Agricultural compensation claim: new requests and prescription rejected

90.2007.1Altro tribunale19 apr 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal administrative court dismissed the municipality’s appeal against a revised government decision on agricultural compensation. The court held that the municipality could not seek annulment of the entire 2003 order because that request was new and had not been made in the revision proceedings. It also rejected the prescription defense, finding that the State’s claim had been interrupted in time, and declared the interest claim inadmissible because it had not been raised in revision. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 63 cpv. 2 PAmm; new claims in appeal proceedings and revision, interruption of prescription; requests not included in the revision application are inadmissible on subsequent appeal. Where the appellant merely sought an adjustment of the amount and obtained that relief in revision, an appeal directed at annulment of the entire prior decision is new and therefore inadmissible (consid. 2). The ten-year limitation period for the State’s pecuniary claim is interrupted not only by the decision fixing the contribution, but already by prior written communication of the decisive calculation data (consid. 3). Ancillary claims for interest not raised in revision cannot be examined for the first time on appeal (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.2007.1

Data decisione, Autorità: 19.04.2007, TRAM

Titolo: contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione di aree agricole

Incarto n. 90.2007.1

Lugano 19 aprile 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 dicembre 2006 del

RI 1 rappr. dal RA 2

contro

la decisione del 14 novembre 2006 (n. 5552) del Consiglio di Stato in merito all'obbligo di compensazione agricola (art. 8 segg. LTAgr);

viste le osservazioni 26 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, con risoluzione 2 marzo 1993 (n. 1523), il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

che, a seguito della diminuzione della zona agricola a favore di quella edificabile, il Governo ha chiamato il comune ad elaborare una proposta di compensazione giusta gli art. 8 segg. LTAgr (cfr. dispositivo n. 3.3. della risoluzione di approvazione; inoltre cifra 8 e allegato 6 della stessa);

che il Consiglio di Stato, con decisione 18 febbraio 2003 (n. 751), ha concesso al municipio un'ulteriore e ultima proroga per la presentazione di un progetto di compensazione agricola reale e parzialmente pecuniaria entro il 30 giugno 2003, ritenuto che, scaduto il predetto termine e dopo 60 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione medesima, l'importo di fr. 262'780.- sarebbe stato addebitato sul conto Stato/Comune quale deposito per l'acquisto di aree agricole;

che, con ricorso cautelativo 18 marzo 2003, il RI 1 è insorto innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio avverso la suddetta decisione, chiedendo che la richiesta di una proroga di due anni, dallo stesso formulata, venisse accolta;

che, con sentenza 4 aprile 2005, il menzionato tribunale ha respinto il ricorso, nella misura in cui non dovesse essere stralciato dai ruoli;

che, in evasione di una domanda di revisione formulata dal RI 1 l’8 giugno 2006, con risoluzione 14 novembre 2006 (n. 5552), il Governo ha modificato la decisione 18 febbraio 2003, riducendo il contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a fr. 225'674.-- e sancendo la restituzione dell’importo di fr. 37'106.-- a favore di quest’ultimo sul conto Stato/Comune una volta cresciuta in giudicato la risoluzione medesima;

che, con impugnativa 29 dicembre 2006, il RI 1 insorge dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo di annullare tanto la decisione 14 novembre 2006 che quella del 18 febbraio 2003, e di accertare la prescrizione del credito; in via subordinata di riconoscere al comune gli interessi di mora sulla differenza dell’importo dovuto a far tempo dal 31 luglio 2005, data di addebito del contributo pecuniario stabilito in origine;

che, per quanto concerne i motivi specifici della contestazione si dirà, per quanto necessario, in diritto;

che la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr), il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. a LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr); il gravame è dunque ricevibile in ordine;

che il ricorrente, impugnando la risoluzione 14 novembre 2006, chiede l’annullamento integrale della risoluzione del 18 febbraio 2003, attraverso la quale il Consiglio di Stato ha determinato il contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune;

