AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.3
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.3
Lugano
26 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2001 di
__________, __________
, __________
__________ __________ - -__________
rappr. dall' avv. __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2001 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 1 dicembre 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà della comunione ereditaria __________ e __________ __________, è
stato assegnato alla zona agricola. Il fondo, di complessivi mq 4'508, è posto
in località __________ __________ __________e, sotto il nucleo di __________.
B. Con
ricorso 15 marzo 2000 __________ e __________ __________ sono insorti contro
quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione del
fondo nella zona edificabile, in via principale totalmente, in via subordinata
parzialmente. Essi hanno sostenuto che il fondo, urbanizzato ed inadatto per
l'utilizzazione agricola, fosse prossimo al nucleo della frazione di
__________, a vocazione turistica, e che l'ampliamento della zona fabbricabile
attorno a quest'ultimo apparisse giustificata avuto riguardo alla contenibilità
del piano.
C. Con
risoluzione __________novembre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Il ricorso di __________ e __________ __________
è stato respinto. Il Governo ha ritenuto che il terreno, ubicato in posizione
marginale, non si prestasse all'inserimento nella zona edificabile del nucleo
di __________, caratterizzata da una struttura compatta. La sua edificabilità
presupponeva pertanto la creazione di una nuova zona edificabile, alla quale
ostavano però sia motivi di contenibilità del piano sia la necessità di
conservare il territorio agricolo (cfr. risoluzione impugnata, cifra 5.4.28,
pag. 58 seg.).
D. Con
impugnativa 28 dicembre 2001 __________ e __________ __________ insorgono
innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa,
ribadendo le domande e gli argomenti già sottoposti al
giudizio dell'autorità inferiore.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano il rigetto
dell'impugnativa.
F. Il
14 marzo 2003 si è tenuta l'udienza. Al termine della stessa il Tribunale ha
proceduto ad un sopralluogo in contraddittorio. Delle relative risultanze si
dirà, per quanto necessario, in diritto.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente
all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la
giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.
da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
In
sede di approvazione del piano regolatore, dopo aver eseguito la verifica
dell'estensione delle zone edificabili proposte, il Consiglio di Stato è giunto
alla conclusione che queste erano abbondantemente sovraddimensionate in
relazione ad un'ipotesi di sviluppo realistica del comune per i prossimi 15
anni. In effetti la contenibilità teorica del piano superava di molto la
tendenza di incremento della popolazione, già eccezionale, che aveva
caratterizzato gli ultimi 10 anni (+ 118 abitanti nel periodo 1990/1999
rispetto a 820 abitanti nel 1990) e permetteva di conseguire un aumento della
stessa del 50% rispetto all'attuale (+ 585 abitanti rispetto a 938 abitanti nel
1999; cfr. risoluzione 13 novembre 2001, cifra 3.4.1, pag. 16 segg.). Per
questo motivo, procedendo ad un esame di dettaglio, il Governo ha ritenuto di
non poter condividere svariati ampliamenti della zona edificabile proposti con
il piano. Questa valutazione merita di essere condivisa. Avuto riguardo
all'aumento oggettivamente pronosticabile della popolazione, la contenibilità
teorica del nuovo piano regolatore appare eccessiva e, pertanto, lesiva
dell'art. 15 lett. b LPT. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha, di
conseguenza, negato l'estensione di svariate zone fabbricabili a scopi
residenziali rispetto al perimetro del piano regolatore precedente, approvato
dallo stesso il 16 gennaio 1981. Sussiste difatti un interesse generale ad
impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3c). Questa conclusione si impone, a maggior ragione, per il fondo dei
ricorrenti, in relazione al quale nemmeno l'autorità comunale competente,
ovvero il consiglio comunale, aveva proposto l'attribuzione alla zona
edificabile. L'obiezione sollevata dagli insorgenti, secondo cui il fenomeno
della tesaurizzazione rende difficile la possibilità di trovare sul mercato dei
terreni edificabili, non permette di mutare queste conclusioni. Nella
delimitazione delle zone fabbricabili giusta l'art. 15 lett. b LPT devono
difatti essere inclusi anche i terreni che i proprietari non intendono vendere
o costruire. Se si dovesse tener conto della tesaurizzazione dei terreni nell'ambito
del dimensionamento delle zone edificabili si finirebbe per accentuare tale
fenomeno e far dipendere, in ultima analisi, dalla volontà dei proprietari dei
terreni edificabili l'estensione della zona fabbricabile (DTF 116 Ia 328
consid. 4c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 327).
