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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.49
Data decisione, Autorità: 14.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00049
Lugano 14 marzo 2001 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura di accertamento della nullità della comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. 544'471 promossa dalla
(rappr. __________)
contro
__________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che l'8/14 novembre 2000 l'UEF di Mendrisio ha emesso nell'esecuzione n. __________ promossa dalla Fondazione collettiva LPP __________ contro __________ la comminatoria di fallimento;
che con scritti 6 marzo 2001 gli Uffici Controllo abitanti dei Comuni di __________ e di __________ hanno confermato la partenza di __________ da __________ il 31 ottobre 2000 e il suo arrivo __________ il 1. novembre 2000;
che ex art. 22 cpv. 1 LEF l'Autorità di vigilanza deve verificare in ogni stadio della procedura che le disposizioni relative alla competenza vengano ossequiate e intervenire d'ufficio se l'interesse pubblico o l'interesse di un terzo viene violato, per esempio nel caso dell'emissione di una comminatoria di fallimento (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, n. 44 p. 76);
che la comminatoria di fallimento emessa al vecchio domicilio nonostante questo sia stato cambiato è nulla anche nel caso in cui il debitore non ha annunciato all'Ufficio esecuzione il suo cambiamento di domicilio e non ha impugnato l'emissione del relativo atto entro il termine ordinario di ricorso (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 5 ad art. 53 LEF);
che l'8 novembre 2000, giorno dell'emissione della comminatoria di fallimento, __________ era già domiciliato a __________, per cui competente per l'emissione della comminatoria di fallimento non era l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, bensì l'Ufficio esecuzione di Lugano;
che di conseguenza la comminatoria di fallimento in oggetto va dichiarata nulla;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 22 e 53 LEF
pronuncia: 1. La comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio esecuzione e fallimento di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa da Fondazione Collettiva LPP __________, contro __________, __________, è annullata.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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