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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.10
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00010
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2002 di
__________ e __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp. n.
__________è stato assegnato parzialmente alla zona edificabile.
B. _________
e __________ __________, comproprietari del mapp. n. __________, sono insorti
contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
l'inclusione integrale del fondo nella zona edificabile.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune (nuove)
zone edificabili, - compresa quella che include parte del mappale n.
__________- ed ha ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle
relative decisioni onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Il ricorso
dei signori __________, chiedente un'ulteriore estensione della zona
edificabile, è pertanto stato respinto.
D. Con
ricorso 9 gennaio 2002 __________ e __________ __________ insorgono innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo la conferma della pianificazione comunale non
approvata. A sostegno della loro domanda i ricorrenti affermano che il fondo in
parola è idoneo all'edificazione, urbanizzato e costituisce un'ampia propaggine
di un terreno già edificato, senza che motivi di ordine paesaggistico,
naturalistico, o agricolo si oppongano all'inserimento in zona edificabile.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività
del ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.
-
2.1.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale,
dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo
Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1
LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre
2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 19 ottobre
(cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere
contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal
momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla posta
il 9 gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di conseguenza,
dichiarato irricevibile.
2.2.
I ricorrenti giustificano la tempestività del gravame asserendo che il termine
di ricorso sarebbe venuto a scadenza solo il 16 gennaio 2002. A torto,
tuttavia. Quest'ultimo termine di ricorso ritornava difatti applicabile solo
per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni di non approvazione del
piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato attraverso la loro
pubblicazione, effettuata da parte del municipio di __________ il 16 novembre
2001 (cfr. foglio ufficiale di identica data n. 92/2001, pag. 7048): sistema
alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti
i destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri
eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come gli insorgenti, aveva ricevuto personalmente
la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),
non poteva invece appellarsi a tale termine. Il ricorso andava pertanto
insinuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione scritta della
decisione governativa.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione: -
__________ e __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________, __________ __________,
Municipio di __________ , __________, __________ __________
Consiglio di Stato, __________ Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale,
__________ __________. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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