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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.247
Data decisione, Autorità:
02.02.2009, IICCA
Titolo:
Stralcio in seguito a transazione extragiudiziale tra le parti
Incarto n.
12.2007.247
Lugano
2 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 13 novembre 2007 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la decisione 23 ottobre 2007 del Segretario assessore della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa nei confronti dell'appellante
da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
preso atto dello scritto 29 gennaio 2009, con il quale
l’appellante comunica di aver concluso con la controparte un accordo in via
extragiudiziale per risolvere la vertenza e chiede, di conseguenza, lo stralcio
dai ruoli della procedura, tasse e spese di appello a suo carico, ripetibili
compensate, così come dalla convenzione sottoscritta dalle parti tramite i loro
patrocinatori il 21/24 novembre 2008;
considerato che nella commisurazione della tassa di
giustizia e delle spese si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle
parti;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente
LTg,
decreta 1. L’appello
del 13 novembre 2007 di AP 1 è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (complessivi fr. 150.-),
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Le ripetibili sono
compensate.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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