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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.28
Data decisione, Autorità:
26.02.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli per mancato versamento anticipo spese
Incarto n.
12.2009.28
Lugano
26 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 23 gennaio 2009 presentato da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
la sentenza 21 gennaio 2009 del Pretore del Distretto
di Bellinzona nella causa promossa contro l'appellante dall’
AO 1
richiamata la diffida 28 gennaio 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale
alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.- a titolo di anticipo per le presunte
spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto che la diffida è stata notificata al
rappresentante della ricorrente il 6 febbraio 2009 e che il termine di
pagamento è infruttuosamente trascorso;
considerato che il valore di causa può essere
considerato pari al capitale sociale della società dichiarata sciolta con la
sentenza pretorile, vale a dire fr. 100'000.-;
decreta 1. L'appello
23 gennaio 2009 di AP 1 contro la sentenza 21 gennaio 2009 del Pretore del
Distretto di Bellinzona, è stralciato dai ruoli per mancato versamento
dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-
sono poste a carico dell'appellante.
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Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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