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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.287
Data decisione, Autorità: 21.01.2009, PRPEN
Titolo: Comunicare a terzi dei fatti per nuocere alla reputazione di una persona
Incarto n. 10.2008.287 DA 2446/2008
Bellinzona 21 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________ e __________, il __________, comunicando con un terzo, accusato il Direttore della casa per anziani __________ CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere trasmesso alla Consigliera di Stato del Cantone Ticino __________ copia della lettera __________ da lei inviata al Direttore della casa per anziani CIVI 1 con la quale lo accusava di condotta disonorevole, segnatamente di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;
per avere, a __________ e __________, il 4/6 luglio 2007, offeso l’onore del Direttore della Casa per anziani __________ CIVI 1 inviandogli la lettera __________ nella quale lo accusava di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. art. 173, 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 4 CP e l’art. 49 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 9 luglio 2008 n. 2446/2008 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 750.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 50.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile, accompagnata dalla propria patrocinatrice, mentre la Procuratrice pubblica, con lettera 4 novembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice, che chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre al riconoscimento di fr. 4'500.- a titolo di spese legali e di fr. 500.- a titolo di torto morale (importo che sarà devoluto in beneficenza);
sentita da ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta per quanto successo e disposta a chiedere scusa per il suo modo di agire, ma non a ritirare quanto affermato, siccome trattata ingiustamente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
diffamazione,
ingiuria,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto?
In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di prova?
Devono essere riconosciute le richieste della parte civile in merito al risarcimento delle spese legali e al riconoscimento del torto morale?
Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione (ex art. 173 CP) ed ingiuria (ex art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2446/2008 del 9 luglio 2008;
condanna ACCU 1
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese civili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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