AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.42
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.42
Lugano
28 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi,
Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002 di
__________ __________, __________ __________
__________, __________
__________ __________,
__________ - __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________,
contro
la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del piano particolareggiato del Quartiere
__________ (PPQS) del comune di __________;
viste le risposte:
- 14 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale
del dipartimento del
territorio;
- 5 giugno 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 13 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il
piano particolareggiato del Quartiere __________ (PPQS), che si prefigge di
attuare una riqualifica generale dell'area urbanizzata attraversata da via
__________, compresa fra la rotonda di via __________ e il sottopasso di via
__________t. In quella sede i mapp. __________e __________, di proprietà della
comunione ereditaria formata da __________ e __________ __________ e da
__________ __________ __________, sono stati attribuiti alla zona residenziale semi-estensiva
A. Il mapp. __________, lambito a sud dal fiume __________a, a est da via ai
__________ e a ovest da via __________, presenta una superficie di 8'095 mq e
risulta edificato con una serie variata di fabbricati adibiti ad abitazione, ad
uffici e a magazzini, concentrati nella sua parte meridionale, mentre nella
parte settentrionale trova spazio una villa di 2 piani, edificata nei primi
decenni del secolo scorso, con antistante parco di poco più di 2'000 mq. A nord
di questo fondo confina il mapp. __________, di __________ mq di superficie, su
cui insiste una casa d'abitazione di 2 piani.
B. Le
proprietarie sono insorte contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo, in via principale, lo stralcio del vincolo per la formazione
di un percorso pedonale e ciclabile di complessivi 5 m di larghezza che,
collegando via __________ con via ai __________, attraversa la part.
__________lungo tutto il suo confine nord, nonché lo stralcio, dal medesimo mappale,
del vincolo di posteggio coperto pubblico per 50 posti auto. In via
subordinata, esse hanno chiesto il ridimensionamento, sia del vicolo di
posteggio, sia del calibro del percorso pedonale e ciclabile, con lo
spostamento, per quest'ultimo, del tracciato lungo il confine sud del mapp.
__________, a diretto contatto con la sponda del fiume __________.
C. Con
risoluzione 22 gennaio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano particolareggiato. Esso ha tuttavia sospeso l'approvazione dei vincoli
di posteggio pubblico dell'intero quartiere, compreso quindi quello che gravava
il mapp. __________ (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.5 lett. b, pagg. 23
e 24). Il Governo ha pertanto sospeso l'evasione del ricorso __________ su
questo punto, respingendolo sul restante con motivazioni di cui si dirà, se del
caso, nei considerandi di diritto (cfr. risoluzione impugnata, pag. 61 segg.).
D. Con
ricorso 25 febbraio 2002 le proprietarie insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa limitatamente alla questione
inerente il percorso pedonale e ciclabile, riproponendo la medesima domanda
principale e subordinata di prima istanza. A sostegno della loro impugnativa,
le ricorrenti lamentano dapprima una violazione del diritto di essere sentite
per il fatto che l'Autorità cantonale non ha esperito il sopralluogo da loro
richiesto e per la motivazione, a loro dire, carente della decisione impugnata.
Nel merito, esse adducono una violazione della garanzia della proprietà,
giacché il vincolo contestato, oltre ad essere sprovvisto di un qualsiasi
interesse pubblico per l'esistenza di percorsi alternativi, già oggi
disponibili nel quartiere, risulta parimenti sproporzionato sia per il calibro
esagerato, sia perché invade la parte più pregiata della loro proprietà,
compromettendo così, da un lato, quell'unità architettonica e funzionale
esistente fra villa, recinzioni e parco e, dall'altro, l'unità economica
costituita dalla vicinanza dei mapp. __________e __________, disgiunti per
effetto dal suo tracciato.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la
reiezione integrale del ricorso.
F. Il
13 marzo 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in
seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e
domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione delle ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
Le
ricorrenti si dolgono, in primo luogo, del fatto che il Consiglio di Stato non
abbia dato seguito alla loro domanda di esperire un sopralluogo in
contraddittorio. La censura è infondata. Il Governo ha motivato il diniego di
assumere tale mezzo di prova asserendo che i funzionari delegati
all'approvazione del piano regolatore ed all'evasione dei ricorsi avevano una
sufficiente conoscenza dei luoghi. Tale giustificazione, pertinente, merita
tutela. Ad ogni buon conto, il Tribunale ha esperito il sopralluogo; poiché
l'esame delle contestazioni in relazione alle quali le ricorrenti hanno
domandato questo mezzo di prova è circoscritto alla violazione del diritto -
segnatamente alla sussistenza di un interesse pubblico ed alla proporzionalità
del controverso provvedimento - e può essere, di conseguenza, effettuato dal
Tribunale con pieno potere cognitivo, un'eventuale lesione del diritto di
essere sentito posta in essere dall'autorità inferiore ha potuto essere sanata
in questa sede.
