AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.43
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.43
Lugano
21 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002 di
__________ e __________ __________, __________
contro
la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti del piano regolatore.
B. Con
risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
tali varianti. In quella sede il Governo non ha tuttavia condiviso
l'assegnazione al territorio fuori zona edificabile di alcuni fondi - o parte
di essi - edificati, assegnando d'ufficio gli stessi alla zona agricola. Il
provvedimento ha toccato anche la parte superiore del mapp. __________, di
proprietà di __________ e __________ __________r, ubicato in località
__________, di complessivi mq 2'461.
C. Con
ricorso 25 aprile 2002 i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale avverso
la menzionata risoluzione governativa, postulando il suo annullamento e la
conferma dell'azzonamento disposto dall'autorità comunale. Gli insorgenti
spiegano che la porzione del loro fondo attribuita d'ufficio alla zona agricola
consiste nella loro casa d'abitazione, eretta all'inizio del anni '70, e nel
terreno annesso, in forte pendenza e per di più roccioso. Tale area è pertanto
inadatta alla lavorazione agricola. Essi lamentano inoltre una lesione del
principio di uguaglianza nei confronti dei proprietari dei fondi soprastanti.
In caso di conferma dell'azzonamento chiedono di essere indennizzati.
D. Il
municipio si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la divisione della
pianificazione territoriale chiede la reiezione integrale del gravame.
E. In
data 27 febbraio 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito
un sopralluogo. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in
diritto.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile. Improponibile, in questa sede, è tuttavia la
domanda di indennizzo.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- Con
risoluzione 13 gennaio 1993 (n. 213) il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del piano regolatore di __________. Questa assegnava la località
__________ alla zona agricola, la quale era delimitata a monte dalla strada di
servizio riservata ai confinanti (D) che permette di raggiungere anche la
proprietà dei ricorrenti. La parte superiore del mapp. __________, ove è posta
l'abitazione dei ricorrenti, era invece attribuita alla zona senza destinazione
specifica. Un ricorso dei proprietari contro tale azzonamento è stato respinto
dal Governo (cfr. risoluzione citata, cifra 4.2.9, pag. 37).
Il
piano regolatore approvato il 13 gennaio 1993 prevedeva l'assegnazione di
alcuni agglomerati residenziali raggruppati, posti in località __________ e
__________, alla zona di mantenimento degli insediamenti (ZMI); il Consiglio di
Stato ha pertanto invitato le autorità comunali ad esaminare anche la
situazione di altre aree edificate, assai prossime alla zona edificabile, in
vista di una possibile loro attribuzione alla ZMI (cfr. risoluzione citata,
cifra 3.9.4, pag. 18 seg.). Raccogliendo quest'invito, le autorità di
__________ hanno sottoposto al Governo, per approvazione, l'assegnazione di un
certo numero di mappali alla ZMI; tra questi figurava anche la parte superiore
del mapp. __________. Con risoluzione 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha
tuttavia negato la ratifica di tali scelte, fondandosi - in buona sostanza -
sulle considerazioni svolte dal Tribunale amministrativo nella sentenza 22
febbraio 1995 in re comune di __________ e lc, che metteva in dubbio la
legittimità di tali zone. Esso ha pertanto rinviato gli atti al comune affinché
elaborasse delle soluzioni alternative, assegnando i fondi interessati vuoi
alla zona edificabile, vuoi a quella agricola, vuoi al territorio fuori zona
edificabile (cfr. risoluzione 17 marzo 1997, n. 1307, cifra 3.1.1, pag. 5
segg.).
Attraverso
la risoluzione qui impugnata il Consiglio di Stato ha approvato l'attribuzione
in parte alla zona edificabile, in parte alla zona agricola e in parte al
territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile) dei
terreni precedentemente inclusi rispettivamente che le autorità comunali
intendevano includere nella zona ZMI. Scostandosi tuttavia parzialmente dalla
risoluzione 17 marzo 1997, per alcuni fondi - o parti di essi - edificati con
abitazioni il consiglio comunale ha ritenuto di non proporre un'assegnazione
alla zona agricola, come preconizzato dal Governo, ritenendo che questa avrebbe
penalizzato oltremodo i proprietari. Esso ha pertanto attribuito tali aree al
territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile),
cui erano predestinate, con l'accordo il Consiglio di Stato, già altre
proprietà. Dissentendo da tale scelta il Governo ha modificato d'ufficio tale
attribuzione, inserendo d'ufficio queste superfici nella zona agricola: tra di
esse la porzione superiore del mapp. 324, di circa 800/900 mq, ove è posta
l'abitazione dei ricorrenti.
- I
ricorrenti contestano, in primo luogo, l'idoneità della superficie interessata
ad uno sfruttamento agricolo.
4.1.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le
pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv.
