AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.406
Data decisione, Autorità: 11.02.2009, PRPEN
Titolo: Condurre un autovettura esserndo in stato di ubriachezza pronunciato; sottrarsi alla prova del sangue
Incarto n. 10.2008.406 DA 3685/2008
Bellinzona 11 febbraio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza, così come risulta dal controllo medico concludente per un grado di inabilità “pronunciato”;
fatti avvenuti a __________ il 1 giugno 2008;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 1 giugno 2008;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 6 ottobre 2008 n. 3685/2008 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.00 (cinquanta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'750.00 (tremilasettecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.00 (duecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2009, al quale ha preso parte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
guida in stato di inattitudine,
elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
L’imputato può essere condannato a lavori di pubblica utilità?
Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCS; 37 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti, ex art. 91 cpv. 1 e art. 91a cpv. 1 LCStr, per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza e per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
condanna ACCU 1
§ ACCU 1 è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un’aliquota giornaliera o ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 125.00 spese giudiziarie
fr. 225.00 spese di inchiesta
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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