-
In
secondo luogo, le ricorrenti lamentano la motivazione carente della decisione
impugnata. A proposito si osserva che corrisponde ai principi generali del
diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi
della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo
principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art.
38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la
forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti
di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti
essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). E’ quanto è
avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee
essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le
censure ricorsuali, l'istituzione dei un passaggio pedonale e ciclabile sul
mappale delle ricorrenti. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare un più
che circostanziato ricorso.
-
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto
piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art.
6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra
l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e
privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e
pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine superiore,
segnatamente l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT (che prescrive alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costruire vie ciclabili e
pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9
febbraio 1994, abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani
regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr.
anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade). Il piano particolareggiato (art. 28
cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso
ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando
particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve
essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2
LALPT).
-
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
Nella fattispecie, non è contestata la carenza di una base legale, comunque
data (cfr. consid. 5 in fine), né si pone il problema della violazione della
garanzia della proprietà quale istituto. Non resta quindi che esaminare
l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.
-
Le
ricorrenti contestano l'interesse pubblico del passaggio pedonale e ciclabile,
sostenendo che lo scopo di collegare il quartiere __________ con il centro
cittadino e la stazione ferroviaria sarebbe sufficientemente assolto dai
percorsi alternativi tracciati lungo le vie di transito esistenti, come ad
esempio quello posto lungo via __________ e via __________ in direzione del
tunnel di via __________, senza perciò la necessità di dover imporre sacrifici
alla loro proprietà.
7.1.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico
promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale
interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
giuoco.
7.1.1. Il quartiere __________ costituisce uno fra i comparti
insediati abitativi più popolosi della città di __________. Sviluppatosi
principalmente negli anni 60-70 del secolo scorso, attraverso un'edificazione
di tipo intensivo, a volte poco strutturata e discontinua, che si è venuta a
contrapporre a preesistenze d'inizio secolo meno concentrate e dalla tipologia
edilizia di una certa qualità, il quartiere si presenta oggi con una situazione
urbanistica disorganica, in parte degradata, con spazi pubblici e privati
carenti, in aggiunta a stati conflittuali determinati dalla commistione di
alcune attività industriali e artigianali con la residenza. Tutto ciò a
detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e della
vivibilità. Il comune di __________, ritenute queste premesse e preso atto che
il piano regolatore vigente non desse sufficienti risposte pianificatorie atte
a favorire un recupero e una valorizzazione efficace di un quartiere importante
per lo sviluppo residenziale della città, ha deciso di rivedere la
pianificazione di questo comparto cittadino adottando un piano
particolareggiato. Scopo di questa pianificazione è di rafforzare la preminente
funzione abitativa del quartiere, nonché di favorire, laddove ancora possibile,
uno sviluppo insediativo, per mezzo di un riassetto urbanistico e dei suoi
contenuti, impiantando spazi pubblici e privati attrattivi, migliorando i
collegamenti con gli altri comparti cittadini e la fruizione di adeguati spazi
destinati allo svago, riducendo il traffico veicolare interno con particolare
attenzione alla valorizzazione delle zone pedonali, al fine di migliorare la
qualità di vita degli abitanti e dei loro rapporti sociali (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 3 segg.; art. 2 cifra 1 NAPPQS). A questo scopo, il piano
particolareggiato sviluppa un concetto urbanistico che prevede la
concentrazione delle funzioni lavorative sulle fasce esterne del quartiere. La
loro funzione consiste principalmente nella protezione delle aree interne
esclusivamente residenziali dalle emissioni rumorose prodotte dagli impianti
ferroviari adiacenti e dai flussi di traffico decentralizzati sugli assi
stradali principali, che circoscrivono e delimitano il perimetro del quartiere.
