--. Di conseguenza, se vi è una differenza nell’eccedenza pignorabile, essa è a favore dell’escussa. Infatti sulla base dei dati forniti dalla ricorrente l’eccedenza mensile pignorabile ammonterebbe a fr. 1'743.-- in luogo di fr. 1'720. Tale modifica non viene tuttavia attuata in questa sede ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia:
Il ricorso 27 marzo 2001 __________, è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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