AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.36
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.36
Lugano
16 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Flavia Verzasconi, giudice supplente
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2002 di
_______ _______, __________
patr. da: avv. __________ __________ __________,
__________ __________;
contro
la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) con
la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ __________ __________ sono proprietari della particella n.
__________ RFD del comune di , di 425 mq, sita su di un pendio
collinare in località “ ”.
Il 28
febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo piano
regolatore che prevede, per quanto qui interessa, il mantenimento della
particella n. __________ RFD nella zona residenziale, con un aumento tuttavia
dell’indice di sfruttamento a 0.6, un’altezza massima delle costruzioni di 10
metri ed una superficie libera da costruzioni pari ad almeno il 40% della
superficie edificabile dei singoli fondi (art. 29 NAPR).
B. Contro la
risoluzione del legislativo comunale __________ e __________ __________
__________ sono insorti al Consiglio di Stato contestando in particolare
l’aumento dei parametri edificatori della zona residenziale, le misure relative
agli interventi nei nuclei a tutela degli insediamenti storici, le prescrizioni
inerenti le costruzioni su tetti piani e il divieto della posa di antenne di
telefonia mobile e per radioamatori nelle zone edificabili e nei dintorni.
Con
la decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto le critiche
ricorsuali relative alla densificazione delle costruzioni nella zona
edificabile e alla tutela degli insediamenti storici nei nuclei, mentre ha
accolto sia la censura riguardante la posa delle antenne per telefonia mobile e
radioamatori, sia quella relativa alle costruzioni su tetti piani.
C. Avverso
questa decisione, il 31 gennaio 2002 __________ e __________ __________
__________ hanno interposto ricorso a questo Tribunale, ripresentando in
sostanza le medesime censure. Essi lamentano inoltre una insufficiente presentazione
e spiegazione della variante pianificatoria da parte del municipio. A mente
loro, il municipio avrebbe dovuto allestire “maquettes” o presentare proiezioni
virtuali delle costruzioni raffiguranti le previste maggiori possibilità
edificatorie nella zona residenziale. La sola visualizzazione sui piani delle
varianti sarebbe stata poco trasparente e non avrebbe consentito, né ai membri
stessi della commissione speciale piano regolatore, né ai consiglieri comunali,
né alla popolazione di __________, di capire l’impatto provocato dalle nuove costruzioni.
D. La
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio, in
risposta, si conferma nelle considerazioni già espresse nella precedente sede
ricorsuale e chiede la reiezione del gravame.
In merito
alla censura ricorsuale delle costruzioni di nuovi ingombri sui tetti piani, la
divisione della pianificazione territoriale osserva che lo specifico art. 14
cpv. 1 NAPR non è stato approvato dal Consiglio di Stato. Il ricorso, che su
questo punto chiede nuovamente lo stralcio della norma, sarebbe quindi privo di
oggetto.
Le
medesime conclusioni sono state formulate anche dal comune di __________ nella
sua risposta del 17 aprile 2002.
E. Il 14
aprile 2003 ha avuto luogo un’udienza, a seguito della quale i ricorrenti hanno
inviato a questo Tribunale ulteriore documentazione fotografica.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso
è pertanto ricevibile.
-
Nella
misura in cui i ricorrenti ripropongono la critica relativa alle costruzioni
di nuovi ingombri su tetti piani, il ricorso è privo di oggetto, avendo
l’istanza inferiore negato l’approvazione del relativo articolo delle norme di
attuazione e quindi accolto il ricorso anche se per motivi diversi da quelli
invocati dai ricorrenti (art. 14 NAPR; cfr. decisione impugnata, consid. 4.4.7,
pag. 20 e consid. 5.4, pag. 28 e segg.).
-
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di
autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un’istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi – e approva il
piano – con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine di apprezzamento necessario per adempiere
i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l’art. 26 cpv. 2 LPT). L’autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall’art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione – per poter ossequiare l’art.
33 cpv. 3 lett. b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d’ufficio dal Consiglio di Stato.
- I
ricorrenti criticano dapprima la mancata informazione alla popolazione e il
mancato allestimento di “maquettes” e visualizzazioni tridimensionali delle
modificazioni pianificatorie da parte del municipio, scorgendo una violazione
dell’art. 4 LPT, che sancisce il diritto all’informazione e alla partecipazione
della popolazione al processo pianificatorio.
A torto.
Anzitutto non è contestato che il municipio ha tenuto una serata informativa,
il 2 ottobre 1996, aperta a tutta la popolazione, dove sono stati illustrati
gli studi intrapresi, gli obiettivi e gli indirizzi pianificatori della
variante del piano regolatore, che questi atti preliminari sono stati
depositati per consultazione per un periodo di trenta giorni e che è stata
concessa agli interessati la possibilità di inoltrare osservazioni scritte. Né
i ricorrenti contestano che vi è stata una seconda serata informativa, il 15 settembre
1999, durante la quale è stato presentato il progetto definitivo del piano
regolatore; gli atti sono in seguito stati nuovamente esposti al pubblico il 26
e il 28 settembre 1999 (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 1.3, pag. 2 e
seg.).
L'informazione
giusta gli art. 4 LPT e 5 LALPT deve permettere alla popolazione di avere
elementi sufficienti per valutare gli effetti che l'oggetto in pianificazione
avrà sul proprio territorio e quindi essere in grado di formulare osservazioni.
Questo precetto viene attuato in particolare attraverso la pubblicazione di
documenti informativi e la presentazione delle intenzioni pianificatorie in
serate pubbliche (RDAT II-1997 n. 51; RDAT II-1999 n. 23 e riferimenti).
In
concreto, il fatto che l’esecutivo comunale non abbia presentato ulteriori
rappresentazioni grafiche tridimensionali non basta per ritenere insufficiente
l’informazione alla popolazione. Infatti, i ricorrenti hanno avuto la facoltà
di chiedere informazioni e di presentare osservazioni durante la fase
preliminare dei lavori di revisione del piano regolatore, sia in occasione
delle serate informative, sia presentando osservazioni o proposte giusta l’art.
32 cpv. 2 LALPT. Essi sono del resto stati perfettamente in grado di capire la
portata delle modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda l’aumento
delle possibilità edificatorie della zona residenziale: prova ne é che essi
hanno presentato un circostanziato ricorso, sia davanti al Consiglio di Stato,
sia davanti a questo Tribunale, mediante il quale hanno criticato le scelte
pianificatorie del comune.
In simili
condizioni, l’informazione alla popolazione e la sua partecipazione al processo
pianificatorio devono pertanto ritenersi adeguate ai sensi degli art. 4 LPT e 5
LALPT. La censura ricorsuale deve quindi essere respinta.
- I
ricorrenti criticano le nuove possibilità edificatorie concesse nella zona
residenziale, in particolare per la zona della collina su cui sorge la loro
casa di abitazione. La prevista densificazione delle costruzioni, che secondo
la nuova normativa pianificatoria potrebbero estendersi fino a 10 m di altezza,
permetterebbe di edificare edifici tipo palazzina di tre piani con 6 e più
appartamenti, con perdita di vista e sole e con conseguenze lesive del
tradizionale aspetto paesaggistico della collina di __________, a detrimento
della qualità di vita e del valore economico delle proprietà.
I
ricorrenti chiedono pertanto una revisione delle norme pianificatorie previste
per la zona residenziale di collina. La censura non può essere accolta per i
seguenti motivi.
5.1. Come
rilevato nel rapporto di pianificazione, __________ si situa nell’ambito geomorfologico
della collina interstiziale alle due pianure del __________ e del __________,
come spazio insediativo a carattere prevalentemente residenziale di tipo estensivo
dove viene favorita l’abitazione qualità. Il territorio comunale è rafforzato
dalla presenza di parchi naturali aventi funzione di polmone verde dell’area urbana
(rapporto di pianificazione, cifra 3.2, pag. 6 seg.). La zona residenziale interessa
soprattutto il territorio collinare ed è destinata prevalentemente alla
residenza monofamiliare. In precedenza vigeva per tale zona un indice di
sfruttamento variabile tra 0.4 e 0.5, con un’altezza massima delle costruzioni
di 8 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2, pag. 20). La morfologia
della zona collinare, la forma e le dimensioni dei fondi, la tradizione
edilizia della regione (tipologia abitativa su tre piani fuori terra) nonché le
nuove esigenze di standard abitativo fanno sì che spesso l’unica possibilità di
utilizzo dell'edificabilità concessa consista nella sopraelevazione degli
edifici. Questi motivi e, soprattutto, la constatazione che i ¾ dei terreni edificabili
sono già oggi edificati hanno spinto l’autorità comunale ad aumentare i parametri
edificatori massimi per la zona residenziale, portando l’indice di sfruttamento
a 0.6 e l’altezza massima a 10 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2,
pag. 20 seg.).
5.2.
Confermando e consolidando l’estensione e la delimitazione del territorio edificabile
del comprensorio comunale, il nuovo piano regolatore tiene conto e realizza
correttamente i principi sanciti dalla legislazione federale in materia di
concentrazione delle costruzioni per un uso parsimonioso del territorio in
presenza di un agglomerato urbano (art. 1-3 LPT e 2 cpv. 1 LALPT; Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch,
Kommentar zum Bundesgesetzt über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 15 e segg. ad
art. 1, n. 17 e 18 ad art. 5, n. 69 e segg. ad art. 15). Il provvedimento in questione
permette di prevenire lo spreco di territorio in generale e questo interesse
pubblico prevale certamente sull’interesse privato del ricorrente al
mantenimento dello status quo pianificatorio per la zona residenziale.
La scelta
pianificatoria di densificazione dell’attuale zona edificabile, senza estensione
del perimetro della stessa, permette inoltre al comune, come giustamente rilevato
nel rapporto di pianificazione, di ancor più valorizzare la sua attrattività
residenziale, approfittando della posizione privilegiata, dei collegamenti efficienti
soprattutto con mezzi pubblici di trasporto e diretti con la città di
__________ e la stazione FFS, la A2 e la valle del __________ dove è ubicato
l’aeroporto di __________ (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 2.2, pag. 5).
La chiara vocazione prevalentemente residenziale in particolare della zona
collinare era e rimane un obiettivo del comune di __________, attuabile anche
grazie al nuovo piano regolatore.
5.3.
Discende dunque da quanto precede che l'interesse pubblico per il modesto
aumento delle possibilità edificatorie per la zona residenziale è dato e
dimostrato. Anche il principio della proporzionalità è rispettato: esso esige
che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che un rapporto ragionevole sussista tra lo scopo perseguito e i
mezzi utilizzati (DTF 124 I 107 consid. 4c/aa pag. 115 e rinvii; sentenza
inedita del 4 ottobre 1994 in re comune di __________, consid. 2b, pubblicata
parzialmente in RDAT I-1995, N. 31, pag. 77 segg.). Il semplice interesse
economico del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al
libero godimento della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse
generale, inteso a realizzare un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto
e nella promozione degli scopi e dei principi pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid.
5 e rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c; DFGP/UPT, Commento
della legge federale sulla pianificazione del territorio, 1981, Introduzione,
n. 41 lett. c). Inoltre, dal fatto che il fondo del ricorrente sia stato un
tempo attribuito a una determinata zona, egli non può dedurre che la sua
particella rimanga costantemente attribuita alla stessa zona con i medesimi
parametri edificatori (art. 21 LPT; DTF 123 I 175 consid. 3a, 121 I 245 consid.
6a, 120 Ia 227 consid. 2b, 119 Ib 480 consid. 5c, 114 Ia
32 consid. 6 e rinvii; RDAT II-2000 n. 75, II-1998 n. 49; Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4.a ed. Berna 2002, pag. 93 e segg.). Anche l’accennata critica di
violazione del principio della sicurezza del diritto deve quindi essere
respinta.
Certo,
non si può negare che il provvedimento litigioso, soprattutto se si considera
una possibile edificazione della particella sottostante, potrebbe colpire il
ricorrente in modo assai significativo. Tuttavia, gli scopi della variante del
piano regolatore fanno chiaramente recedere l'interesse privato dinanzi a
quello pubblico.
Si rileva
inoltre che il comune in tale ambito gode di un margine di apprezzamento che
l’autorità di ricorso, che non è autorità di pianificazione, deve rispettare,
pena la violazione dell’autonomia comunale (cfr. sopra consid. 3). Se in tale
ambito il comune di Sorengo ha quindi optato per una densificazione delle zone
edificabili in luogo di un’estensione in senso stretto del comprensorio della
zona edificabile, e se tale scelta rispetta i principi pianificatori di ordine
superiore, come si è visto, il quesito di sapere quale delle due soluzioni è la
più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo del
Tribunale. Certo, altre soluzioni, magari più vantaggiose dal punto di vista
del proprietario, sono sempre possibili, ma, in tale evenienza, il Tribunale
non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza,
scegliendo altre soluzioni che meglio risponderebbero alle circostanze del caso
concreto. La decisione impugnata, ritenuta la sua legittimità, non può pertanto
essere modificata dall’autorità di ricorso di seconda istanza; il ricorso su
questo punto deve essere respinto.
- Il
ricorrente contesta pure la variante di piano regolatore per quanto attiene
alle norme sui nuclei, dal momento che, a mente sua, sarebbe consentita ovunque
la demolizione dei fabbricati e la loro riedificazione nei limiti delle
volumetrie precedenti. Il nuovo piano regolatore non darebbe per contro alcuna
indicazione riguardo a materiali, colori, ecc. di modo che andrebbe persa la
componente storica-culturale tipica degli agglomerati nei nuclei, permettendo
una costruzione senza linee direttive precise.
La
censura non può essere accolta. Con la revisione pianificatoria in questione,
il comune di __________ ha suddiviso gli edifici dei nuclei in tre categorie:
gli edifici di interesse storico-architettoni-co-spaziale, che possono essere
riattati in modo conservativo, che non possono essere demoliti e devono essere
salvaguardati in quanto elementi degni di protezione (art. 38 cpv. 3 primo
paragrafo prima frase NAPR); gli edifici determinanti il tessuto tradizionale,
importanti dal solo profilo volumetrico ma privi di elementi particolari da
proteggere, per i quali è possibile la demolizione ma con l’obbligo di
ricostruzione nel rispetto sostanziale dei volumi preesistenti (art. 38 cpv. 3
primo paragrafo seconda frase NAPR) e infine gli edifici e/o manufatti minori
che nel caso di importanti ristrutturazioni devono essere demoliti e integrati
nell’edificio principale (art. 38 cpv. 3 secondo paragrafo NAPR). Accanto ai
rilievi degli edifici, che i ricorrenti di per sé non contestano, l’Autorità
comunale ha individuato altri elementi caratteristici del nucleo, quali i muri
di cinta, spazi liberi privati, corti, aree di circolazione veicolare e
pedonale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 30).
Nell’ottica
della tutela e valorizzazione dei nuclei, il comune ha inoltre previsto
l’obbligo di sottoporre ogni progetto pubblico o privato nella zona del nucleo
ad una commissione di esperti composta da tecnici nominati dal municipio, ciò
che consentirà un maggiore controllo e un’approfondita verifica degli
interventi in tale contesto. Compito della Commissione sarà quello di interpretare
le intenzioni del piano regolatore, di valutare le qualità dei progetti
rispetto agli obiettivi di qualificazione urbanistica e di salvaguardia
paesaggistica e ambientale dei nuclei (cfr. rapporto di pianificazione, pag.
30).
Per
questi motivi il ricorso su questo punto deve essere respinto.
- Visto
quanto precede, nella misura in cui non è privo di oggetto il ricorso
dev'essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm). I ricorrenti sono inoltre condannati a versare al comune di __________,
che si è avvalso del patrocinio di un legale, un’indennità a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico dei ricorrenti in solido,
i quali rifonderanno al comune di __________ identico importo a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
patr. da: avv. __________ __________ __________,
__________ __________;
Comune di __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione
territoriale, __________ __________.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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