AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2002.111
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.111
Lugano
18 giugno
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi,
Stefano Bernasconi,
quest’ultimo in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito;
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2002 di
-
__________, __________ . __________
2. __________
__________ -, __________ __________
3. __________
__________, __________ __________
patr. da: avv. __________ __________,
contro
la risoluzione 28 maggio 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
del comune di __________;
viste le risposte:
territorio;
- 30 aprile 2003 di __________ __________
-__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto:
A. __________
__________ -, __________ __________ -, __________
__________ e __________ __________ sono proprietari, in comunione ereditaria,
dei mapp. __________, ubicato in località __________ __________, __________,
posto in località __________a, e __________, sito nella zona __________.
B. Nella
seduta del 18 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti del piano regolatore. Con ricorso 13 marzo 2001 i proprietari
si sono aggravati contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato.
Essi hanno anzitutto domandato di annullare il vincolo di attrezzature ed edifici
d'interesse pubblico (AP-EP) imposto a carico del mapp. __________, in quanto
superfluo, sprovvisto di un interesse pubblico preponderante ed inoltre lesivo
del principio della proporzionalità. I ricorrenti hanno inoltre censurato
l'attribuzione alla categoria degli elementi naturali protetti (siepi e
boschetti) di due superfici dei mapp. __________e che erano state
escluse dalla foresta nell'ambito della procedura di accertamento del limite
del bosco. Essi hanno domandato l'assegnazione di tali aree alla limitrofa zona
fabbricabile. Il patrocinatore dei ricorrenti ha successivamente comunicato al
Governo che __________ __________ - non doveva essere considerato ricorrente.
C. Con
risoluzione 28 maggio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Il ricorso in oggetto è stato dichiarato irricevibile, non
essendo stato presentato a nome di tutti i coeredi, ed abbondanzialmente respinto
nel merito (cfr. risoluzione impugnata, pag. 12 seg.).
D. Con
ricorso 25 giugno 2002 i proprietari indicati in ingresso insorgono innanzi a
questo Tribunale, riproponendo domande e argomenti già sottoposti al giudizio
dell'istanza inferiore. Affermano, preliminarmente, di possedere la necessaria
legittimazione a ricorrere.
E. Tanto
la divisione della pianificazione territoriale quanto il municipio di
__________ chiedono che il gravame venga respinto. __________ __________
-__________ ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale.
F. Il
16 aprile 2003 si è tenuta l'udienza. Al termine della stessa il Tribunale ha
proceduto ad un sopralluogo in contraddittorio. Delle relative risultanze si
dirà, per quanto necessario, in diritto.
considerato,
in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). Pure incontestabilmente data è la legittimazione dei ricorrenti ex art.
38 cpv. 4 lett. b LALPT e relativo rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT. La
giurisprudenza riconosce infatti a ciascun membro di una comunione ereditaria
un interesse legittimo giusta l'art. 43 PAmm, ovvero un interesse degno di protezione
secondo la terminologia impiegata all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ispirata
alla legislazione federale (art. 48 lett. a PA, 103 lett. a OG), ad impugnare
una decisione che concerne la comunione ereditaria, quando il ricorso tende
all'annullamento di un provvedimento che determina obblighi od oneri per la
comunione ereditaria stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1653). A
torto il Consiglio di Stato è approdato alla soluzione opposta, facendo capo
alla giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in RDAT II-1995 n. 56,
che applica tuttavia i più restrittivi requisiti posti dall'art. 88 OG per
riconoscere la legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico. Va
inoltre rilevato che __________ __________ -__________ e __________ __________
sono cittadini attivi di __________; essi possiedono la legittimazione a
ricorrere anche giusta l'art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT. Il gravame è pertanto ricevibile
in ordine.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- I
ricorrenti chiedono in primo luogo di annullare il vincolo di edifici ed
attrezzature di interesse pubblico (AP-EP) sancito a carico del mapp.
__________, un bosco di mq 2'291 ubicato in località __________, ritenendolo
superfluo, sprovvisto di un interesse pubblico preponderante ed inoltre lesivo
del principio della proporzionalità.
3.1.
L'imposizione del vincolo in esame comporta indubitabilmente una restrizione di
diritto pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è
fondata su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico
preponderante e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv.
1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al
potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. L'interesse
pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi
pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,
n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire
tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del
proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b
con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit.,
n. 595-610).
3.2.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della
determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di
15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art.
15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo
sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una
relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT
II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente
l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In
quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le
rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare,
tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di
interesse pubblico.
3.3.
