AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2008.182
Data decisione, Autorità: 27.02.2009, ICCA
Titolo: Iscrizione provvisoria di ipoteca legale dell'artigiano o dell'imprenditore: appello divenuto senza oggetto
Incarto n. 11.2008.182
Lugano 27 febbraio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.267 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 23 febbraio 2006 dalla
AO 1, (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 febbraio 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sulla particella n. 978 RFD di __________, frazione di __________, per fr. 10 000.– oltre interessi. Con decreto cautelare del 28 febbraio 2006, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta.
B. All'udienza del 17 maggio 2006, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo il 3 dicembre 2008, il Pretore ha accolto l'istanza e ha assegnato alla AO 1 un termine di trenta giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 17 dicembre 2008 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, il rigetto dell'istanza avversaria e la radiazione di quanto iscritto in via cautelare nel registro fondiario, subordinatamente per vedere ridotto a fr. 5500.– l'ammontare dell'ipoteca legale iscritta in via cautelare e modificare di conseguenza l'annotazione. Con decreto del 29 dicembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2009 la AO 1 propone di respingere l'appello.
E. Nel frattempo, il 22 gennaio 2009, il Pretore ha accertato che il termine di trenta giorni assegnato alla AO 1 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale era scaduto infruttuoso e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria. Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già per mezzo di un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF). La procedura intesa all'ottenimento di un'iscrizione provvisoria è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). In tale ambito il Pretore può disporre l'iscrizione già in via cautelare, senza contraddittorio (art. 371 CPC). La sentenza con cui egli statuisce poi sull'istanza come tale è appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC), ma l'appello non ha effetto sospensivo, “salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti” (art. 370 cpv. 3 CPC). Se ordina l'iscrizione provvisoria, in ogni modo, il Pretore deve fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC; DTF 101 II 76 consid. 4).
ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo – come detto – che all'appello sia accordato effetto sospensivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12). Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, sicché, decorso il termine di trenta giorni per intentare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria. Ciò rende senza oggetto l'appello in esame.
fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6 con rinvii; v. anche: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). Tale norma dispone che in simili eventualità il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (cfr. RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7). Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse, in effetti, è chiamato per principio a rispondere dei costi (v. anche l'art. 148 cpv. 3 CPC).
l'iscrizione provvisoria è stata annotata a ragione (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 517 n. 1410). La tassa di giustizia va in ogni modo ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina con un mero decreto di stralcio (art. 21 LTG per analogia).
Rimane il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto a carico del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). Tale addebito presupponeva infatti che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, op. cit., pag. 516 n. 1407 segg.). Se tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione provvisoria non gli è stata concessa o perché il proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state poste a carico dal proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. Secondo giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima al riguardo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.64 del 13 marzo 2007, consid. 12). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, consistenti nella tassa di giustizia (fr. 750.–, compresa quella del decreto cautelare) e nelle spese (comprese quelle del decreto cautelare), sono posti a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 800.– complessivi per ripetibili.
Intimazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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