AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.45
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00045
Lugano 21 maggio 2001 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° marzo 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, nell'ambito della procedura di pignoramento di salario dipendente da diverse esecuzioni contro di lui promosse da
rappr. da: avv__________
richiamata l'ordinanza presidenziale 5 marzo 2001 con la quale non è stato concesso effetto sospensivo,
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede nei confronti di __________ per l'incasso di propri crediti. L'UEF di Locarno ha allestito il 25 maggio 1998 dieci attestati di carenza di beni provvisori, contestati dalla creditrice, che ha ottenuto il 9 ottobre 1998 dall'UEF l'allestimento di un verbale di pignoramento di redditi, che tuttavia ha accertato l'assenza di un'eccedenza mensile pignorabile. Contro questa decisione la creditrice ha interposto il 21 ottobre 1998 ricorso, accolto da questa Camera il 24 marzo 1999 con l'ordine all'UEF di esperire ulteriori indagini per accertare il reddito dell'escusso. Il 5 dicembre 2000 l'UEF ha accertato un'eccedenza mensile pignorabile di CHF 1'000.--. Con ricorsi 12 dicembre 2000 dell'escusso e 18 dicembre 2000 della creditrice è stato chiesto a questa Camera di annullare l'ultimo verbale di pignoramento. Con sentenza 16 gennaio 2001 questa Camera ha stimato i redditi dell'escusso in CHF 10'000.– mensili, ha accolto alcuni punti ricorsuali di entrambe le parti e ha ordinato all'UEF l'allestimento di un nuovo verbale di pignoramento.
B. Con verbale di pignoramento 13 febbraio 2001, spedito il 20 febbraio 2001, l'UEF ha effettuato un pignoramento di immobili e uno di reddito, rilevando che l'eccedenza mensile pignorabile si attesta a CHF 3'768.–.
C. Con ricorso 1° marzo 2001 __________ chiede l'annullamento del verbale di pignoramento 13/20 febbraio 2001, sostenendo che i propri redditi mensili non eccedono CHF 8'000.–.
D. Con osservazioni 22 marzo 2001 __________ rileva che questa Camera ha effettuato nella sua decisione 16/19 gennaio 2001 una stima dei redditi dell'escusso, fissandoli in CHF 10'000.--; dal momento che contro questa sentenza non è stato interposto ricorso al Tribunale federale, questa stima sarebbe cresciuta in giudicato e di conseguenza il ricorso andrebbe respinto.
E. Con osservazioni 11 aprile 2001 l'UEF di Locarno conferma il proprio operato, avvenuto nell'ossequio della citata sentenza di questa Camera.
considerando
in diritto:
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13; CEF vig. [15.2001.5] cons. 2).
In casu occorre rilevare che il ricorrente, non avendo contestato al Tribunale federale la sentenza 16/19 gennaio 2001 di questa Camera, con la quale sono stati stimati d'ufficio i suoi redditi fissandoli in CHF 10'000.– mensili, e non avendo prodotto con il ricorso nessun nuovo elemento fattuale per la determinazione dei suoi redditi e delle sue spese, conferma il proprio comportamento poco collaborativo (cfr. CEFvig. [15.2000.195] cons. 3.2 fra le medesime parti). Di conseguenza il ricorso qui in esame si rivela palesemente privo di ogni buona ragione e al limite del temerario.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di tasse e spese. Nel caso in esame, il ricorrente ripropone integralmente le stesse contestazioni della precedente procedura senza fornire le prove richieste nella precedente decisione( cfr. CEFvig. [15.2000.195] cons. 3). Il ricorrente è pertanto avvisato che in occasione di ulteriori simili ricorsi questa Camera si pronuncerà su spese e indennità, nonché su una multa a suo carico.
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 1° marzo 2001 di __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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