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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.7
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per intervenuta transazione extragiudiziale
Incarto n.
12.2009.7
Lugano
20 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 gennaio 2009 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
il decreto 22 dicembre 2008 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa (rifiuto di prova a futura memoria) promossa
dall'appellante contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 1
preso atto che il 10 febbraio 2009 l’appellante ha
comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e ha dichiarato di
ritirare l’appello;
considerato che per quanto precede l’appello è diventato
privo di oggetto per desistenza dell’appellante;
constatato che nel loro accordo le parti hanno
concordato di compensare tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda
istanza;
rilevato che nella commisurazione della tassa di
giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
-
L’appello 2 gennaio 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per
desistenza.
-
La
tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-),
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono
compensate.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad
almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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