AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.22
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00022 15.2001.00050
Lugano 21 maggio 2001 LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2001 di
e sul ricorso 21 febbraio 2001 di
rappr. dall'avv. __________
entrambi contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'ambito della procedura di sequestro n. __________ e di realizzazione del pegno manuale n. __________ promosse rispettivamente dal ricorrente 1 e dal ricorrente 2 contro
__________ d'ignota dimora,
procedure concernenti anche
rappr. dall'avv. __________
richiamate le ordinanze vicepresidenziali 25 gennaio 2001 [inc. 15.2001.00022] e 5 febbraio 2001 [inc. 15.2001.00026], e l'ordinanza presidenziale 6 marzo 2001 [inc. 15.2001.00050] con le quali è stato concesso effetto sospensivo ad entrambi i ricorsi;
viste le osservazioni:
1° marzo 2001 dell'UEF di Locarno [inc. 15.2001.00022, 26 e 50]
21 marzo 2001 di __________ [inc. 15.2001.00050]
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ in realizzazione del pegno manuale, pubblicato sul FUCT n. __________, __________ ha chiesto a __________ il pagamento di CHF 38'302.55 oltre accessori, indicando che il pegno è costituito dal natante __________ depositato presso il suo cantiere nautico.
B. Con decreto di sequestro 21 novembre 2000 del Pretore di Locarno-Campagna, il Comune di __________ ha ottenuto il sequestro del natante __________ di spettanza di __________ ed in possesso di __________. Il sequestro (n. __________) è avvenuto a garanzia di un credito di CHF 84'783.– oltre accessori.
C. L'UEF di Locarno ha eseguito il sequestro il 21 novembre 2000, alla presenza di __________; il natante è stato lasciato nel deposito di spettanza del signor __________.
D. Il 7 dicembre 2000 __________ ha chiesto la vendita del natante, in suo possesso asseritamente a titolo di pegno manuale. L'UEF ha comunicato la domanda di realizzazione all'escusso tramite pubblicazione sul FUCT n. __________.
E. L'UEF ha inviato il 10 gennaio 2001 l'avviso di incanto (previsto per il 1° febbraio 2001) a __________ e al Comune di __________. Una copia dell'avviso di incanto è pure stata inviata il 12 gennaio 2001 alla signora __________, che su indicazione dell'UE di Lugano si sarebbe ivi già annunciata quale proprietaria del natante. La notifica dell'avviso d'incanto all'escusso è avvenuta tramite il FUCT n. __________.
F. Il 24 gennaio 2001 il Comune di __________ ha inoltrato ricorso contro l'avviso d'incanto sostenendo che l'UE di Lugano avrebbe sporto denuncia penale contro __________ e che i suoi diritti sul natante sarebbero integralmente contestati. Al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con ordinanza vice-presidenziale del 25 gennaio 2001 e con ordinanza vice-presidenziale del 5 febbraio 2001.
G. Il 29 gennaio 2001 __________ ha notificato all'UEF di Locarno il proprio diritto di proprietà sul natante, producendo dei documenti a sostegno del preteso diritto.
H. L'UEF di Locarno ha di conseguenza notificato il 30 gennaio 2001 a __________ e al Comune di __________ la pretesa vantata da __________, impartendo loro un termine di 10 giorni per dichiarare se e in che misura contestavano tale pretesa, avvertendoli che in caso di silenzio la pretesa sarebbe stata riconosciuta.
I. Con scritti 31 gennaio 2001 di __________ e 7 febbraio 2001 del Comune di __________ la pretesa di __________ è stata integralmente contestata.
L. L'UEF ha di conseguenza notificato il 1° febbraio 2001 a __________ che __________ aveva fatto valere sul natante un diritto di pegno manuale per CHF 38'302.25 oltre accessori, impartendole un termine di 10 giorni per contestare tale pretesa, avvertendola che in caso di silenzio la pretesa sarebbe stata riconosciuta.
M. Il 12 febbraio 2001 l'UEF ha impartito a __________ un termine di 20 giorni ex art. 107 LEF per inoltrare azione di accertamento del proprio diritto di proprietà sul natante, in seguito alla contestazione di tale diritto da parte del Comune di __________. Al contempo l'UEF ha impartito a __________ un termine di 20 giorni ex art. 107 LEF per promuovere azione di accertamento del proprio diritto di pegno sul natante.
Il 13 febbraio 2001 l'UEF ha infine impartito a __________ un termine di 20 giorni ex art. 107 LEF per inoltrare azione di accertamento del proprio diritto di proprietà sul natante, in seguito alla contestazione di tale diritto da parte di __________.
N. Il 21 febbraio 2001 __________ ha interposto ricorso contro l'assegnazione di termine 12 febbraio 2001 dell'UEF di Locarno, rilevando che l'Ufficio avrebbe erroneamente applicato l'art. 107 LEF al posto dell'art. 108 LEF poiché egli è possessore diretto del natante oggetto di pegno manuale, e che pertanto il termine andava assegnato a __________.