In particolare, è prevista lungo via __________, via
______________________________ e via __________ una corona ad edificazione di
tipo intensivo con destinazione residenziale-commerciale che cinge e scherma la
zona centrale del quartiere, destinata invece, come detto, unicamente alla
residenza con un carattere semi-estensivo. Negli intendimenti del piano, via
__________ __________, attraversante da un capo all'altro e al suo centro il
quartiere __________, assume la funzione di asse di riferimento per il recupero
e il consolidamento in senso qualitativo della funzione residenziale: il piano
ne prevede un nuovo assetto con una pavimentazione speciale, la creazione di
aree verdi e la piantumazione di filari alberati, nonché la chiusura, dal
tratto intersecato da via dei __________ a via __________, a strada pedonale e
ciclabile, in modo da assumere il ruolo di piazza per tutte le attività
d'aggregazione sociale, scoraggiando parimenti i flussi di traffico veicolare
parassitari interni al quartiere.
7.1.2.
Dal punto di vista territoriale, il comune di __________ si è interamente
sviluppato fra l'asse autostradale, che lo delimita a nord, e quello
ferroviario, a sud. Il quartiere __________ costituisce l'unico importante
insediamento abitativo sviluppatosi sul versante meridionale degli impianti
ferroviari, in posizione quindi isolata rispetto al resto della città. In
questo contesto, assume particolarmente importanza l'aspetto dei collegamenti
viari, che devono poter integrare questo quartiere al centro cittadino, da cui
funzionalmente dipende per la presenza di importanti infrastrutture private e pubbliche,
di cui esso non dispone, quali ad esempio gli impianti scolastici, i servizi
amministrativi, i bagni pubblici, le sale cinematografiche, i teatri e la
stazione ferroviaria (cfr. rapporto di pianificazione, allegato A1). Per quanto
riguarda i collegamenti non motorizzati, essenziali in un quartiere a carattere
residenziale predominante, il rapporto di pianificazione ne rileva la
scarsezza, come pure l'insufficiente attrattività, tanto da indicare la
necessità di un loro potenziamento e di un loro miglioramento qualitativo (cfr.
rapporto di pianificazione, pag. 7 e 8). Per attuare gli scopi di interesse
pubblico menzionati in precedenza e conformemente al principio pianificatorio
che impone di rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature
come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici (cfr. art. 3 cpv. 4
lett. b LPT), il piano particolareggiato contempla quindi l'istituzione di una
rete di percorsi pedonali e ciclabili, che si integra, completandola, in quella
più ampia riguardante l'intero territorio giurisdizionale del comune di
__________, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione __________del 14
marzo 2001. In particolare, sono sfruttate tutte le vie d'accesso al centro
cittadino che intersecano, a intervalli regolari dall'asse di via __________,
il tratto di cesura fra i due comprensori costituito dalla linea ferroviaria.
Da ovest a est, troviamo dapprima il cavalcavia di via Interlenghi, che, come
il successivo sottopasso di via __________, collega principalmente il quartiere
__________ all'asse centrale del comune: il Corso __________ __________. In
seguito, il tunnel di via __________ e, in posizione periferica, quello di via
__________ consentono di raggiungere la stazione ferroviaria (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 17).
7.2.
Nel caso specifico, il tratto pedonale e ciclabile in contestazione, collegando
via __________ con la parallela via ai __________ in corrispondenza del mapp.
