Municipality lacks standing to appeal in its own name

90.2002.131Altro tribunale10 ott 2002Inadmissible

Sintesi

The Municipality of __________ appealed to the Ticino Tribunal for territorial planning against a State Council decision modifying a forest-boundary delimitation near the buildable area. The court held that the municipality, as executive organ of the commune, lacks separate legal personality and party capacity, so it cannot appeal in its own name. In this subject matter, standing belongs to the commune itself. The court refused to treat the filing as a commune appeal and declared it inadmissible. Because of the result, no court fee was levied.

Regest

Art. 46 cpv. 3 LFo; art. 12 LPN; art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT; standing to appeal in forest-boundary delimitation cases belongs to the commune. A municipality, being only the executive organ of the commune, lacks separate legal personality and party capacity and therefore cannot act in its own name before the court. An appeal filed solely in the name of the municipality is inadmissible; the court will not recharacterize it as a commune appeal absent a filing in the commune’s name. The requirement of active standing must be complied with strictly; insisting on this does not constitute excessive formalism (consid. on standing).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.2002.131

Data decisione, Autorità: 10.10.2002, TPT

Incarto n. 90.2002.00131

Lugano 10 ottobre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002 di

Municipio di __________, __________,

Contro

la decisione 20 agosto 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione governativa 11 novembre 1998 (n. __________) concernente la delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile nel comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, con risoluzione 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione governativa 11 novembre 1998 (n. __________) concernente la delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile nel comune di __________ per quanto interessava il mapp. __________;

che, con ricorso 10 settembre 2002, il municipio di __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro la menzionata risoluzione, chiedendone l'annullamento per dei motivi che non occorre riassumere;

che il Tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per lo scambio degli allegati;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 4 LCFo; 38 cpv. 1 LALPT);

che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere;

che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;

che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di __________ pubbl. in RDAT II-1999 n. __________, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;

che, peraltro, nello specifico campo della delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile gli art. 46 cpv. 3 LFo (e relativo rinvio all'art. 12 LPN) e 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadiscono a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune;

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);

che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________ -__________, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

visti gli art. 46 LFo, 12 LPN, 42 LCFo, 38 LALPT; 9, 80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si preleva tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:

Municipio di __________, __________ __________

Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________, Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale, __________ __________. __________ __________, __________ __________

Il presidente Il segretario

Tribunale della pianificazione del territorio

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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