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Numero d'incarto:
90.2002.45
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.45
Lugano
20 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2002 di
__________ di __________, __________ __________
contro
la decisione 30 gennaio 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 30 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore del comune di __________;
che con ricorso 26 febbraio 2002 il patriziato di __________ insorge
contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riduzione
della superficie del vincolo di posteggio istituito a carico del mapp.
__________ e l'annullamento del vincolo EP-AP gravante il mapp. __________, di
proprietà del legato elemosina sale: domande già formulate, senza successo, dinanzi
all'istanza inferiore;
che il ricorrente dichiara di ribadire interamente quanto sostenuto
nel ricorso presentato al Consiglio di Stato il 31 maggio 2000, che annette
all'impugnativa;
che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio
di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la
menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei dei fatti con
l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del
ricorrente;
che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di
motivazione di un ricorso, specialmodo se questo viene redatto da persona
sprovvista di conoscenze giuridiche (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32
n. 15; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n.
1238);
che, tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a
precedenti scritti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla
legge a questo riguardo (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ibidem; Bovay,
op. cit., ibidem; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 46 PAmm n. 3b);
che, pertanto, il gravame in oggetto, attraverso il quale il
ricorrente si limita a rinviare puramente e semplicemente alla motivazione
sviluppata nel gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato, difetta della
necessaria motivazione;
che la circostanza secondo cui tale ricorso sia stato annesso al
gravame non permette di mutare questa conclusione;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
che - sia soggiunto per completezza - siccome la motivazione
costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa
dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per
inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione,
all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in
applicazione dell'art. 9 PAmm (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33
n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388);
che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio
(art. 28 PAmm);
visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 9, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Patriziato di
__________, __________
Municipio di
__________, __________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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