AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.37
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00036 15.2001.00037
Lugano 12 marzo 2001 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 di
__________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro la presa in custodia di tre autovetture sequestrate in esecuzione dei decreti di sequestro n. __________ (relativo alle imposte cantonali 1998-1999, inc. 15.2001.36) e __________ (relativo alle imposte federali 1998-2000, inc. 15.2001.37), emanati il 21 dicembre 2000 dal
visti gli incarti relativi alle procedure ricorsuali,
ritenuto
in fatto: A. In base ai decreti di sequestro (“Arrestbefehl”) n. __________ e __________ emanati contro i ricorrenti dal __________ il 21 dicembre 2000 per l’importo di fr. 15'501'629.-- (cfr. doc. A, inc. 15.2001.36), risp. di fr. 12'595'292.-- (cfr. doc. A, inc. 15.2001.37), l’UEF di Locarno ha in particolare proceduto, lo stesso giorno, al sequestro di tre autovetture di marca __________ del __________ (valore di stima: fr. 205'000.--), __________ del __________ (valore di stima: fr. 120'000.--) e __________ del __________ (valore di stima: fr. 55'000.--), che sono state depositate presso il __________ di __________.
B. Con i ricorsi in esame, __________ e __________ criticano il provvedimento dell’UEF di Locarno in quanto, al contrario dei beni mobili arredanti l’abitazione familiare, nessuna delle tre macchine è stata lasciata in custodia degli escussi. La decisione impugnata, non motivata, sarebbe arbitraria e contraria al principio della proporzionalità, per il fatto che essa priverebbe gli escussi della facoltà di utilizzare le autovetture per i loro spostamenti, segnatamente, ma non solo, per le necessità quotidiane (accompagnamento dei figli a scuola, commissioni). Inoltre, al creditore non è stato chiesto il versamento di alcun anticipo a copertura delle spese di deposito.
C. Nelle sue osservazioni 12 febbraio 2001, il __________ rileva che le autovetture poste sotto sequestro non sono necessarie ai ricorrenti per la loro attività professionale, poiché il recapito della società __________, di cui i ricorrenti sono dipendenti, coincide con il loro recapito privato. D’altronde, le autovetture non sarebbero neanche necessarie per le esigenze di natura privata dei ricorrenti, essendo ridotta la distanza tra il loro domicilio in via __________ ed il centro di __________. Invocando il valore pecuniario rilevante delle macchine sequestrate, il resistente chiede la conferma del provvedimento impugnato.
D. Con decisione 2 febbraio 2001, l’UEF di Locarno ha respinto la richiesta dei ricorrenti di poter usufruire delle autovetture __________ e __________ se non venisse depositato il loro valore di stima, stabilito in fr. 175'000.--, in conformità dell’art. 277 LEF.
E. L’UEF di Locarno, nelle sue osservazioni 14 febbraio 2001, chiede che il ricorso venga respinto, motivando la misura impugnata con l’elevato valore degli oggetti sequestrati.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi 29 gennaio 2001 dei coniugi __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito di procedure di sequestro promosse dallo stesso creditore e vertenti sugli stessi oggetti. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.36 e 15.2001.37. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
2.1. L’art. 98 LEF è applicabile per analogia in materia di esecuzione del sequestro (cfr. art. 275 LEF; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 277; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 13 e 14 ad art. 98), con la particolarità che il debitore sequestrato può esigere che i diritti sequestrati siano lasciati a sua disposizione dietro prestazione di un’adeguata garanzia (cfr. art. 277 LEF).
2.2. Nel caso di specie, è innegabile che le tre autovetture sequestrate siano oggetti di un prezzo rilevante e quindi oggetti di valore ai sensi dell’art. 98 cpv. 1 LEF. Già per questo motivo si imponeva il loro deposito presso un terzo, come peraltro rilevato dallo stesso ufficio nelle sue osservazioni.
2.3. Il provvedimento impugnato non lede neanche il principio della proporzionalità. A fronte del diritto di credito dell’escutente, garantito dalla Costituzione (garanzia della proprietà dell’art. 26 Cost., cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 743), la facoltà invocata dagli escussi “di utilizzare le autovetture per i loro spostamenti, segnatamente, ma non solo, per le necessità quotidiane (accompagnamento dei figli a scuola, commissioni)” non costituisce un diritto della personalità che possa giustificare una limitazione del diritto del resistente. Inoltre, la casa dei ricorrenti non è distante dal centro di __________. D’altronde, i coniugi __________ non dimostrano – e nemmeno allegano – che le autovetture sequestrate, o almeno una di esse, siano indispensabili per la loro attività professionale, ritenuto comunque che la società loro datrice di lavoro – __________ – ha la sua sede presso il domicilio dei ricorrenti, in via __________ ad __________
Con la presente procedura ricorsuale si è rimediato al difetto di motivazione della decisione di deposito delle tre autovetture. Infatti, la violazione del diritto di essere sentito, dal quale discende l’obbligo di motivazione delle decisione dell’autorità, compresa quella amministrativa (cfr. Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 1305), può essere sanata quando la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione che l’autorità inferiore che ha misconosciuto il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 138-139, cons. 2d), ciò che risulta essere il caso dell’autorità di vigilanza in materia LEF (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 e 3 LEF; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.1 lett. f ad parte generale, p. 17). La censura dei ricorrenti si rivela quindi anche su questo punto infondata. Del resto, l’assenza di motivazione del provvedimento nel verbale di sequestro appare scusabile alla luce dell’urgenza che caratterizza l’esecuzione del sequestro. D’altronde, i ricorrenti non pretendono che l’ufficio si sia rifiutato di motivare il deposito e nemmeno allegano di averne chiesto la motivazione.
La censura dei ricorrenti relativa alla dispensa dell’anticipazione delle spese di deposito da parte del resistente è irricevibile. Non si vede infatti quale interesse pratico ed attuale (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116) abbiano i coniugi __________ per esigere una tale anticipazione, il cui difetto nuoce solo al Canton Ticino, qualora – ipotesi assai inverosimile – il ricavo della realizzazione degli oggetti sequestrati non dovesse bastare a coprire le spese di deposito e che il __________ non dovesse essere in grado di rifonderli. Non apparendo i veicoli sequestrati essere stati pignorati o sequestrati da altri creditori, non è nemmeno ipotizzabile una violazione dell’uguaglianza tra creditori (cfr. in proposito: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 68). Si ricorda comunque all’UEF di Locarno che la pratica delle dispense di anticipazione delle spese, che risulta possibile solo nei casi in cui gli interessi pecuniari dello Stato non appaiano minacciati, deve comunque rispettare in modo generale il principio dell’uguaglianza tra creditori. Dal profilo generale e nell'interesse delle parti è comunque opportuno richiedere, in linea di principio, l'anticipazione delle spese di deposito, previa indicazione dei parametri per il loro calcolo: in tal modo creditore e debitore potranno far valere ogni loro diritto in merito alla spesa esecutiva "deposito vetture".
Ne consegue la reiezione dei gravami.
Sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 68, 98, 275 e 277 LEF, nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 2001 di cui all’inc. 15.2001.36 di __________ e __________, entrambi in __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Il ricorso 29 gennaio 2001 di cui all’inc. 15.2001.37 di __________ e __________, entrambi in __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Comunicazione: UEF di Locarno, con riferimento al cons. 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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