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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.142
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, IICCA
Ricorso:
TF, 4A_619/2009, 09.04.2010
Titolo:
Appello adesivo - tardivo pagamento dell'anticipo
Incarto n.
12.2008.142
Lugano
8 ottobre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello adesivo 28 agosto 2008 presentato da
AA 1
rappr. da RA 4
contro
la sentenza 11 giugno 2008 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa nei confronti
dell’appellante e di altri litisconsorti da
AP 1
AP 2
rappr. dall’ RA
1
richiamata la diffida 29 agosto 2008 della presidente di questa Camera mediante la quale
alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni, scadente il 13
settembre 2008 per effettuare
sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr.
1000.- a titolo di
anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo
il 3 ottobre 2008 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso,
debba ritenersi tardivo;
decreta 1. L'appello
adesivo 28 agosto 2008 di AA 1 contro la sentenza 11 giugno 2008 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio nord, è stralciato dai ruoli per versamento
tardivo dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.- (fr. 50.- tassa, fr. 50.-
spese) sono poste a carico dell'appellante adesivo.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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