__________, costituisce l'unico passaggio trasversale al centro del settore n.
13: l'ultimo importante isolato, per la sua ampiezza, ubicato all'estremità
orientale del quartiere __________. Raccordandosi con via __________
__________, proprio laddove essa termina sfociando in via __________, questo
passaggio ne costituisce pertanto il tassello finale, a completamento del
tracciato che attraversa longitudinalmente e al suo centro tutto il quartiere
__________.
7.3.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
particolareggiato occorre senz'altro riconoscere la sussistenza di un chiaro
interesse pubblico alla formazione di un percorso pedonale e ciclabile sul
terreno delle ricorrenti, essenziale allo sviluppo del quartiere __________,
sia per fattori intrinseci a questo comprensorio (predominanza della funzione
residenziale, densità delle edificazioni e viabilità interna) sia per ragioni
contestuali al quartiere (collegamenti esterni e infrastrutture). Da un lato
questo passaggio, integrando gli isolati orientali al quartiere ed essendo
l'unico accesso diretto, razionale e attrattivo verso via __________ __________
- che, si ricorda, il piano particolareggiato concepisce come importante piazza
centrale per tutte le attività di aggregazione sociale - rafforza e completa la
funzione di tale via, quale asse centrale prevalentemente pedonale
attraversante tutto il comprensorio, a complemento della prevista e necessaria decentralizzazione
del traffico veicolare sugli assi che circoscrivono il quartiere. Il contestato
passaggio risulta perciò congruente ed essenziale per l'attuazione del concetto
urbanistico che maggiormente informa la pianificazione del quartiere
__________. Dall'altro lato esso, inserendosi organicamente nei percorsi
pedonali e ciclabili del quartiere prima, dell'intero comprensorio comunale
(cfr. figura 14.1 del rapporto di pianificazione del piano del traffico,
ottobre 1999) poi, costituisce un tassello irrinunciabile per l'attuazione di
quei collegamenti funzionali fra questo quartiere e le importanti
infrastrutture pubbliche e private ad esso periferiche, giacché ubicate al di
là del tracciato ferroviario, favorendo la sua integrazione con il resto della
città di __________. In particolare, si rileva che esso, sfociando nel punto
mediano di via __________, permette di raggiungere, in direzione nord -
proseguendo attraverso il tunnel di via __________, che nelle previsioni del
piano verrà appositamente alleggerito dall'attuale traffico veicolare (cfr.
rapporto di pianificazione, pag. 17) - un punto strategico del centro
cittadino, ove sono ubicati i servizi amministrativi comunali, le scuole medie
e, più in là, la stazione ferroviaria. In direzione sud, invece, esso collega
il quartiere all'autosilo da 650 stalli previsto in via __________ e,
successivamente, alla stazione ferroviaria attraverso il tunnel di via
__________. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, questi due
percorsi, malgrado colleghino entrambi l'abitato con la stazione ferroviaria,
non sono fra di essi alternativi, bensì complementari, giacché, come si può rilevare
agevolmente dai piani, si differenziano funzionalmente anche per la presenza dell'autosilo.
Per converso, il contestato passaggio permette agli abitanti dei settori n. 13
e 15, in aggiunta a quelli residenti e provenienti dal centro cittadino attraverso
via __________, di guadagnare direttamente, senza essere esposti al traffico
veicolare, le infrastrutture sportive ubicate a ridosso di via
______________________________.
7.4.
La pianificazione impugnata è inoltre conforme con le indicazioni del piano
direttore, in particolare con la scheda 12.27, di dato acquisito, inerente agli
itinerari ciclabili d'importanza nazionale. Il foglio no. 8 allegato a questa
scheda indica in scala 1:50'000 il tracciato dell'itinerario ciclabile svizzero
per il __________ __________ e il __________, che i comuni interessati devono
inserire nei rispettivi piani regolatori. Durante la procedura di adozione
della scheda il comune di __________ ha impugnato questo tracciato, per quanto
riguardava il comprensorio comunale, davanti al Gran Consiglio (cfr. ricorso 13
settembre 1999), giacché il passaggio su via __________ e via __________
presentava numerosi aspetti negativi. Con decisione 9 ottobre 2001 il
Legislativo cantonale, ritenuti il messaggio 11 luglio 2000 (n. 5026) del
Consiglio di Stato e il rapporto 26 settembre 2001 (n. 5026 R) della
commissione speciale per la pianificazione del territorio, entrambi favorevoli
all'inserimento del tracciato su via __________, ha accolto l'impugnativa del
comune di __________. Dall'allegato 3 del precitato messaggio 11 luglio 2001,
poi ripreso sia nella rappresentazione grafica (febbraio 2002) sia
nell'allegato della scheda settoriale di coordinamento 12.24.3 del piano dei
trasporti del __________ e del __________ __________, risulta incontrovertibilmente
che l'itinerario ciclabile svizzero transita sul mappale delle ricorrenti,
lungo il suo confine nord.
7.5.
