AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.28
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00028
Lugano
7 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15/16 gennaio 2002 di
__________ __________ fabbrica di mobili __________,
__________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà della __________ __________ fabbrica di mobili __________, è stato
assegnato alla zona residenziale semi-intensiva (zona C). Il fondo in esame, di
1'149 mq di superficie, è ubicato all'intersezione di via __________ __________
con viale __________ __________.
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1
delle norme di attuazione (NAPR), inteso a regolamentare l'edificazione lungo
gli assi a forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di
tale norma. Tra di essi quello del mapp. __________.
C. Con
ricorso 15/16 gennaio 2002 la __________ __________ fabbrica di mobili
__________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, postulandone l'annullamento nella misura in cui non approva
l'attribuzione del mapp. __________alla zona residenziale semi-intensiva.
L'insorgente, che censura il blocco dell'edificabilità del fondo generata dalla
decisione impugnata, mette in particolare in discussione che via __________
__________, viale __________ e l'adiacente via __________ possano costituire
degli assi a forte traffico e rientrare, di conseguenza, nel campo di
applicazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR.
D. Il
municipio postula, in sostanza, l'accoglimento del gravame, mentre la divisione
della pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
E. Il
4 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno
confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in
contraddittorio. In quell'occasione i rappresentanti del comune hanno versato
agli atti alcune fotografie dei luoghi.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). Circa la legittimazione della ricorrente il Tribunale rinvia al consid.
4.2..
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). La definizione dell'idoneità all'edificazione deve tener conto,
segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3
cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 50 segg.;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 317).
3.2.
Per tener conto degli imperativi di protezione contro il rumore l'art. 39 cpv.
1 NAPR adottato dal consiglio comunale recitava come segue:
"Contenuti
lungo gli assi a forte traffico veicolare
Nelle fasce edificabili situate lungo gli
assi di traffico principali e segnalate dal piano delle zone quali aree con
"contenuti speciali" sono ammesse prevalentemente attività
commerciali e amministrative anche poco moleste, seppur non citate dalle prescrizioni
delle rispettive zone; contenuti residenziali sono ammessi solo se compatibili
con i limiti stabiliti dal grado di sensibilità III. Fanno stato i gradi di
sensibilità e gli indici assegnati alle singole zone dal piano delle
zone."
3.3.
Il Consiglio di Stato non ha approvato questa disposizione (cfr. risoluzione impugnata,
cifra 4.2.4., pag. 31 segg.). Intanto il piano delle zone non indicava quali
fossero le aree con "contenuti speciali" alle quali ritornasse
applicabile la norma. L'applicabilità dell'art. 39 cpv. 1 NAPR era invece
richiamata dalle disposizioni relative alle singole zone. Il Governo ne ha
dedotto che tali aree fossero quelle ubicate lungo gli assi di traffico
principali alle quali - diversamente dalle aree più arretrate con la stessa
funzione - era stato assegnato un grado di sensibilità III ai sensi dell'art.
43 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF).
L'art. 39 cpv. 1 NAPR comportava di conseguenza, per le zone interessate,
l'applicazione di una nuova normativa, che prevedeva delle funzioni proprie,
diverse da quelle istituite per le zone interessate, e un proprio grado di sensibilità
al rumore, diverso da quello assegnato a queste ultime. Il Governo ha giudicato
inammissibile questa sovrapposizione.
3.4.
L'opinione del Consiglio di Stato dev'essere confermata. In assenza di una chiara
delimitazione delle aree con "contenuti speciali" nel piano
delle zone, la consultazione di tale piano non permette difatti di capire che,
attraverso l'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, resa possibile grazie al
piano dei gradi di sensibilità al rumore, i fondi affacciati sugli assi di
traffico principali - od una loro porzione - possiedono delle funzioni diverse,
talora in misura importante, rispetto a quelle assegnate loro dal piano stesso.
L'art. 39 cpv. 1 NAPR conduce pertanto ad una modifica dell'azzonamento dei
fondi interessati dal suo campo di applicazione, che trae seco nel contempo
l'assegnazione, agli stessi, di un grado di sensibilità diverso rispetto a
quello degli altri fondi attribuiti alla medesima zona di utilizzazione.
Trattasi tuttavia di una modifica inaccettabile perché carente nella forma ed approssimativa
nella sostanza. A giusta ragione il Governo ha preteso, per le aree
interessate, indubitabilmente delicate da pianificare, l'elaborazione di un
preciso e specifico azzonamento.
- 4.1.
Il mapp. __________è stato assegnato alla zona residenziale semi-intensiva
(zona C), in cui la superficie utile lorda (SUL) dev'essere riservata nella
misura dei 4/5 alla residenza (art. 45 NAPR). La maggior parte del mapp.
__________è, tuttavia, toccata dall'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 NAPR.
Questo significa che, a dispetto della chiara vocazione residenziale della
zona, la SUL ricavabile da questa superficie dovrà essere utilizzata "prevalentemente"
per insediare sul fondo attività commerciali e amministrative; solo la SUL
residua, inferiore alla metà di quella totale, potrà essere sfruttata per la
residenza: e questo all'ulteriore condizione - invero incomprensibile -
prevista dall'art. 39 cpv. 1 NAPR che i contenuti residenziali siano "compatibili
con i limiti stabiliti dal grado di sensibilità III".
L'insorgente,
che censura il blocco dell'edificabilità del fondo generata dalla decisione
impugnata, mette in particolare in discussione che via __________ __________,
viale __________ e l'adiacente via __________ possano costituire degli assi a
forte traffico e rientrare, di conseguenza, nel campo di applicazione dell'art.
39 cpv. 1 NAPR. Essa chiede pertanto di poter edificare subito il suo fondo
conformemente alle possibilità concesse dall'art. 45 NAPR per la zona C. Le
richieste dell'insorgente non possono tuttavia essere ascoltate.
4.2.
In primo luogo la ricevibilità delle domande della ricorrente è quantomeno dubbia,
per assenza di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT). In effetti, la possibilità di edificare il mapp. __________secondo la
disciplina istituita dall'art. 45 NAPR, che permette - ed impone nel contempo -
lo sfruttamento del fondo a scopi residenziali nella misura dei 4/5, ovvero
dell'80%, della SUL, è stata pregiudicata, in primo luogo, dall'applicabilità
alla particella dell'art. 39 cpv. 1 NAPR e dalla contestuale assegnazione alla
stessa del grado III di sensibilità al rumore: per tutelarsi dal mutamento
delle possibilità di utilizzazione del fondo provocate da queste scelte, la
ricorrente avrebbe preliminarmente dovuto impugnare la deliberazione del
consiglio comunale di __________, che sta alla loro base, dinanzi al Consiglio
di Stato. Se, in effetti, quest'ultima autorità avesse approvato, su questo
punto, il piano regolatore così come adottato dal legislativo comunale, in
nessun caso la ricorrente avrebbe potuto realizzare al mapp. __________della
residenza nella misura, auspicata, dei 4/5 della SUL. La rimessa in
discussione, per la prima volta, in questa sede dell'applicabilità dell'art. 39
cpv. 1 NAPR al mapp. __________appare, pertanto, ampiamente intempestiva.
Ad
ogni buon conto il ricorso andrebbe respinto nel merito. In effetti,
quand'anche si volesse ammettere - per ipotesi - con l'insorgente che il suo
fondo non è ubicato lungo un asse di traffico principale, l'aggravio fonico
verso lo stesso sarebbe comunque importante. Il catasto dei rumori delle strade
comunali e cantonali allestito nel 1992 nell'ambito dei lavori preparatori del
piano regolatore avvertiva che già a quella data in quasi tutti gli stabili
affacciati lungo viale _________ e via __________ (per quest'ultima sino
all'incrocio con via __________) era superato il livello di 65 dB (A), ossia il
valore limite d'immissione diurno per le zone con grado di sensibilità III
(cfr. Attribuzione dei gradi di sensibilità ai rumori ai sensi dell'OIF e
misure di risanamento, Rapporto pianificatorio, dicembre 1998, pag. 9). Già
questo semplice accertamento, messo in relazione con l'art. 22 della legge
federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), dimostra le
difficoltà di realizzazione una costruzione con scopi residenziali lungo le
menzionate strade. L'inclusione delle proprietà adiacenti alle stesse, com'è il
caso per una parte del mapp. __________, nell'area in cui dovrà essere studiato
un nuovo azzonamento, mirato e - pertanto - praticabile, appare di conseguenza
non solo giustificato bensì quantomai provvido, nell'interesse della
proprietaria stessa.
- La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi
fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
__________ __________ _________ di __________ __________, __________
__________. __________ __________, ____________________
Municipio di __________, __________ __________, ____________________
-
Consiglio di Stato,
Residenza Governativa _________
-
Divisione della pianificazione territoriale, ____ .
_________ ,_ ____________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster