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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.27
Data decisione, Autorità:
26.02.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli per mancato versamento anticipo spese
Incarto n.
12.2009.27
Lugano
26 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 23 gennaio 2009 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la sentenza 10 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa nei confronti dell'appellante
da
AO 1
richiamata la diffida 28 gennaio 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale
alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso e l’anticipo non sia stato pagato;
considerato che nella fattispecie il valore di causa
può essere ritenuto pari al capitale sociale della società sciolta, vale a dire
fr. 100'000.- (doc. A);
decreta 1. L'appello
23 gennaio 2009 di AP 1 contro la sentenza 10 novembre 2008 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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