In conclusione, il vincolo in contestazione è sorretto da un eminente interesse
pubblico e, per le considerazioni precedentemente illustrate, risulta pure
idoneo e necessario al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico
prefissi dal piano particolareggiato. Difatti, come rettamente rileva
l'Autorità governativa nella decisione impugnata, lo spostamento del tracciato
a ridosso del fiume __________, auspicato in via subordinata dalle ricorrenti,
proprio perché il raccordo con via __________ __________ rimarrebbe
eccessivamente sfasato e il suo assetto risulterebbe sconvenientemente
periferico, renderebbe monco il concetto urbanistico dell'asse mediano
prevalentemente pedonale attraversante il quartiere da est a ovest, oltre che
isolare i settori n. 13 e 15 dal loro contesto. Vi sarebbe inoltre un
consistente peggioramento dei collegamenti funzionali da e per il centro cittadino,
obbligando gli utenti provenienti dal tunnel di via __________ a dover aggirare
l'intero isolato n. 13, con una conseguente perdita di attrattività, requisito
fondamentale per la promozione della mobilità non motorizzata. Pertanto, la
domanda tendente a spostare il tracciato deve essere respinta. Non resta quindi
che verificare se il passaggio pedonale e ciclabile adempie anche il requisito
della proporzionalità in senso stretto.
- Le
ricorrenti ritengono il vincolo all'esame sproporzionato, in quanto causerebbe
una consistente diminuzione di valore della parte più pregiata della loro
proprietà, dove insiste la villa dei primi del '900. In particolare, il
tracciato del percorso pedonale e ciclabile, essendo inserito a ridosso del
muro di recinzione posto sul confine nord del fondo, costituito da elementi
architettonici e decorazioni del medesimo stile della villa, ne pregiudica
l'insieme architettonico, oltre a distruggere i manufatti esistenti, come ad
esempio il pozzo e le serre, e a ridurre considerevolmente il parco, laddove la
villa necessita di un'area di sfogo. Tutto ciò, a detrimento del valore
storico, artistico e culturale degli edifici. Esse ritengono da ultimo
esagerato il calibro complessivo di 5 m, dato dalla larghezza del percorso pedonale
(2 m) in aggiunta a quella della pista ciclabile parallela (3 m).
8.1.
Il sopralluogo esperito da questo Tribunale, nonché la documentazione agli
atti, hanno permesso di appurare che il mapp. __________, di per sé assai
vasto, è senz'altro significativo in un contesto come quello del quartiere
__________, dove la struttura fondiaria risulta in genere assai parcellizzata.
Dal profilo della sostanza edilizia, tuttavia, questo fondo non si discosta
dalla situazione che caratterizza il quartiere, rispecchiandone infatti il
carattere eterogeneo, sia per la commistione dei suoi contenuti, sia per la
presenza di diverse tipologie di edifici, alcuni di pregio, la maggior parte
privi di qualsiasi valenza architettonica e urbanistica. Tant'è che a ridosso di
un imponente complesso di costruzioni, densamente edificato e a prevalenza di
contenuti artigianali e commerciali, costituito da una stratificazione di
magazzini, depositi, autorimesse, tettoie e stabili amministrativi, occupanti
più della metà del mappale, troviamo la villa, denominata __________. Dal suo
fronte est si estende un ampio parco, in mezzo a cui è inserita una strada
costeggiata da un signorile colonnato, formante il viale principale d'accesso
alla villa, che sbocca su via __________ __________. Il parco è infine cinto
sul lato settentrionale da una murata, incorporante le facciate di alcuni
edifici ubicati sui mappali adiacenti, impreziosita in alcuni punti da lesene,
archi e motivi a mosaico e contro cui si appoggia un manufatto adibito a serra
lungo circa 40 m, proprio laddove è previsto il passaggio pedonale e ciclabile
in discussione. Lo stato generale di manutenzione della proprietà non denota
una particolare cura e attenzione.
8.2.