che tuttavia, nell’istanza di revisione 8 giugno 2006, esso aveva postulato semplicemente l’adeguamento dell’importo del contributo sancito nella risoluzione 18 febbraio 2003 ai parametri di calcolo di cui allo scenario B contemplati nell’istanza medesima: richiesta che è stata integralmente accolta dal Governo, il quale ha ridotto il contributo nella misura sollecitata dal comune;

che, di conseguenza, la domanda di annullamento integrale della prima risoluzione - e con essa dell’intero contributo posto a suo carico - dev’essere considerata inammissibile, in quanto nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm);

che, già per questo stesso motivo, la richiesta di annullare l’intero contributo a seguito della prescrizione della pretesa dello Stato non può essere accolta;

che, pertanto, in definitiva, il comune ricorrente può solo contestare la riduzione dell’importo del contributo di fr. 37’106.-- operata nella risoluzione 14 novembre 2006: contestazione che, ovviamente, il ricorrente non sostiene né potrebbe giuridicamente sostenere, perché questa riduzione, allo stesso favorevole, coincide esattamente con quanto dallo stesso richiesto nell’istanza di revisione;

che oltretutto - sia soggiunto a titolo puramente abbondanziale - nemmeno i motivi addotti dal ricorrente, ed in particolare asseriti vizi formali e sostanziali, avrebbero potuto in concreto permettere al ricorrente di spuntare l’annullamento del controverso contributo: da un lato, il comune ha difatti avuto un periodo di tempo più che sufficiente per poter effettuare una compensazione reale a seguito della diminuzione delle aree agricole sul suo territorio, dall’altro i dati che sono serviti per il calcolo del contributo sostitutivo sono stati messi a disposizione del municipio, che li ha trovati corretti e che li ha anzi impiegati per formulare la richiesta di riduzione dell’importo, accolta dal Governo;

che del pari, il termine decennale di prescrizione della pretesa pecuniaria dello Stato nei confronti del comune, sorta al più presto al momento dell’approvazione del piano regolatore, è stato tempestivamente interrotto non solo dalla risoluzione 18 febbraio 2003, con cui il Governo ha fissato l’entità del contributo sostitutivo, ma addirittura prima dalla lettera 28 maggio 2002, con cui la Sezione della pianificazione urbanistica aveva comunicato al municipio le superfici e i valori di reddito agricolo in base ai quali il comune sarebbe stato chiamato a pagare il compenso (cfr. circa la prescrizione e le possibilità di interromperla RDAT II-2002 n. 8 consid. 2.1 e 2.3 rispettivamente; inoltre RtiD I-2005 n. 12);

che, da ultimo, nemmeno può essere accolta la domanda di rifusione degli interessi (erroneamente qualificati come moratori) sulla differenza dell’importo accertata nelle due successive risoluzioni governative: non essendo stati richiesti nell’istanza di revisione, la relativa domanda si appalesa inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm);

che l’impugnativa, affatto infondata, dev’essere respinta;

che il comune, in quanto intervenuto a tutela di interessi economici, dev’essere tenuto al pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.--, è posta a carico del RI 1.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  4. Intimazione a:

terzi implicati

CO 1 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

agricultural compensationland-use planningrevisioninadmissibilityprescriptioninterest claimnew claimcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the revised government decision could seek annulment of the entire 2003 compensation order.

Decisione estratta

The request was inadmissible because it introduced a new claim not made in the revision request; only the reduction granted in 2006 could be challenged.

Motivazione estratta

The municipality had asked only for an adjustment to the scenario-B amount, and that request was fully granted by reducing the contribution.

Questione giuridica chiave

Whether the underlying compensation claim was time-barred.

Decisione estratta

The prescription defense failed because the ten-year limitation period had been validly interrupted before expiry.

Motivazione estratta

Interruption occurred at least by the 2002 letter communicating the relevant surfaces and income values, and again by the 2003 government decision fixing the contribution.

Questione giuridica chiave

Whether interest on the difference between the two government decisions had to be awarded.

Decisione estratta

The interest request was inadmissible because it had not been included in the revision application.

Motivazione estratta

Under the procedural rule invoked by the court, claims not raised in revision cannot be asserted for the first time on appeal.

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