AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.18
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00018
Lugano
30 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2002 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà di __________ __________, è stato assegnato alla zona residenziale
estensiva (zona E). Il mapp. __________presenta una superficie di 1'029 mq ed è
ubicato in frazione di Artore, nell'area collinare sopra la città.
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione
delle zone edificabili rispetto al precedente piano regolatore. Di conseguenza,
circa un terzo del mapp. __________è rimasto escluso dalla zona fabbricabile.
C. Con
ricorso 15 gennaio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo, in via principale, l'inserimento integrale della
sua particella in zona edificabile, così come prevedeva il piano regolatore in
approvazione, e, in via subordinata, l'adeguamento del confine di zona in modo
da includere in zona edificabile anche il muro di sostegno del terrapieno
antistante la sua abitazione, da attuarsi secondo l'allegato ricorsuale B. Il
ricorrente afferma che il fondo in parola, oltre ad essere sprovvisto di una
vocazione strettamente agricola, è idoneo all'edificazione, giacché
parzialmente edificato, è urbanizzato ed inserito in un contesto già edificato
a connotazione residenziale.
D. Il
municipio si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale, mentre la
divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione del ricorso.
E. In
data 29 agosto 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie del mappale del
ricorrente, in seguito acquisite agli atti. Il 3 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante i quali le parti hanno
confermato le rispettive allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e, inversamente,
un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50 mq): adottando
i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80% rispettivamente rapporto
superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq), la contenibilità teorica
del nuovo piano si attestava, in realtà, a 70'000-80'000 unità insediative. Il
Governo ha indi accertato che la popolazione residente nel comune, nel 1999,
era di 16'906 persone, i posti di lavoro 12'369 (dati del 1998) e i posti per
il turismo 500: in totale 29'775 unità insediative. Ne ha concluso che la
contenibilità teorica del piano regolatore superava largamente le prevedibili
necessità di sviluppo demografico ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo
possibile oltre il raddoppio delle unità insediative. Questa valutazione merita
di essere condivisa, per quanto concerne particolarmente l'evoluzione del
numero di abitanti, che qui interessa. In effetti, anche volendo adottare le
(quantomai parziali) proiezioni formulate dal comune, il nuovo piano regolatore
permetterebbe comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori
11'094 abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione
del 66%, ovvero di 2/3, di quella attuale. Per contro, la popolazione residente
nel comune non è in sostanza aumentata negli ultimi trent'anni. Secondo i dati
riportati nell'Annuario statistico ticinese (Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.),
ripresi dai censimenti federali, la popolazione economica residente a
__________ assommava nel 1970 a 16'979 unità, nel 1980 a 16'743 unità e nel
1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla pagina 7 del rapporto di
pianificazione): queste cifre corrispondono alla popolazione legale permanente
al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente pronosticabile della
popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare
eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha, pertanto, negato
l'estensione delle zone fabbricabili a scopi residenziali rispetto al perimetro
del piano regolatore precedente, approvato dallo stesso il 18 maggio 1977.
Questa soluzione appare, in concreto, ulteriormente giustificata dai dati
forniti nel rapporto di pianificazione (pag. 59), dai quali risulta che il
piano regolatore precedente avrebbe già permesso di conseguire una popolazione
di 27'000 abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti inferiore a quella del piano
in esame ed inoltre che quest'ultimo prevede, rispetto al precedente, un
incremento dell'indice di sfruttamento all'interno della zona edificabile.
Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la formazione di zone
edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni
devono, di conseguenza, essere applicate anche al fondo del ricorrente.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). La zona residenziale estensiva, così come è stata
ripristinata dal Consiglio di Stato in corrispondenza dei limiti definiti dal
vecchio piano regolatore, confina a monte con il nucleo di __________ e si
sviluppa a valle della strada comunale (via __________ __________) per una
profondità di ca. 30 m, formando con essa un fronte omogeneo edificato con case
unifamiliari: fra di esse, quella del ricorrente. La part. __________è situata
a cavallo del margine inferiore di questo fronte, rimanendo di conseguenza
esclusa dalla zona edificabile per circa un terzo della sua superficie.
Quest'ultima porzione di terreno, sgombra da costruzioni, fa invero parte di un
ampio territorio completamente inedificato, che, per la sua considerevole
pendenza e per la diffusa presenza di vigneti intercalati da fasce boschive e
prative, si differenzia morfologicamente e funzionalmente dalla zona
edificabile in oggetto. Essa non può pertanto essere considerata come edificata
in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi considerato che il comparto inedificato che include
parte del fondo del ricorrente, proprio perché caratterizzato dall'alternanza
di aree boschive e di vigneti, forma altresì un paesaggio di pregio, che funge
da importante area stacco tra il nucleo di __________ e il sottostante nucleo
di __________. Si giustifica pertanto appieno di preservare questo territorio
da un'ulteriore edificazione anche per motivi di ordine agricolo, paesaggistico
ed urbanistico.
-
La
risoluzione impugnata pone pertanto il piano regolatore in consonanza con
l'ordinamento giuridico. Essa non è pertanto nemmeno lesiva dell'autonomia
comunale.
-
Non
può, da ultimo, nemmeno essere accolta la domanda subordinata attraverso la
quale viene chiesta una modifica del tracciato del confine dell'area
edificabile. L'obiettivo di natura privata di migliorare l'edificabilità della
porzione del fondo assegnata alla zona fabbricabile, alla base di questa
richiesta, deve difatti cedere il passo alla salvaguardia dell’unitarietà del
fronte edificato esistente, nonché all'imperativo, prevalente, di tracciare un
confine continuo ed omogeneo della zona edificabile per l'intero comparto di
cui fa parte il fondo in oggetto.
-
Il
ricorso va, dunque, respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere
poste carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per
complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
__________ __________, Via __________ __________ __________,
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, ____________________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________.
__________ __________,
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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