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Numero d'incarto:
15.2000.204
Data decisione, Autorità:
03.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00204
Lugano
3 gennaio
2001
/FC/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 20 dicembre 2000 dell'UE di Lugano
tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante
all'escusso
nell’eredità
indivisa ed in comunione relitta dal defunto
__________, già in __________
composta di:
·
__________, fu
·
__________, fu
·
__________, fu
·
__________, fu
·
__________, fu
·
__________, nata
·
__________, nata
·
__________, fu
nelle esecuzioni
di cui al gruppo n. 33985 dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente
indicati
preso atto della
domanda di vendita presentata il 17 giugno 1997
considerato
l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 1. dicembre 2000
in conformità della citazione del 23 novembre 2000
rilevato che il
termine di dieci giorni, fissato il 1. dicembre 2000 agli interessati per
formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso
ritenuta in queste
circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto
dall’Ufficio
visti gli art. 132
LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
PRONUNCIA
-
È ordinata
la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a
__________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già
in __________, composta di __________, fu __________, __________, fu
__________, __________, fu __________, __________, fu __________, __________,
fu __________, __________, nata __________, __________, nata __________ e
__________, fu __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui
al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente
indicati.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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