O. Il 1° marzo 2001 l'UEF di Locarno ha presentato le proprie osservazioni al ricorso 24 gennaio 2001 confermando il proprio operato.
P. Con osservazioni 21 marzo 2001 __________ ha aderito alla richiesta __________ di impartirle il termine per contestare giudizialmente il diritto di pegno del ricorrente. L'UEF ha di seguito trasmesso l'incarto a questa Camera allegando copia delle osservazioni 1° marzo 2001 presentate al ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di __________.
considerando
in diritto:
Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
Il ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di __________ e il ricorso 21 febbraio 2001 di __________ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'ambito di due procedure distinte, ma tendenti alla realizzazione dello stesso oggetto. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e vertono tutti su questioni legate alla procedura di rivendicazione degli art. 106-109 LEF.
Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.00022, 26 e 50. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Cometta, Commentario alla LPR, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
Ritenuto inoltre che l'inc. 15.2001.00026 è stato erroneamente aperto da questa Camera, rivelandosi un doppione dell'inc. 15.2001.00022, il dispositivo di questa sentenza si riferirà una volta sola al ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di __________.
3.1. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III 90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 107; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).
3.2. Determinante ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.
3.3. Nello specifico caso dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale, l'oggetto del pegno è di regola nelle mani del creditore, in virtù dell'art. 884 cpv. 1 CC. Il creditore, pur essendo possessore diretto, non è possessore immediato, esercitando infatti il possesso unicamente per il debitore (dunque non per il terzo). Di conseguenza, ai fini della procedura di rivendicazione degli art. 106 ss. LEF, torna applicabile l'art. 107 ad esclusione dell'art. 108, applicabile unicamente alla fattispecie in cui il creditore pignoratizio eserciti il possesso mediato su un oggetto di un terzo (cfr. DTF 123 III 367 cons. 3.b; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 107).
4.1. Con la rivendicazione in proprietà di __________ e contestazione del diritto di pegno di __________, l'Ufficio - non potendosi sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito di tale pretesa e non avendo nessun elemento fattuale certo quo alla titolarità del natante in questione - doveva continuare a ritenere tale natante di proprietà di __________. Di conseguenza, ritenuto che __________ esercita - almeno formalmente, nonostante dagli atti nasca il fondato sospetto di atti illeciti - il possesso esclusivo per l'escusso (e presunto proprietario del natante), l'UEF di Locarno ha correttamente impartito a __________ un termine ex art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione in accertamento del suo diritto di proprietà. Sotto questo punto di vista, ritenuto che nel suo ricorso il Comune di __________ chiedeva l'avvio della procedura di rivendicazione, che però era già stata iniziata dall'UEF di Locarno, il ricorso 24 gennaio 2001 in questione si rivela superato dagli eventi e dunque evaso.
4.2. Per quanto attiene alla contestazione fatta da __________ del diritto di pegno esercitato da __________, ritenuto che a questo stadio procedurale non è possibile sapere con certezza di chi sia il natante e dunque se __________ detiene il natante per __________ (ipotesi che condurrebbe all'applicazione dell'art. 107 LEF) o per __________ a garanzia di un ipotetico debito di __________ (ipotesi che invece condurrebbe all'applicazione dell'art. 108 LEF), l'Ufficio - chiamato a prendere una rapida decisione in merito all'assegnazione dei termini di cui agli art. 106 ss. LEF e impossibilitato ad attendere l'esito dell'azione in accertamento del diritto di proprietà di cui al considerando precedente - doveva applicare l'art. 107 LEF. Infatti, __________ - fino a prova del contrario - detiene il natante esclusivamente per __________; di conseguenza, l'UEF di Locarno doveva fissare al terzo, ossia a __________, un termine ex art. 107 cpv. 5 LEF per far accertare la non esistenza del diritto di pegno a favore di __________ (azione di accertamento negativo). Ne consegue che il ricorso 21 febbraio 2001 va accolto, poiché chiede la fissazione del termine per agire a __________, nonostante tale termine non venga fissato in virtù dell'art. 108 LEF (come chiesto dal ricorrente) ma dell'art. 107 cpv. 5 LEF. Il ricorso 21 febbraio 2001 di __________ è pertanto accolto.
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss., 275 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Le procedure di cui agli inc. 15.2001.00022, 15.2001.00026 e 15.2001.00050 sono dichiarate congiunte.
Il ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di __________ (inc. 15.2001.00022 e 15.2001.00026) è evaso ai sensi del cons. 4.1.
Il ricorso 21 febbraio 2001 di __________ (inc. 15.2001.00050) è accolto.
3.1. Di conseguenza è annullato l'avviso e assegnazione di termine del 12 febbraio 2001 a __________.
3.2. È fatto ordine all'UEF di Locarno di inviare un avviso e assegnazione di termine ex art. 107 cpv. 5 LEF a __________ per avviare l'azione in accertamento della non esistenza del diritto di pegno manuale di __________ sul natante Schweizer/Saphir 700 GT, di cui alla procedura esecutiva n. __________ P.M.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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