La revisione del piano regolatore, approvata dal Consiglio di Stato il 12 novembre
1997, proponeva già l'istituzione di un vincolo AP-EP denominato "bosco
con funzioni di svago", a gravare il mapp. __________, insieme ai
confinanti mapp. __________, __________ed ai prossimi mapp. __________e
, allo scopo di poter utilizzare le relative superfici boschive come
area di ricreazione, ove creare dei percorsi pedonali ed eventualmente
collocare dei piccoli impianti. Accogliendo il ricorso dei qui insorgenti e di
__________ __________ -, con sentenza 12 ottobre 1998 il Tribunale ha
tuttavia annullato questo vincolo. Da un lato il bosco doveva comunque sia
essere accessibile al pubblico, per cui non doveva essere creata a questo scopo
un'apposita zona AP-EP. Dall'altro la paventata collocazione di piccoli
impianti appariva troppo vaga per legittimare l'imposizione del vincolo in
oggetto (cfr. consid. 8 di quel giudicato). Attraverso la variante del piano
regolatore il comune ha riproposto il vincolo, denominandolo "bosco
attrezzato e gestito dall'ente pubblico, con funzioni di svago, scuola verde e
passeggiate didattiche". Il vincolo in oggetto resiste questa volta
alle critiche dei ricorrenti.
3.4.
Intanto è necessario premettere che il mapp. __________, al pari dei menzionati
fondi confinanti, costituisce bosco ai sensi della legislazione forestale. La
sua inclusione in una zona di utilizzazione è pertanto subordinata, per
principio, a un'autorizzazione di dissodamento (art. 12 LFo). La legislazione
forestale non esclude tuttavia la possibilità di assegnare il bosco, che rimane
tale a tutti gli effetti, a zone di utilizzazione previste a livello di
pianificazione del territorio, purché queste zone siano compatibili con
l'obbligo di conservazione della foresta e con l'ordinamento dell'utilizzazione
forestale, come ad esempio delle zone di protezione della natura e del
paesaggio, dei monumenti o, come si avvera in concreto, di svago (cfr. Jaissle,
Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 229 segg.).
Come
aveva spiegato il Consiglio di Stato nella risoluzione di approvazione della
revisione del piano regolatore 12 novembre 1997, annullata dal Tribunale, le
fasce boschive che comprendono anche il mapp. 27 concorrono a formare la spina
dorsale dell'asse di collegamento tra il comparto del parco di __________ e le
zone residenziali, il centro sportivo della __________ __________ e le scuole
(cfr. risoluzione cit., pag. 27). Il vincolo, frattanto precisato nella
denominazione e nei contenuti, mira pertanto a creare le indispensabili
premesse legali per permettere all'ente pubblico di inserire nell'area boschiva
interessata i necessari percorsi pedonali - se del caso previa ulteriore loro
pianificazione - e quei minimi impianti (panchine, pannelli ecc.) che ne
permettono una fruizione conforme alle sue finalità (cfr. rapporto di
pianificazione, ottobre 2000, pag. 5; risposta del municipio, pag. 5). Tali
intendimenti non possono difatti essere ricompresi né nel principio
dell'accessibilità pubblica del bosco (art. 14 LFo, 10 LCFo) né nell'obbligo,
per il proprietario, di gestire il bosco rispettivamente di tollerarne la
gestione (art. 20 LFo, 22 LCFo).
Il
controverso vincolo, indiscutibilmente sorretto da un interesse pubblico, non
si rivela pertanto superfluo. La sua istituzione non disattende nemmeno il
principio della proporzionalità, fermo restando che non è questa la sede per
disquisire circa il diritto privato che il comune dovrà acquisire (segnatamente
diritto di proprietà o servitù) per attuare gli scopi della restrizione.
3.5.
Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
- I
ricorrenti censurano inoltre, con svariati argomenti, l'attribuzione alla
categoria degli elementi naturali protetti, e più precisamente delle siepi e
dei boschetti, di due superfici dei mapp. __________e __________che erano state
escluse dalla foresta nell'ambito della procedura di accertamento del limite
del bosco. Essi hanno domandato l'assegnazione di tali aree alla limitrofa zona
fabbricabile.
4.1.
