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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.17
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, IICCA
Titolo:
Sstralcio per mancato pagamento anticipo
Incarto n.
12.2009.17
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 12 gennaio 2009 presentato da
AP 1
contro
il decreto di stralcio 2 dicembre 2008 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa dall'appellante
contro
AO 1
richiamata la diffida 20 gennaio 2009 della Camera mediante la quale all’appellante veniva
assegnato un termine di 15 giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
12 gennaio 2009 di AP 1 avverso la decisione 2 dicembre 2008 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio nord, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
- Non
si prelevano né tasse né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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