Se da un lato, si può quindi concordare con le ricorrenti circa il pregio che
in principio si riscontra negli elementi ubicati sulla porzione settentrionale
del loro fondo - ritenuto che pure il piano particolareggiato prevedeva sulla
villa un vincolo di conservazione, in seguito non approvato dal Consiglio di
Stato per motivi di ordine generale, che in questa sede non interessa
riassumere (cfr. piano dei concetti d'intervento, art. 8 lett. a NAPPQS;
risoluzione impugnata, pag. 14) - dall'altro lato, non è dimostrato che la
formazione del passaggio pedonale e ciclabile in parola sia a priori
pregiudizievole, nei termini evocati dalle stesse ricorrenti, per i valori
storici, artistici e culturali connotanti la loro proprietà. A tale proposito,
va ritenuto che, per una corretta ponderazione degli interessi contrapposti,
non si può far astrazione dall'impronta generale di degrado generata dalla
presenza, su più della metà del fondo, del succitato complesso di edifici che,
con ogni evidenza, risulta avulso dal contesto della villa. Neppure corretto è
identificare come necessaria allo sfogo per questa costruzione l'area posta sul
suo lato nord, laddove, comunque congruamente distanziato da essa di oltre 10
m, nella parte più discosta, è inserito il percorso pedonale e ciclabile,
prescindendo dal fatto che dappresso, sul suo versante meridionale, sono stati
eliminati - e senza tanti riguardi per gli invocati valori - con l'edificazione
dei summenzionati edifici posticci, privi di relazione spaziale e tipologica
con la stessa, quegli spazi qualitativi di cui essa, più coerentemente,
disponeva in origine su quel versante (cfr. rapporto di pianificazione del
PR88, riproduzione cartografica, pag. 33). Va comunque considerato che la
villa, malgrado il vincolo pianificatorio, gode ancora di un'ampia area di
sfogo, essendo prospiciente, con la sua facciata principale, il parco di oltre
2'000 mq di superficie. A fronte di una situazione pregiudicata nel suo
complesso, ove il passato decoro è ancora ravvisabile, ma in filigrana, la
rappresentazione che le ricorrenti danno del loro fondo, suddividendolo in una
parte settentrionale, di così grande valore storico e culturale da non poter,
apoditticamente, tollerare il passaggio in questione, giacché per definizione
ne violerebbe gli equilibri architettonici, e in una meridionale, di nessuna
rilevanza per la qualifica dello stato in cui versa la proprietà, risulta in
tale ambito, oltre che teorica, del tutto strumentale. In siffatto contesto,
quindi, l'interesse privato, di qualsiasi natura esso sia, deve cedere il passo
all'importante interesse pubblico contrapposto e il percorso pedonale e
ciclabile deve essere confermato.
8.3.
Ciò premesso, ritenuta l'inevitabile rimozione di quegli elementi che
intralciano la formazione del passaggio pedonale e ciclabile, come ad esempio
il pozzo, la serra, le aiuole e le piante - di cui il piano prevede comunque la
sostituzione con la posa di un filare alberato - e che in parte potranno essere
agevolmente spostati o ricreati altrove (cfr. pozzo, serra e aiuole), occorre
comunque rilevare che l'opera in parola dovrà essere rispettosa degli elementi
esistenti con cui si troverà ad interagire, quali per l'appunto la villa e il
muro di cinta sul lato nord, e formare con loro un insieme armonico, evitando
di produrre effetti di cesura. La ricerca della soluzione più adeguata esula da
questa procedura, giacché, come legittimamente il comune ha riservato, andrà
affrontata al momento dell'allestimento dei progetti esecutivi. Tuttavia,
riconosciuta la particolarità e il pregio di tali elementi in un contesto come
quello rappresentato dal quartiere Soldini e a garanzia del rispetto del
principio della proporzionalità, occorre fissare già sin d'ora, senza per
questo pregiudicare l'oggetto di competenza della futura procedura di
realizzazione, alcuni principi informatori: particolare cura dovrà innanzitutto
essere rivolta alla scelta dei materiali, in particolare dei cordoli e dei
rivestimenti dei passaggi, dei loro colori, alla sistemazione della fascia
alberata fra i due passaggi, e più in generale, a tutto ciò che concorre a
creare un effetto estetico che sia consono e compatibile con l'ambiente
circostante. Le rifiniture dell'apertura, che necessariamente dovrà essere
praticata nel muro di recinzione su via __________, sarà studiata con
attenzione, evitando di inserire elementi spuri in contrasto con le
caratteristiche formali di questo manufatto. L'intervento prospettato dovrà
anche essere conseguente alle importanti misure che informano via __________
__________, ritenuto che il passaggio gravante la proprietà delle ricorrenti ne
costituisce, come più volte ricordato, il suo naturale e congruente
proseguimento.
8.4.
Dalla lettura dei piani costituenti il piano particolareggiato non è possibile
rilevare chiaramente se l'area del passaggio pedonale e ciclabile invade anche
il muro di cinta sul confine nord, rispettivamente se ne è prevista la sua
demolizione e l'eventuale rifacimento. Il rapporto di pianificazione è su
questo punto silente, mentre la relazione finanziaria indica nella tabella
relativa ai collegamenti pedonali e arredo pubblico, alla posizione "via
__________: nuova strada", un importo che, per ciò che concerne i
costi di esproprio, rispettivamente di esecuzione, dà adito a pensare, per la
sua modestia, che il muro verrebbe mantenuto (cfr. rapporto di pianificazione,
costi di attuazione del piano del traffico e opere di arredo pubblico, pag. 2).