-
In
concreto, a dispetto di quanto affermano i ricorrenti, nemmeno è adempiuto il
presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con terreni già edificati in larga misura
si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad
art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). Il mapp.
__________misura complessivi mq 4'508, censiti come prato; le rappresentazioni
grafiche del piano regolatore riportano tuttavia la presenza di bosco sul lato
nord della particella, per una superficie di circa 1/5 del fondo. La particella
è posta sotto il nucleo di __________ ed è servita dalla strada di servizio al
mapp. __________, sterrata, che corre parallelamente alla disposizione del
nucleo menzionato. Essa è pianeggiante solo nella parte superiore, per poi
scendere in pendio verso la strada che conduce a __________. Il fondo, che si
affaccia sul lago __________, non confina con la zona edificabile: il Consiglio
di Stato non ha difatti approvato l'attribuzione, isolata, alla zona residenziale
estensiva Re del confinante mapp. __________, proposta dal consiglio comunale
(cfr. risoluzione __________agosto 2002, n. __________, cifra 3.4, pag. 8;
inoltre cifra 3.4.1, lett. f, pag. 23 della risoluzione impugnata). La sola
costruzione prossima alla particella è l'abitazione insistente sul predetto
mapp. __________, sopra il quale è posizionato il nucleo di __________.
Tutt'intorno vi sono prati e bosco. Il territorio in oggetto non può, di
conseguenza, essere considerato ampiamente edificato nel senso restrittivo
inteso dalla giurisprudenza. Come il Tribunale ha potuto compiutamente appurare
in sede di sopralluogo, i fondi in esame sono parte integrante del circostante
territorio agricolo. Concetto quest'ultimo che dev'essere inteso nel suo senso più
ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1
settembre 2000. Alle zone agricole dev'essere difatti riconosciuto un ruolo
multifunzionale, poiché perseguono non solo obiettivi di politica agraria e
fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente
strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione
dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF
1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Già per questo motivo
l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui il terreno sia inadatto alla
lavorazione agricola, perde di rilievo e non merita particolare
approfondimento. Del pari la circostanza, asserita dagli insorgenti, secondo
cui il mapp. __________sia urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un
diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid.
6a; 117 Ia 434 consid. 3g).
-
Siccome
il fondo in esame non può essere attributo alla zona fabbricabile già per
assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, merita tutela la decisione delle
autorità inferiori di assegnarlo alla zona agricola. Il piano del paesaggio
include inoltre, molto opportunamente, il mapp. __________nella zona di
protezione del paesaggio ZPP4, area di particolare valore paesaggistico con
funzione di cornice del nucleo di __________, retta dall'art. 28 NAPR.
Nell'ambito della ponderazione degli interessi (cfr. consid. 3), la tutela della
località in cui è posto il fondo, perseguita attraverso la menzionata
normativa, costituirebbe pertanto un ulteriore ostacolo all'attribuzione dello
stesso alla zona edificabile.
-
La
risoluzione impugnata non viola pertanto il diritto. Il ricorso deve finalmente
essere respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dei ricorrenti (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 1'500.---, è
posta a carico dei ricorrenti in solido.
- Intimazione
a:
__________, __________, __________ __________ __________, ____________________
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
-__________
rappr. dall’avv. __________
__________, __________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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