AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2008.8
Data decisione, Autorità:
30.01.2009, IICCA
Titolo:
Dichiarazione esecutività lodo arbitrale internazionale
Incarto n.
13.2008.8
Lugano
30 gennaio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
statuente quale autorità giudiziaria ai sensi
dell’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino
al Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) e l’attuazione della legge
federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato
internazionale;
vista l’istanza 15 dicembre 2008 presentata da Tomo
Mahoric, chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo arbitrale pronunciato
dall’arbitro unico avv. Gianluca Generali, Lugano, il 7 novembre 2008 nella
vertenza che oppone
IS 1
rappr. dall’avv. __________ __________ __________ __________
a
CO 1
rappr. da PA 2
accertato che il
lodo in questione è stato notificato alle parti il medesimo 7 novembre 2008 e
che contro di esso non è stato interposto ricorso, come confermato dalla
Cancelleria del Tribunale federale il 12 gennaio 2009;
constatato che le
parti hanno sottoscritto il 28 gennaio 2005 un contratto la cui clausola
arbitrale esclude l’impugnabilità del lodo giusta l’art. 192 cpv. 1 LDIP;
in applicazione degli
art. 192 cpv. 2, 193 cpv. 2 LDIP;
decreta 1. Il
lodo emanato il 7 novembre 2008 dall’arbitro unico avv. __________ __________, __________,
nella procedura vertente tra IS 1 e CO 1, è esecutivo.
-
La
tassa di giustizia (fr. 150.--) e le spese (fr. 50.-) di complessivi fr. 200.--
sono a carico dell'istante.
-
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- (in concreto il valore ammonta a €
218'000.-) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster