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Numero d'incarto:
90.2002.31
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00031
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002 di
__________ __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede i mapp.
__________ e __________RFD, di proprietà di __________ __________ __________,
sono stati inseriti in un comparto con volumetria vincolata e gravati da una
linea di costruzione con obbligo di contiguità. La proprietaria non ha
interposto ricorso contro tale decisione.
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1
NAPR e degli azzonamenti dove tale norma esplicava i suoi effetti. Ha indi
disposto il rinvio degli atti al comune affinché allestisse una variante. Il
Governo ha inoltre ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle
relative decisioni onde permettere il ricorso a questo Tribunale.
C. Con
ricorso 16 gennaio 2002 __________ __________ __________ insorge innanzi a
questo Tribunale, chiedendo lo stralcio dell'art. 5 cpv. 4 lett. d NAPR,
dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR, nonché lo stralcio del comparto con volumetria
vincolata e della linea di costruzione con obbligo di contiguità dai mapp. __________e
__________. A mente della ricorrente il Consiglio di Stato, pur non avendo
approvato il cpv. 2 dell'art. 39 NAPR, che regola i comparti con volumetria
vincolata, ha tuttavia tralasciato di stralciare tale vincolo dai suoi fondi,
che appare ancora sulla cartografia poi pubblicata dal municipio, così come la
linea di costruzione e le NAPR ad esso correlati.
D. Nella
risposta la divisione della pianificazione territoriale osserva preliminarmente
che, contrariamente agli atti pubblicati dal municipio in ossequio
all'ingiunzione del Consiglio di Stato e a quanto sostenuto dalla ricorrente,
il Consiglio di Stato si è limitato a non approvare il solo capoverso 1
dell'art. 39 NAPR, che fissa i contenuti delle zone lungo gli assi a forte
traffico veicolare (cfr. risoluzione di approvazione del PR, pag. 32 segg. e
47); il capoverso 2 della stessa disposizione, che regolamenta l'edificazione
nei comparti con volumetria vincolata, ove sono ricompresi i fondi della
ricorrente, è invece stato approvato. Ammette invece che il Governo è incorso
in una svista quando, in conseguenza della non approvazione dell'art. 39 cpv. 1
NAPR, ha disposto anche la non approvazione dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR (cfr.
ibidem), relativo alle distanze dalle strade: questa disposizione rinvia, in
realtà, all'art. 39 cpv. 2 NAPR, approvato. Dal momento quindi che la
volumetria vincolata, proposta dal comune, è stata tutelata dal Governo, i
relativi vincoli avrebbero dovuto essere impugnati al momento dell'adozione del
piano regolatore da parte del consiglio comunale dinanzi al Consiglio di Stato.
In difetto di tale contestazione, il gravame si rivela irricevibile.
E. Anche
il municipio postula le reiezione dell'impugnativa.
considerato,
in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso, insinuato
entro il termine indicato nella pubblicazione effettuata dal municipio,
tempestivo. Circa la legittimazione dell'insorgente il Tribunale considera
invece quanto segue.
-
A
norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide
i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega
l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere
dinanzi a questo Tribunale solo se ha inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di
Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una
modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
-
In
concreto i fondi della ricorrente, ubicati all'angolo fra via __________
__________ e via __________ __________, non sono toccati dalla non approvazione
dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, il cui perimetro di applicazione è circoscritto
graficamente negli allegati 29, 30, 31 e 32 della risoluzione di approvazione
del PR e nel piano delle zone 1:2000 pubblicato in seguito dal municipio.
Quest'ultimo piano indica, per contro, i vincoli gravanti i fondi della
ricorrente, regolamentati segnatamente dall'art. 39 cpv. 2 NAPR (cfr. inoltre
dall'art. 5 cpv. 4 lett. d NAPR), così come apparivano nel piano sottoposto al
Consiglio di Stato per approvazione e da quest'ultimo effettivamente approvati.
Né, peraltro, la svista in cui è incorso il Governo, consistente nella non
approvazione dell'art. 6 cpv. 2.4 NAPR, implica di tutta evidenza la non
approvazione dell'art. 39 cpv. 2 NAPR: la prima norma rinvia difatti
semplicemente alla seconda. Pertanto, poiché l'insorgente non ha inoltrato ricorso
al Consiglio di Stato conto i vincoli succitati disposti dal consiglio comunale
di __________, essa non è legittimata a contestarli in questa sede. Il suo
gravame va dichiarato di conseguenza irricevibile.
-
La
tassa di giustizia, ridotta a seguito dell'erronea pubblicazione degli atti da
parte del municipio, dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 250.--, è posta a carico
della ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________ __________, __________ __________
rappr. da avv. __________ __________, Via __________,
- Municipio di Bellinzona, __________
__________, ____________________
- Consiglio di Stato, Residenza
Governativa, __________
- Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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