Il mapp. __________, di complessivi mq 1'844, è posto in località __________
__________, all'interno della zona edificabile del comune. Ha forma
triangolare; due lati sono costituiti da Via __________ __________ e via
__________ di __________, il terzo confina con proprietà private. Nell'ambito
della procedura di determinazione del limite del bosco a confine con l'area
edificabile, oggetto di risoluzione 13 aprile 1999 (n. 1723) del Consiglio di
Stato, una piccola superficie della particella, stimabile attorno a 100 mq, a
forma triangolare, è stata esclusa dal bosco. Il comune l'ha inserita alla voce
"siepi naturali e boschetti" tra gli elementi naturali
protetti dall'art. 25 NAPR. Il sopralluogo ha permesso di rilevare che la
superficie interessata, caratterizzata segnatamente dalla presenza di robinia e
sambuco, non si distingue in nulla dall'adiacente area boschiva. E' pertanto
possibile che questa sia stata estromessa dalla foresta perché non soddisfaceva
il criterio quantitativo minimo della larghezza di 12 m per poter essere
considerata bosco prescritto dall'art. 3 cpv. 1 LCFo - tale è difatti la
dimensione della base del triangolo che forma la superficie in esame - in
conformità alla prassi che esclude dalla foresta le propaggini con queste
dimensioni. Se così fosse, l'applicazione meccanica della menzionata prassi al
caso di specie, che crea uno spicchio, perfettamente inedificabile, all'interno
di un fondo interamente boschivo, alla cui natura esso invece sembra
partecipare pienamente, apparirebbe quantomeno opinabile. Come il Tribunale
federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in merito ad
un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, i quantitativi minimi costituiscono
dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla concretizzazione del
(preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla base della LFo. Se,
pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un bosco quando questi
quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il
contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza
precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale, in FF 1998 III 137
segg., 153; STA inedita 18 aprile 2000 in re __________. a. __________.
__________, consid. 2.3).
4.2.
Il mapp. __________, di complessivi mq 28'018, è posto in località __________.
Il fondo è stato assegnato dal piano regolatore, approvato dal Consiglio di
Stato il 12 novembre 1997, alla zona agricola. Il ricorso dei proprietari
contro quella decisione, volto all'attribuzione della particella alla zona
edificabile, è stato respinto da questo Tribunale con sentenza 12 ottobre 1998.
Nell'ambito della già menzionata procedura di determinazione del limite del
bosco a confine con l'area edificabile, una superficie a forma rettangolare, di
poco meno di circa 500 mq, ubicata sul lato sud della particella, direttamente
a confine con via __________, laddove questa svolge - secondo il piano del
traffico - funzione di collegamento pedonale/percorso ciclabile, è stata
estromessa dalla foresta. Quest'area, che degrada in relativa pendenza verso
via __________, è popolata da numerosi castagni ed da una quercia, ossia da
alberi forestali ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. i OPV e del relativo
allegato 9 (cfr. verbale di sopralluogo, fotografie scattate durante lo
stesso). E' molto probabile che questa superficie avesse fatto parte, in
passato, dell'esteso bosco che si estende dall'altro lato della menzionata strada,
che questa ha separato. E' quindi anche in questo caso possibile che essa non
sia stata attribuita alla foresta perché non raggiungeva le dimensioni esatte all'art.
3 LCFo, per superficie (inferiore a 500 mq), per larghezza (di circa 10 m) e fors'anche
per età degli alberi. Come si è avverato per il mapp. __________, questa
superficie, che si insinua e collega due zone edificabili, è stata attribuita
alla zona "siepi naturali e dei boschetti", retta dall'art. 25
NAPR.
4.3.
Com'è già stato spiegato, i piani di utilizzazione disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT), delimitando, in primo luogo, le
zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette
comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive
(lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o
storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i
monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali
degni di protezione (lett. d). L'assegnazione alla differenti zone di
utilizzazione è il frutto di una ponderazione globale degli interessi
effettuata in primo luogo in funzione degli scopi della pianificazione del territorio
e dei principi pianificatori posti agli art. 1 e 3 LPT ed inoltre dei principi
più specifici ancorati agli art. da 15 a 17 LPT (cfr. Moor, Commentario LPT, art.
14 n. 73 con rinvii; art. 17 n. 5 segg. pure con rinvii, per quanto concerne
più particolarmente la delimitazione delle zone protette; art. 17 n. 71 seg. e
109 per quanto concerne infine la protezione dei biotopi).
L'art.
25 NAPR recita come segue:
"Elementi
naturali protetti
- Sono considerati elementi naturali protetti i
seguenti oggetti e ambienti di particolare pregio naturalistico e paesaggistico
indicati nel piano del paesaggio:
a) i massi erratici;
b) i muri a secco;
c) le siepi naturali e i boschetti;
d) i corsi d'acqua e le loro sponde;
e) gli alberi isolati. Il piano del paesaggio segnala i fondi sui
quali
sono presenti alberi protetti.
-
In generale è vietata qualsiasi manomissione o
intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche, le funzioni o
l'equilibrio biologico presente. Deroghe possono essere autorizzate dal municipio
d'intesa con l'autorità cantonale competente.
-
Le condizioni degli elementi naturali protetti
sono regolarmente sorvegliate dal municipio, il quale provvede ad organizzare
eventuali interventi di gestione qualora non lo facessero i proprietari. Per
ogni intervento è richiesto il preavviso dell'autorità competente."
I
documenti componenti l'avversata variante di piano regolatore non giustificano
particolarmente la scelta del comune di assegnare le superfici in oggetto tra
gli elementi naturali protetti. Nulla dicono il messaggio, il rapporto delle
commissioni, il rapporto di pianificazione. Quest'ultimo accenna unicamente al
fatto che le suggestioni formulate dal municipio per assegnare un'utilizzazione
alle superfici che non costituivano bosco erano state condivise solo
parzialmente dal dipartimento del territorio in sede di esame preliminare, il
quale aveva appunto attirato l'attenzione sulla necessità di tenere conto
dell'importanza paesaggistica e naturalistica delle stesse a titolo di siepi e
boschetti (cfr. documento citato, ottobre 2000, pag. 3 seg.). Una miglior giustificazione
non si trova nemmeno nel preavviso rilasciato il 7 gennaio 2002 dall'ufficio
protezione della natura alla sezione della pianificazione urbanistica in vista
dell'approvazione della variante, così come nella risoluzione di approvazione
medesima o nelle osservazioni al Tribunale del municipio e della divisione
della pianificazione territoriale. Nella risoluzione di approvazione e nelle osservazioni
del municipio, che si limitano però a richiamare quest'ultima, viene affermato
che la tutela delle aree in parola ha luogo, dal profilo sostanziale, "in
ossequio alle norme della LPN, come notato dal Consiglio di Stato nella
decisione impugnata" (cfr. risposta del municipio, pag. 6). Ora, il
semplice accenno, di un'approssimazione inaccettabile, a quelle che potrebbero
essere le basi legali della controversa decisione di assegnare le aree in
oggetto ad una zona di protezione non basta per legittimarla. Bisogna invece
dimostrare perché, concretamente, le aree interessate devono essere considerate
alla stregua di "ambienti di particolare pregio naturalistico e
paesaggistico" ai sensi dell'art. 25 cifra 1 NAPR ed eventualmente
anche dei biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, onde poter validamente giustificare,
nell'ambito di una congrua ponderazione degli interessi in gioco, in primo
luogo la loro non attribuzione a funzioni economicamente più redditizie per i
proprietari come la residenza o l'agricoltura, in subordine il divieto, per
questi ultimi, di manometterle e di modificarne l'aspetto, le caratteristiche,
le funzioni e l'equilibrio, come prescrive l'art. 25 cifra 2 NAPR. Una tale dimostrazione
appare, nella fattispecie, ancor più necessaria, allo scopo di marcare l'autonomia
della scelta operata dal comune, che non deve esaurirsi alla semplice attribuzione
a questa categoria delle superfici scampate, per ragioni che sembrano prima facie
puramente formali, alla qualifica di foresta. Non spetta al Tribunale, che non
è autorità di pianificazione e tantomeno possiede le necessarie conoscenze tecniche,
ricercare d'ufficio tali giustificazioni e procedere ad un'irrinunciabile
valutazione della fattispecie, in concreto nemmeno abbozzata, soppesando gli
svariati interessi coinvolti (art. 3 OPT). Il ricorso, su questi oggetti, deve
dunque essere accolto. Rimane beninteso riservato il diritto, per il comune, di
riproporre l'annullata pianificazione, alla condizione tuttavia di
compiutamente giustificarla conformemente a quanto appena esposto e dare modo
ai proprietari, se del caso, di contestarla con cognizione di causa.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido,
proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune può essere
sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili
tra ricorrenti e comune sono invece compensate (art. 31 PAmm). A __________
__________ -__________, che si è rimesso al giudizio del Tribunale, non vengono
caricate tasse né assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
la risoluzione 28 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di __________ è annullata
nella misura in cui approva l'attribuzione alla categoria degli elementi naturali
protetti (siepi e boschetti) di due superfici dei mapp. __________e __________.
2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-, è
posta a carico dei ricorrenti in solido. Le ripetibili tra ricorrenti e comune
sono compensate.
- Intimazione
a:
, ____________________. __________
__________ __________ -, Via __________
__________, ____________________
__________ __________,
rappr
. da avv. __________ __________, Via
__________ __________, ____________________
avv. __________
__________, Via
__________ __________ __________, ____________________ ____________________
__________ -__________, __________ La __________, ____________________
rappr. da avv. __________
__________, Via __________ __________,
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ___________
Dipartimento del
territorio, Ufficio
protezione natura, _____ _. _________ __,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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