1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani
d'utilizzazione - in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -
quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in
primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT; cfr.
inoltre art. 18 cpv. 1 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione
chiara e ben definita. L'istituzione di una zona senza destinazione specifica
giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua
prevista dell'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19
febbraio 1973 - è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che
non possono ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si
giustifica un differimento della pianificazione (DTF 112 Ia 315 consid. 3b;
RDAT I-1996 n. 24; Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n 241a
ad art 28 LALPT; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18). Giusta l'art.
16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere
tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro
differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione
agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari
compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono
essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1
LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU
2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
4.2.
Nella risposta al ricorso, la divisione della pianificazione spiega che la
località della __________ costituisce un vasto territorio agricolo, delimitato
a monte dalla strada di servizio (D) che conduce ad alcune costruzioni, tra cui
l'abitazione dei ricorrenti. L'inclusione di quest'ultima e del terreno
immediatamente adiacente alla stessa nella circostante zona agricola deriva dal
fatto che quella superficie è inserita in un chiaro contesto agricolo; né,
peraltro, a mente della divisione, stante l'obbligo di pianificare, per l'area
in oggetto può entrare in linea di conto una qualche altra destinazione
prevista dal piano regolatore. Ora, tanto l'esame delle rappresentazioni
grafiche quanto il sopralluogo dimostrano la fondatezza della decisione
impugnata; questa dev'essere confermata. Poco importa quindi se l'area
interessata è inidonea in quanto tale alla coltivazione agricola, conformemente
a quanto sostengono i ricorrenti. Come risulta dagli estratti del catasto delle
idoneità agricole versato agli atti dal funzionari della sezione
dell'agricoltura e come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, la
superficie in oggetto, costituita dal sedime dell'abitazione, dai viali di
accesso, piazzali, aiuole ecc., non si presta effettivamente per lo
sfruttamento agricolo. Questo elemento di valutazione era però ben noto al
Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione dell'area in questione il
Governo ha invece fatto astrazione della sua specifica situazione.
L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato
territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato
in cui versa una singola particella o, come si avvera nel caso in esame, una
parte di essa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre,
se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o
artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell'ambito della
determinazione della zona agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone
di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L'inclusione
dell'area in oggetto nella zona agricola rappresenta pertanto un'ineludibile
conseguenza dell'applicazione di tali principi. La soluzione impugnata è
inoltre avvalorata dal fatto che non può entrare in esame l'assegnazione della
superficie interessata ad un'altra zona di utilizzazione. Non sussistono,
infine, motivi per differire la pianificazione della stessa.
- Gli
insorgenti si dolgono in seguito di una violazione del principio di
uguaglianza, adducendo che i mapp. __________, __________, __________,
__________e 316, prossimi al loro e parimenti edificati, non sono stati
assegnati alla zona agricola ma al territorio fuori zona edificabile (sedimi
edificati fuori zona edificabile).
5.1.
Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la
legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e
in modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori
esso ha una portata necessariamente limitata. Siccome occorre formare zone, è
necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non
è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed
edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato
principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non
essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri
pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).
5.2.
Nella fattispecie la divisione della pianificazione territoriale spiega, nella
risposta, che i testé menzionati fondi si trovano tutti a monte della strada di
servizio riservata ai confinanti che delimita chiaramente la zona agricola in
località __________, diversamente da quello dei ricorrenti, che è posto sotto
la stessa. L'assegnazione del solo mapp. __________alla zona agricola non è pertanto
discriminatoria. La spiegazione, verificata in loco dal Tribunale, è
convincente e merita tutela. Va altresì rilevato che, conformemente all'obbligo
di pianificare (cfr. consid. 4.1.), l'attribuzione delle proprietà appena
citate al territorio genericamente indicato come fuori zona edificabile (sedimi
edificati fuori zona edificabile) può essere ammessa solo a titolo transitorio.
In effetti il comprensorio sovrastante la strada di servizio in parola non è
ancora stato pianificato ed è ancora assegnato, al pari di altre aree nel
comune, al territorio senza destinazione specifica. Nell'ambito
dell'approvazione delle varianti di piano regolatore il Governo ha quindi
fissato al comune un termine di un anno dalla crescita in giudicato dalla
decisione per rimediare all'assenza di pianificazione di quel territorio (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4b, pag. 8; dispositivo n. 5); in quel contesto
dovrà essere effettuata anche la collocazione in una precisa zona di
utilizzazione di queste proprietà attribuite, per il momento, al territorio
fuori zona edificabile.
-
Il
ricorso va, dunque, respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dei ricorrenti (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento
delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
- Intimazione
a:
__________ e
__________ __________, Via
__________, ____________________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Dipartimento delle
finanze e dell’economia, sezione agricoltura, __________ __________. __________ __________,
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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