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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.374
Data decisione, Autorità: 08.05.2008, PRPEN
Titolo: Portare con sè un coltello apribile con una sola mano senza esserne autorizzati
Incarto n. 10.2007.374 DA 2861/2007
Bellinzona 8 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per avere, senza essere autorizzato, in data __________ a __________, portato un coltello apribile con una sola mano;
reato previsto dall’art. 33 LArm; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 settembre 2007 n. 2861/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 300.00 (trecento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.00 (trenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 50.00 (cinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.00 (venticinque) e delle spese giudiziarie di fr. 25.00 (venticinque).
ed inoltre 4. Ordina la confisca di un coltello marca BETA modello __________ (art. 69 o 70 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 settembre 2007;
indetto il dibattimento in data 8 maggio 2008, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
presente il difensore avv. DI 1;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per motivi di forma e di sostanza e l’assegnazione di ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, per avere, senza essere autorizzato, in data __________ a __________, portato un coltello apribile con una sola mano?
E’ applicabile l’art. 21 CP (errore sull’illiceità)?
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
Deve essere ordinata la confisca del coltello marca BETA modello __________ sequestrato dalla Polizia a __________ il __________?
Devono essere assegnate ripetibili a favore del Signor ACCU 1?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione di poca gravità per negligenza della LF sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 2 LArm) per avere, senza essere autorizzato, in data __________ attraverso il valico stradale di __________, portato un coltello, apribile con una sola mano;
manda ACCU 1 esente da pena;
assegna a carico del condannato la tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50.— per complessivi fr. 100.-- (cento), da dedursi dalla cauzione di pari entità già versata;
respinge la domanda di ripetibili;
ordina la confisca del coltello marca BETA modello __________ sequestrato dalla Polizia a __________ il __________ (reperto __________);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 100.-- totale, da dedursi dalla cauzione già versata
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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