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Numero d'incarto:
90.2002.29
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00029
Lugano
30 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2002 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà della comunione ereditaria composta da __________ __________, __________
__________, __________, __________ e __________ __________, è stato assegnato
alla zona residenziale estensiva (zona F). Il mapp. __________presenta una
superficie di 2'372 mq ed è ubicato a valle di via __________, in località
__________ __________, che fa parte dell'area collinare sopra la città.
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione
delle zone edificabili rispetto al precedente piano regolatore, nella quale era
incluso il mapp. __________.
C. Con
ricorso 12 gennaio 2002 __________ __________ insorge, dichiarando di agire in
nome dei coeredi proprietari comunisti, innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo
l'attribuzione alla zona edificabile del comparto comprendente il fondo in
oggetto, così come prevedeva il piano regolatore in approvazione. Il ricorrente
afferma che il fondo in parola, oltre ad essere sprovvisto di qualsiasi
vocazione agricola, è idoneo all'edificazione, giacché parzialmente edificato,
è urbanizzato ed inserito in un contesto già edificato a connotazione
residenziale.
D. Il
municipio si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale, mentre la
divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione del ricorso.
E. In
data 29 agosto 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie del mappale
__________, in seguito acquisite agli atti. Il 4 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni
e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). In merito alla legittimazione si osserva quanto segue: l'insorgente
sostiene di ricorrere in proprio nome e per conto della comunione ereditaria.
Tuttavia, non sussistendo un rapporto di rappresentanza specifico nei confronti
dei membri di quest'ultima, in assenza di una procura, la legittimazione va
riconosciuta al solo signor __________ __________ (art. 38 cpv. 4 lett. c
LALPT). Entro questi limiti, il ricorso è ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e,
inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50
mq): adottando i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80%
rispettivamente rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq),
la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a
70'000-80'000 unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la
popolazione residente nel comune, nel 1999, era di 16'906 persone, i posti di
lavoro 12'369 (dati del 1998) e i posti per il turismo 500: in totale 29'775
unità insediative. Ne ha concluso che la contenibilità teorica del piano
regolatore superava largamente le prevedibili necessità di sviluppo demografico
ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo possibile oltre il raddoppio delle
unità insediative. Questa valutazione merita di essere condivisa, per quanto
concerne particolarmente l'evoluzione del numero di abitanti, che qui
interessa. In effetti, anche volendo adottare le (quantomai parziali)
proiezioni formulate dal comune, il nuovo piano regolatore permetterebbe
comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 11'094
abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione del 66%,
ovvero di 2/3, di quella attuale. Per contro, la popolazione residente nel
comune non è in sostanza aumentata negli ultimi trent'anni. Secondo i dati
riportati nell'Annuario statistico ticinese (Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.),
ripresi dai censimenti federali, la popolazione economica residente a
__________ assommava nel 1970 a 16'979 unità, nel 1980 a 16'743 unità e nel
1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla pagina 7 del rapporto di
pianificazione): queste cifre corrispondono alla popolazione legale permanente
al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente pronosticabile della
popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare
eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha, pertanto, negato l'estensione
delle zone fabbricabili a scopi residenziali rispetto al perimetro del piano
regolatore precedente, approvato dallo stesso il 18 maggio 1977. Questa
soluzione appare, in concreto, ulteriormente giustificata dai dati forniti nel
rapporto di pianificazione (pag. 59), dai quali risulta che il piano regolatore
precedente avrebbe già permesso di conseguire una popolazione di 27'000
abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti inferiore a quella del piano in esame ed
inoltre che quest'ultimo prevede, rispetto al precedente, un incremento
dell'indice di sfruttamento all'interno della zona edificabile. Sussiste
difatti un interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili
troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni devono, di conseguenza,
essere applicate anche al fondo del ricorrente.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il fondo del ricorrente, ubicato in località __________
__________, in posizione assai discosta rispetto ai nuclei di __________ ed
__________, fa invece parte di un ampio territorio sostanzialmente inedificato.
Sullo stesso sono presenti, in ordine sparso, alcuni edifici. La costruzione di
tali edifici risale ad un'epoca anteriore al previgente piano regolatore, che
aveva assegnato quest'area alla zona inedificabile. Essa non può pertanto
essere considerata come edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso
dalla giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il comparto collinare di cui fa parte il
fondo in rassegna è caratterizzato da una diffusa presenza di vigneti,
constatati anche sul mappale del ricorrente, che, intercalati da strisce di
bosco ed estensioni prative, concorrono altresì a formare un paesaggio di
pregio, in equilibrio con le edificazioni presenti (cfr. su quest'ultimo
aspetto la risoluzione impugnata, pag. 22). Si giustifica pertanto appieno di
preservare questo territorio da un'ulteriore edificazione anche per motivi di
ordine agricolo e paesaggistico; va, da ultimo, sottolineata l'imprescindibile
necessità di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
-
La
risoluzione impugnata pone pertanto il piano regolatore in consonanza con
l'ordinamento giuridico. Essa non è pertanto nemmeno lesiva dell'autonomia
comunale. Il ricorso va, dunque, respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per
complessivi fr. 1'000.- (mille).
-
Intimazione: -
__________ __________, Via __________ __________, ____________________
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________.
__________ __________,
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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