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Numero d'incarto:
90.2002.75
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.75
Lugano
25 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 2002 di
__________ __________, __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto
che il
piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
7 maggio 2002, assegna il mapp. __________ alla zona agricola;
che il
ricorrente ha chiesto l’inserimento nella zona industriale del mapp.
__________;
che,
all’udienza del 24 settembre 2003, l'insorgente, si è riservato un termine di
15 giorni per comunicare al Tribunale il ritiro del ricorso;
che con
scritto 25 settembre 2003 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
che, il
municipio, d’accordo con lo stralcio del gravame, ha protestato le ripetibili;
che il
procedimento di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che il
gravame, ritirato, va dunque stralciato dai ruoli;
che di
conseguenza il Comune di __________, assistito da un patrocinatore, ha diritto
al versamento di ripetibili da parte del ricorrente il quale, a seguito del
ritiro dell'impugnativa, dev'essere considerato soccombente giusta l’art. 31
PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG,
Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3 e seg.);
che,
invano, l'insorgente spera di poter spuntare l'esenzione da tale obbligo, asserendo
che il Presidente del Tribunale gli avrebbe dato assicurazioni di merito all'udienza;
che, in effetti,
i Tribunali possono solo disporre circa il pagamento o meno della tassa di
giustizia giusta l'art. 28 PAmm: le ripetibili devono invece sempre essere attribuite
alla parte vittoriosa, giusta l'art. 31 PAmm, salvo rinuncia da parte della stessa;
che il
Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia. Il ricorrente è condannato a versare al Comune
di __________ fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ __________, __________ __________ __________;
Comune di __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione
territoriale, __________ __________.
Il presidente Il
segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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