Indipendentemente da queste indicazioni, imposte dalla legge, ma soltanto con
valenza orientativa, risulta necessario chiarire tale aspetto già in nella fase
pianificatoria, a maggior ragione trattandosi nella fattispecie di un piano
particolareggiato, che per sua natura reclama un alto grado di precisione. Di
conseguenza, coerentemente a quanto ritenuto nei considerandi precedenti, il
passaggio in parola deve quindi rispettare, in ossequio al principio della
proporzionalità, il muro in parola, lasciandolo integro con tutti gli elementi
architettonici e decorativi. In questo senso, il ricorso viene accolto e gli
atti retrocessi al comune, affinché provveda a evidenziare, con una semplice
rettifica a livello cartografico, la distinzione fra detto muro e l'assetto del
vincolo in questione.
8.5.
In merito al calibro complessivo di 5 m previsto per il passaggio all'esame, si
deve innanzitutto considerare che, come giustamente osserva il municipio nella
risposta al ricorso (cfr. risposta 5 giugno 2002, pag. 4), questa misura
comprende pure un'area di separazione fra il percorso pedonale e la ciclopista,
atta ad accogliere la piantumazione di un filare alberato. Ne consegue che la
larghezza effettiva dei relativi percorsi sarà inferiore a quella indicata
dalle sezioni tipo del piano viario (2 m / 3 m). Questo calibro è inoltre
confacente con i parametri che si rilevano dalle norme VSS (cfr. VSS 640 201),
ritenuta la necessità di prevedere un flusso bidirezionale, indispensabile per
la sicurezza nel caso della ciclopista. Esso è infine funzionalmente
giustificato dal fatto che il passaggio contestato, costituendo il tassello
finale di via __________ __________, per adempiere agli scopi di interesse
pubblico prefissati ne deve proporzionalmente richiamare l'assetto, in modo da
evocare un senso di continuità. Ritenuto, da ultimo, che il vincolo all'esame
incide un fondo, le cui dimensioni coprono una superficie di oltre 8'000 mq, il
suo calibro deve essere senz'altro considerato proporzionato.
-
Le
ricorrenti eccepiscono infine che il vincolo all'esame lede l'unità economica,
costituita dai mapp. __________e __________, in quanto esso, con il suo
tracciato inserito a confine con il mapp. __________, impedirebbe alle
ricorrenti di esercitare il diritto di costruzione in favore della part.
__________, il diritto di appoggio costruttivo e di aperture in favore della
part. __________e alcuni diritti di passo (cfr. ricorso 25 febbraio 2002, pag.
9). La sussistenza di tali diritti di natura privata non permette tuttavia di
negare, in concreto, non solo l'interesse pubblico, ma nemmeno la
proporzionalità del controverso vincolo. Tali diritti verranno debitamente
considerati e, nell'eventualità in cui un loro esproprio si rendesse
necessario, indennizzati al momento della realizzazione del passaggio pedonale
e ciclabile. Va peraltro rilevato che il piano particolareggiato vieta la
possibilità di edificare nella fascia di confine tra i due fondi attraverso le
linee di arretramento tracciate a 16 m (sul mapp. __________), rispettivamente
a 8 m (sul mapp. __________) dal confine comune: ciò che impedisce di
costruire, in futuro, sul sedime del passaggio in esame e nelle sue immediate
adiacenze. La sua creazione non precluderà inoltre nemmeno l'accesso dal mapp.
__________ai locali tecnici situati al piano seminterrato dell'abitazione
ubicata sul mapp. __________.
-
In
conclusione, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di
giudizio e le spese devono essere poste a carico delle ricorrenti
proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono
commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Gli atti sono retrocessi al comune,
con l'ordine di rettificare i piani in modo che risulti graficamente
distinguibile il muro di recinzione sul lato nord del mapp. __________dal
vincolo per la formazione di un passaggio pedonale e ciclabile.
2.Le ricorrenti sono condannate al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'500.-
(millecinquecento). Il comune di __________ è condannato a versare alle
ricorrenti complessivi fr. 300.- (trecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
__________, ____________________,
__________ __________, ____________________, __________ __________
__________, __________ - __________ __________, rappr. da avv. __________
__________, __________ __________ __________ __________,
Municipio di
__________, __________
__________ __________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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