AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.174
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00174
Lugano 12 marzo 2001 /LG/fc/
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 novembre 2000 di
(rappr. dall'avv. __________)
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il verbale di pignoramento 14/21 novembre 2000 per il gruppo n. __________ formato dalle esecuzioni promosse da
(rappr. dall'avv. __________)
(rappr. __________)
richiamata l'ordinanza presidenziale 23 novembre 2000 con la quale al ricorso è stato concesso parziale effetto sospensivo
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Il 5 luglio 2000 l'UE di Lugano ha effettuato un pignoramento a favore del gruppo di esecuzioni n. __________, composto dalle esecuzioni n. __________ promossa da __________, n. __________ promossa dal __________ e n. __________ promossa dalla __________. Sono pertanto stati pignorati il mapp. __________ RFD di __________ (già pignorato a favore di 3 altri gruppi e una singola esecuzione; cfr. verbale interno di pignoramento) e una motocicletta (accidentata) __________ CN 250 del febbraio 1989.
B. Con raccomandata 19 ottobre 2000 __________ ha chiesto il pignoramento complementare di un'autovettura __________ intestata all'escusso e di tutti i mobili pignorabili al domicilio dell'escusso.
C. Il 14 novembre 2000 l'UE di Lugano ha proceduto al pignoramento complementare di una __________ del febbraio 1990, di un furgone __________ del gennaio 1990, e di 43 oggetti presenti al domicilio dell'escusso. Quest'ultimo ha comunicato che l'autovettura __________ era di proprietà di __________, mentre i 43 oggetti d'arredamento erano della figlia __________, Lugano. Il verbale completato è stato spedito alle parti il 21 novembre 2000.
D. Il 22 novembre 2000 __________ ha inoltrato ricorso contro il verbale di pignoramento complementare, chiedendo che il furgoncino __________ venisse dichiarato impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF.
E. Nelle osservazioni 5 dicembre 2000 __________ rileva che il ricorrente non ha provato il genere e la consistenza della presunta attività indipendente, e che pertanto non è possibile riconoscere l'impignorabilità del furgoncino __________ per scopi professionali.
F. Nelle osservazioni 11 dicembre 2000 l'UE di Lugano conferma il proprio operato e chiede la reiezione del ricorso.
G. Dando seguito all'ordine di questa Camera, il ricorrente ha prodotto una copiosa documentazione a dimostrazione della sua attività indipendente quale rappresentante di commercio, e a comprova della sua malattia, che gli impedirebbe di esercitare a tempo pieno tale mestiere.
H. All'udienza 28 febbraio 2000, il teste __________ ha confermato che il ricorrente è in relazioni d'affari con la sua ditta (produttrice di materiale per lo sport dello snowboard) e che effettua tutti gli spostamenti con il furgoncino __________. Il __________ ha invece confermato che il ricorrente è suo fornitore e che quest'ultimo effettua le visite e le consegne a bordo del summenzionato furgoncino. Interrogato formalmente durante la medesima udienza, il ricorrente ha precisato il contenuto della documentazione da lui prodotta e ha illustrato gli estremi della sua attività commerciale, fornendo abbondanzialmente anche indicazioni sugli introiti e sulle spese private.
considerando
in diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 II 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
– interrogarlo sul genere d'attività svolta;
– interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;
– stimare l'ammontare del reddito;
– provvedere d'ufficio alle necessarie inchieste;
– raccogliere le informazioni ritenute utili;
– farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l'attività lucrativa.
Se l'inchiesta condotta dall'Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons. 3.a con rinvii).
3.1. Nel caso in esame, seppure l'Ufficio non abbia proceduto al pignoramento dei redditi dell'escusso, dal momento che i creditori procedenti (ed in particolare __________) non ne hanno fatto esplicita richiesta, questa Camera deve analizzare il genere e l'ampiezza dell'attività lavorativa indipendente del ricorrente, onde stabilire se il furgoncino __________ può essere considerato strumento di lavoro impignorabile. Occorre rilevare che solo la creditrice __________ ha chiesto il contestato pignoramento complementare, rivelatosi comunque prima facie infruttuoso, dato che tutti gli oggetti sono risultati rivendicati da terzi tranne il furgoncino __________, di cui si chiede in sede di ricorso l'accertamento dell'impignorabilità. Ritenuto poi che le cause di rivendicazione sono state promosse, nulla permette ora di stabilire se il primo pignoramento è o meno sufficiente per garantire il soddisfacimento di tutti i creditori. Considerato che questa Camera ha limitato i propri accertamenti nell'ottica di appurare se il furgoncino in questione è impignorabile, un eventuale pignoramento dell'eccedenza dei redditi del ricorrente potrà se del caso essere disposto su successiva richiesta dei creditori: in tal caso l'Ufficio si atterrà a quanto previsto al cons. 3, convocando l'escusso per accertare eventuali mutazioni rispetto a quanto appurato in questa sede.
Di conseguenza la richiesta del ricorrente di dichiarare tale oggetto impignorabile ex art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF va accolta.
richiamati gli art. 17, 19 , 20a, 92 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 22 novembre 2000 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza il furgoncino __________ di colore rosso, del gennaio 1990, targato __________ a nome di __________, è dichiarato impignorabile ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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