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Numero d'incarto:
90.2003.74
Data decisione, Autorità:
06.10.2003, TPT
Incarto n.
90.2003.74
Lugano
6 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dalla segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 giugno 2003 di
______ ______, __________
patr. da: avv. __________ __________
contro
il decreto legislativo del 16 dicembre 2002 con cui
il Gran Consiglio ha approvato il Piano generale per la sistemazione viaria
della strada cantonale __________ __________, tratto __________ __________ -Incrocio
, in territorio dei comuni di __________ -, __________,
__________ e __________;
viste le risposte:
20 giugno 2003 del
comune di __________;
26 giugno 2003 del
comune di __________;
27 giugno 2003 del
comune di __________ -__________;
- 9 luglio 2003 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che la ricorrente, proprietaria del mapp. n.
__________ di __________ e dei mappali n. __________, __________, __________,
__________ di __________ __________, ha chiesto l’adozione di soluzioni
tecniche atte a abbattere i tragitti inutili e a fluidificare il traffico per
rapporto alla sua proprietà;
che, con convenzione 28 agosto 2003
sottoscritta dall’Amministra-zione immobiliare e delle strade nazionali e dalla
ricorrente, per la gestione degli accessi veicolari in corrispondenza della
proprietà di quest’ultima è stato pattuito di inserire nel progetto definitivo,
di prossima pubblicazione, la seguente soluzione:
-
uscita sulla
strada cantonale in entrambe le direzioni in corrispondenza dell’attuale
accesso situato a confine dei mappali n. __________ e __________;
-
uscita con
obbligo di svolta a destra a confine dei mappali n. __________, __________, con
le opportune modifiche costruttive delle aiuole esistenti a cura e a carico
della ditta;
-
tutti gli altri
accessi esistenti servono quale entrata ai vari mappali con l’obbligo di
utilizzare la prevista rotonda “__________ __________ ”;
che la convenzione in oggetto è
stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. __________ del 23
settembre 2003 e notificata a questo Tribunale con scritto 29 settembre 2003
dell’Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;
che, mediante la sottoscrizione
della convenzione, la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in esame
rinunciando altresì all'attribuzione di ripetibili in suo favore;
che il gravame di cui trattasi è
pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il tribunale non preleva tasse di
giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________,
__________ __________,
Municipio di __________, __________ __________;
Municipio di , __________ ;
Municipio di __________ -, __________ __________ -;
Municipio di __________, __________ __________;
Amministrazione immobiliare e delle strade
nazionali, __________ __________;
Consiglio di Stato, __________ __________.
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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