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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.18
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio per intervenuto accordo extragiudiziale
Incarto n.
10.2007.18
Lugano
20 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
vista la petizione presentata direttamente in appello
il 14 dicembre 2007 da
AT 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CV 1
rappr. da RA 2
richiamata l’ordinanza 16 gennaio 2008, con la quale
la procedura veniva sospesa in vista di trattative tra le parti prima ancora
dell’intimazione della petizione alla parte convenuta;
preso atto dello scritto 11 febbraio 2009 del
patrocinatore di parte attrice, il quale comunica che le parti hanno raggiunto
un accordo extragiudiziale e che la causa può quindi essere stralciata dai
ruoli;
considerato che ai sensi dell’art. 21 LTG in caso di
fine del processo senza sentenza la tassa di giustizia viene determinata in
proporzione degli atti compiuti, tenendo conto del valore di causa, che in
concreto è stato indicato dall’attrice in almeno fr. 100'000.-;
che nella fattispecie il ritiro della petizione è
avvenuto prima dell’intimazione alla controparte, sicché non vi è questione di
ripetibili;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta 1. La
causa promossa con petizione del 14 dicembre 2007 da AT 1, divenuta priva
d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 100.-, per complessivi fr.
400.-, già anticipate dall’attrice, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
-
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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