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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.409
Data decisione, Autorità: 27.01.2009, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
Incarto n. 60.2008.409
Lugano 27 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato e a estrarne delle copie;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con giudizio 10.11.1992 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, tra l’altro, respinto il ricorso 15.6.1992 presentato da __________ (allora patrocinato dagli avv.ti __________ __________ e __________ __________ __________, __________) (inc. CCRP __________).
Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale e la Corte di cassazione e di revisione penale, poiché l’istante è già stato parte (quale accusato) al procedimento penale nel frattempo archiviato ed egli ha quindi già avuto modo di visionare tutti gli atti.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
L’istante e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale TPC __________ presso il Tribunale penale cantonale e l’incarto penale CCRP __________ presso la Corte di cassazione e di revisione penale ed a fotocopiare i documenti di cui necessita, concordando i tempi di accesso con le rispettive cancellerie compatibilmente con i loro impegni.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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