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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.408
Data decisione, Autorità: 20.02.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di esecuzione quale istante
Incarto n. 60.2008.408
Lugano 20 febbraio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.12.2008 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni concernenti __________ __________ ai fini delle sue incombenze;
premesso che l’istanza 17.12.2008 è pervenuta al Ministero pubblico il 18.12.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 19.12.2008, preavvisandola favorevolmente;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellato – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 8.1.2009 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha dichiarato PI 2 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni intenzionali semplici, lesioni intenzionali semplici di lieve gravità, ripetuto danneggiamento e vie di fatto e – avendo agito in stato di scemata imputabilità – lo ha condannato, in contumacia, alla pena detentiva di dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a versare l’importo di CHF 2'886.45 a una parte civile, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in corso di espiazione della pena detentiva (sentenza di condanna, in contumacia, 8.1.2009, inc. __________). La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
Con la presente istanza l’IS 1 – richiamati l’art. 91 cpv. 5 LEF e le diverse procedure pendenti presso i suoi uffici a carico di PI 2 –, chiede se nell’ambito del surriferito procedimento penale sarebbero emersi attivi di proprietà di quest’ultimo (liquidità o conti correnti). Precisa al proposito che il supporto da parte del Ministero pubblico sarebbe importante per procedere a completamenti di pignoramento atti all’evasione dei provvedimenti in corso a favore dei creditori.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica che la richiesta – da intendersi quale istanza di ispezione degli atti ex art. 27 CPP –, deve a suo giudizio essere accolta. Dal canto suo, PI 2, interpellato per il tramite del suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni.
Giusta l’art. 27 CPP, in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nella fattispecie in esame – richiamati gli art. 89 ss. LEF riguardanti l’esecuzione in via di pignoramento e ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante e la finalità della sua richiesta – è certamente data l’esistenza di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In siffatte circostanze, questa Camera autorizza l’Ufficiale e/o un collaboratore dell’IS 1 a compulsare presso il Tribunale penale cantonale gli atti di cui all’incarto __________, compatibilmente con gli impegni del personale della cancelleria.
L’Ufficiale (rispettivamente il collaboratore) è autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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