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Numero d'incarto:
90.2002.16
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00016
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________ __________,
__________ __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp.
__________è stato assegnato parzialmente alla zona edificabile.
B. __________
__________, proprietario del mapp. __________, è insorto contro quella
deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione integrale
del fondo nella zona edificabile.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune (nuove)
zone edificabili, - compresa quella che include parte del mappale n.
__________- ed ha ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle
relative decisioni onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Il ricorso di
__________ __________, chiedente un'ulteriore estensione della zona
edificabile, è pertanto stato respinto.
D. Con
ricorso 14 gennaio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riconfermando la richiesta d'attribuzione integrale del suo
fondo alla zona edificabile. A sostegno della sua domanda l'insorgente afferma
che il fondo in parola è idoneo all'edificazione, urbanizzato ed inserito in un
contesto ampiamente edificato; circostanze di fatto che escludono, oltre che
per la pendenza del suolo, qualsiasi vocazione agricola.
E. Il
municipio eccepisce la tardività del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT). Circa la tempestività
del ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.
-
2.1.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale,
dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo
Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1
LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre
2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 19 ottobre
(cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere
contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal
momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla
posta il 14 gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di
conseguenza, dichiarato irricevibile.
2.2.
L'insorgente giustifica la tempestività del gravame asserendo che il termine di
ricorso sarebbe venuto a scadenza solo il 16 gennaio 2002. A torto, tuttavia.
Quest'ultimo termine di ricorso ritornava difatti applicabile solo per coloro
che prendevano conoscenza delle decisioni di non approvazione del piano
regolatore disposte dal Consiglio di Stato attraverso la loro pubblicazione,
effettuata da parte del municipio di __________ il 16 novembre 2001 (cfr.
foglio ufficiale di identica data n. 92/2001, pag. 7048): sistema alternativo
di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i
destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri
eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come l'insorgente, aveva ricevuto personalmente la
decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),
non poteva invece appellarsi a tale termine. Del resto, in concreto, la
decisione di non approvazione del piano regolatore concerneva solo una parte
dell'edificabilità del fondo del ricorrente: il ricorso volto ad estendere
l'edificabilità a tutto il mappale andava pertanto imprescindibilmente
insinuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della
decisione governativa. Tanto più che, sotto l'aspetto sostanziale,
l'approvazione della zona edificabile, negata da parte del Governo, costituiva
il presupposto indispensabile per il conseguimento della sua estensione a tutta
la proprietà.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________ __________, __________
__________ __________, ____________________
Municipio di __________, __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________.
__________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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