AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.233
Data decisione, Autorità: 01.09.2008, PRPEN
Titolo: Consentire l'accesso ad un esercizio pubblico a 9 minorenni permettendo a 5 di loro di sorbire bevande alcoliche
Incarto n. 30.2007.233 (401) 07 180 / 701
Bellinzona 1 settembre 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 3 agosto 2007 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 11 settembre 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 3 agosto 2007 ha inflitto a RI 1, quale gerente del Bar __________, , una multa di fr. 1’130.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 350.- e alle spese di fr. 60.-, per aver consentito che venissero servite bevande alcoliche a 5 avventori minorenni e aver permesso l’accesso a 9 avventori minorenni. Inoltre è stato accertato che non ha tenuto a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza (con riferimento all’intimazione di rapporto di contravvenzione __________ 2007).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 49, 50 lett. b, 53 cpv. 2 e 66 Les pubb; art. 80, 81, 86 RLes pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone di accogliere parzialmente il gravame e di ridurre la multa a fr. 930.-, adeguando gli oneri di primo grado, in considerazione del fatto che solo uno dei minorenni era di età inferiore ai 16 anni.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 80 RLes pubb il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio permessi e il gestore del rispetto della legge e del regolamento. Il gerente è responsabile dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze; il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (art. 53 cpv. 1 e 2 Les pubb). In tal senso, l’art. 82 cpv. 1 RLes pubb stabilisce che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore. Solo così vi è la garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia, come sancito dall’art. 81 RLes pubb. Ne consegue l’obbligo per il gerente di tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 RLes pubb).
Giusta l’art. 49 Les pubb, in tutti gli esercizi pubblici, ad eccezione dei locali notturni (art. 47 Les pubb) o le discoteche (art. 48 Les pubb) per cui vi è un divieto d’accesso generale per i minori di 18 anni, dopo le 21.00 l’accesso è vietato a tutte le persone di età inferiore ai 16 anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. Il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni (art. 50 lett. b Les pubb).
Le infrazioni alla Legge sugli esercizi pubblici e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1 Les pubb).
A norma dell’art. 66 cpv. 2 Les pubb sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti.
I fatti rimproverati all’insorgente sono stati accertati in seguito a un controllo effettuato dalla Polizia comunale di __________ in data __________ 2007 alle ore 00.01 nell’esercizio pubblico in questione (cfr. rapporto di intervento di pari data).
“Le bevande alcoliche non sono state servite direttamente dal cameriere ai minorenni. Ma il cameriere [ha] servito le bevande alcoliche a un maggiorenne che poi [le] [ha] dat[e], a nostra insaputa, agli amici suoi minorenni. Quella sera c’era solo un cameriere al bar, avendo a disposizione due sale nel locale, non [ha] potuto controllare attentamente le due sale. Per quanto concerne i 9 avventori minorenni si sono presentati al bar chiedendo di voler mangiare un panino e lì per lì il cameriere non [ha] pensato di chiedere i documenti visto che volevano solo mangiarsi un panino. Per quel che concerne il piano di lavoro, posso solo dirvi che il piano esiste e esisteva anche quel giorno che si sono presentati gli agenti. Al cameriere è stato chiesto se nel locale era presente il gerente e la risposta fu che il gerente si trovava in vacanza. Dopodiché l’agente non [ha] chiesto il piano di lavoro settimanale al nostro cameriere” (cfr. ricorso 16 agosto 2007).
In prima battuta, la gerente aveva invece sostenuto di non dover rispondere dei fatti avvenuti in sua assenza, scaricando, tra l’altro, la responsabilità sul titolare e gestore dell’esercizio pubblico, __________, di servizio al momento del controllo eseguito dalla polizia. In particolare, ha sottolineato che era una semplice dipendente del Bar __________, impiegata come una normalissima cameriera, per cui non aveva nessun controllo e non poteva sapere cosa succedeva durante la sua assenza (cfr. osservazioni 23 maggio 2007 al rapporto di contravvenzione). Specifica inoltre di aver concluso un contratto di lavoro in qualità di gerente unicamente per mettere a disposizione del gestore il certificato di capacità tipo 1 in suo possesso e permettergli così di continuare a esercitare l’attività legata al bar. Di fatto, il signor __________ esercitava le funzioni di gerente, decidendo dei controlli e dell’organizzazione (cfr. verbale di interrogatorio RI 1 __________ 2007).
Tale discorso vale a maggior ragione per il finto gerente, ossia colui che mette a disposizione (di regola dietro ricompensa) il proprio certificato a terze persone per permettere l’apertura di un esercizio senza che in realtà egli effettui tale mansione. Si tratta di un prestito rischioso in quanto se succede qualcosa di grave il finto gerente avrà senz’altro dei problemi (cfr. Marco Garbani, op. cit., pag. 292). In definitiva, il gerente non si sottrae alle proprie responsabilità argomentando che egli era assente o che fungeva solo da prestanome (cfr. Marco Garbani, op. cit., n. 53.17 ad art. 53 Les pubb).
In concreto, la ricorrente era assente in occasione del controllo, in quanto si trovava in vacanza (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1 __________ 2007). Durante questa assenza, era comunque responsabile dell’esercizio pubblico, anche se il gestore la sostituiva. Dagli atti risulta che era stata assunta dal 1° dicembre 2006 come gerente del locale, ancorché dalle sue stesse affermazioni si evince che in realtà era impiegata in qualità di cameriera e che la gerenza era svolta di fatto dal gestore, il quale organizzava e controllava il locale. Si è quindi in presenza di una gerenza fittizia che però, come detto, non giustifica, né scagiona la ricorrente dalle sue responsabilità in relazione a eventuali infrazioni alla legislazione sugli esercizi pubblici.
Benché ci si possa interrogare sulla correttezza di quest’ultima omissione, la versione della ricorrente risulta plausibile e non è stata rimessa in discussione dall’autorità di prime cure, la quale nelle osservazioni 11 settembre 2007 si è invero espressa sulle infrazioni più gravi a giustificazione dell’ammontare della multa.
Nel gravame la ricorrente, cambiando sostanzialmente la sua tesi difensiva, sostiene per la prima volta che: “Le bevande alcoliche non sono state servite direttamente dal cameriere ai minorenni. Ma il cameriere [ha] servito le bevande alcoliche a un maggiorenne che poi [le] [ha] dat[e], a nostra insaputa, agli amici suoi minorenni”.
Tale circostanza non trova tuttavia alcuna conferma agli atti e risulta poco credibile se comparata con le dichiarazioni dei cinque minorenni (uno dei quali risulta essere entrato nell’esercizio pubblico accompagnato da un adulto responsabile, circostanza che tuttavia non esclude, né attenua la responsabilità del gerente nell’ottica dell’art. 50 Les pubb), i quali sostengono all’unanimità di aver acquistato delle bevande alcoliche all’interno dell’esercizio pubblico. Si noti inoltre che il gestore sostiene di non aver servito bevande alcoliche ai minorenni, senza escluderne tuttavia la possibilità. Egli si giustifica affermando che “può essere che abbia servito bevande alcoliche a dei minorenni i quali mi mostravano dei documenti di altre persone maggiorenni” (cfr. verbale di interrogatorio di __________ __________ 2007), versione che differisce con quanto avanzato dall’insorgente.
A prescindere da tale incongruenza, il solo fatto per quest’ultima di aver assunto una finta gerenza (ripetutamente proclamata in sede di interrogatorio e anche nelle osservazioni 23 maggio 2007 a sostegno della sua estraneità alla vicenda), senza impartire le dovute direttive ai collaboratori e senza sincerarsi di quanto accadeva in sua assenza, non la esime dalle sue responsabilità per le violazioni alla legislazione sugli esercizi pubblici.
Le giustificazioni apportate dalla ricorrente non sono dunque liberatorie.
Dai verbali d’interrogatorio del gestore e dei 9 minorenni, risulta che nessuno di essi è stato effettivamente controllato all’entrata del locale al fine di verificarne l’età e quindi la legalità dell’accesso dopo le ore 21.00, circostanza peraltro confermata dal signor __________. La gerente, seppur per la prima volta nel gravame, giustifica la presenza dei minorenni, sostenendo che nessun controllo dei documenti è stato effettuato dal cameriere, poiché essi si sono presentati al bar dicendo di voler unicamente mangiare un panino (cfr. ricorso 16 agosto 2007). A prescindere dall’attendibilità dell’asserzione (che non trova riscontro agli atti), tale argomento non libera l’insorgente dalle sue responsabilità, in quanto i minori di 16 anni non hanno il diritto di entrare in locali pubblici dopo le 21.00 se non accompagnati da un maggiorenne responsabile del loro comportamento, neanche per consumare un panino.
Ciò posto, si noti, come rettamente rilevato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazioni nelle osservazioni 11 settembre 2007, che solo uno dei 9 avventori minorenni, al momento dei fatti appena quindicenne, non adempiva i requisiti posti dall’art. 49 Les pubb. Il minorenne in questione aveva meno di 16 anni e non era accompagnato da un maggiorenne responsabile del suo comportamento. L’accesso all’esercizio pubblico era quindi consentito agli 8 minorenni restanti in quanto avevano un’età compresa tra i 16 e i 17 anni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
Tasse e spese per l’odierno giudizio seguono la soccombenza preponderante della ricorrente (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 49, 50 lett. b, 53 cpv. 2 e 66 Les pubb; art. 80, 81, 86 RLes pubb.1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 850.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-.
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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