AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.92
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.92-108
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
_________ Furger, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 16 novembre 2001 di
- __________ __________, __________ __________
- __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp. _________, di
proprietà di _________ _________, e _________, di proprietà di _________
_________, tra di essi confinanti e ubicati lungo viale _________ _________,
sono stati assegnati alla zona residenziale intensiva (zona B), retta dall'art.
44 NAPR.
B. Con
separati ricorsi 10 novembre 1999 _________ e _________ _________ si sono
aggravati contro la menzionata deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato,
sollevando numerosissime contestazioni. Per quanto interessa ancora a questo
stadio della lite, gli insorgenti hanno censurato l'imposizione di un'altezza
minima delle costruzioni, di m 13.50, prescritta dall'art. 44 NAPR per la zona
B, nella misura in cui interessava il comparto di viale _________ compreso tra
via _________ e via _________ _________, di cui facevano parte i loro fondi.
Essi hanno inoltre messo in discussione l'art. 53 NAPR, regolamentante i
posteggi, ed in particolare la cifra 8 delle norma, che prevedeva l'obbligo di
eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla stessa. I ricorrenti
hanno infine contestato la chiusura dello sbocco di via _________ _________ su
viale _________ _________ attraverso la realizzazione di un parco pubblico
(parco _________, indicato sul piano delle attrezzature pubbliche con il numero
_________).
C. Con
risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Le censure sollevate dagli insorgenti, che qui
interessano ancora, sono state tutte respinte (cfr. risoluzione impugnata, pag.
102 segg. e relativi rinvii).
D. Con
separate impugnative ricorso 19 novembre 2001 _________ e _________ _________
insorgono innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, ribadendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio
dell'autorità inferiore. I ricorrenti hanno anche chiesto il conferimento
dell'effetto sospensivo ai ricorsi, che è tuttavia stato negato con decisione
presidenziale del 4 marzo 2002.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, nella misura in cui vien chiesto
l'annullamento della cifra 8 dell'art. 53 NAPR. mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione integrale.
F. Il
24 settembre 2002 si è tenuta l'udienza. In quest'occasione gli insorgenti
hanno chiesto al municipio di _________ l'assicurazione che la chiusura dello
sbocco di via _________ _________ su viale _________ _________ attraverso la
realizzazione di un parco pubblico (parco _________) venisse realizzata dopo
l'esecuzione del tratto stradale che collega via _________ _________ con via
_________ conforme alla deliberazione del consiglio comunale. In caso di
risposta affermativa, che avrebbe potuto essere data dal municipio dopo
l'approvazione della proposta viaria appena menzionata da parte del Consiglio
di Stato, a quel momento (e a tutt'oggi) sospesa, i ricorrenti si sono
dichiarati disposti a ritirare il gravame su questo oggetto. D'accordo le
parti, il tribunale ha pertanto sospeso il procedimento sullo stesso.
Attraverso il presente giudizio il ricorso viene pertanto evaso solo per quanto
concerne la contestazione dell'imposizione di un'altezza minima delle
costruzioni, di m 13.50, prescritta dall'art. 44 NAPR per la zona B e della
cifra 8 l'art. 53 NAPR, che prevede l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti
il numero consentito dalla norma stessa. A questo riguardo, all'udienza le
parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
sopralluogo in contraddittorio. Tutte le altre, numerose censure sono invece
state ritirate all'udienza.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
gravame è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I ricorrenti censurano la prescrizione di un'altezza minima delle costruzioni,
di m 13.5, prevista dall'art. 44 NAPR, che regolamenta l'edificazione nella
zona residenziale intensiva (zona B), ove sono inclusi i loro fondi. Essi
ritengono che questo vincolo non risponda ad un'esigenza urbanistica concreta e
che sia altresì sproporzionato nel comparto interessato.
3.2.
Ogni restrizione di diritto pubblico è, di regola, compatibile con la garanzia
della proprietà, ancorata all'art. 26 Cost. (che riprende sostanzialmente
l'art. 22ter vCost.), soltanto se si fonda su di una base legale sufficiente,
se è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al
principio della proporzionalità (art. 36 Cost.).
3.3.
La zona B è stata destinata, in prevalenza, alla residenza, cui devono essere
obbligatoriamente riservati i 4/5, ovvero l'80%, della SUL. Essa non esclude,
tuttavia, la presenza, minoritaria (1/5 della SUL complessivamente), di
contenuti - non molesti - commerciali, artigianali, amministrativi e di
carattere alberghiero. L'indice di sfruttamento è pari a 1. L'art. 44 NAPR, che
regolamenta l'edificazione nella zona in oggetto, prescrive un'altezza minima
delle costruzioni di m 13.50 e fissa quella massima a m 16.50.
Il
Governo ha ritenuto che il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni è
utilizzato, da tempo, soprattutto in ambito cittadino. Il rapporto di
pianificazione - ha rilevato il Consiglio di Stato - mette in evidenza i
problemi di strutturazione urbanistica in diversi quartieri di recente
edificazione, soprattutto per quanto riguarda il disegno urbano e la qualità
degli spazi pubblici e privati, ed esprime la volontà di evitare il
sottoutilizzo del territorio e di migliorare il tessuto costruito. La norma
proposta intende dunque favorire un tessuto insediativo coerente, che prevenga
le tipologie più disparate nei quartieri interessati, caratterizzati
dall'accostamento tra costruzioni di piccola taglia ed edifici di mole
rilevante. Per questi motivi, secondo il Consiglio di Stato l'imposizione di
un'altezza minima costituisce una misura pianificatoriamente corretta e
sostenibile.
3.4.
Il Tribunale non può che far sue, su questo punto, le considerazioni addotte
dal Consiglio di Stato. Queste non sono minimamente scalfite dalle
contestazioni, peraltro piuttosto generiche, degli insorgenti. Intanto, la
censurata prescrizione, che si fonda su di una base legale, è sorretta - per i
testé menzionati motivi - da un interesse pubblico. Va anzi semmai rilevato che
il comparto ove sono ubicati i fondi degli insorgenti, in posizione centrale (a
nemmeno 300 m a volo d'uccello dal centro storico), si presta in modo ottimale
al perseguimento delle finalità dell'avversata normativa. Questo è difatti
segnato, in particolare, dall'imponente presenza dell'edificio ex _________,
ora denominato _________ _________, edificato su cinque piani fuori terra. Tra
questo stabile e viale _________ _________ insistono quattro proprietà, tra cui
quelle dei ricorrenti, costruite su uno o due piani, tranne che il mapp.
_________, dove sorge una palazzina di sei piani. Il tentativo, messo in atto
attraverso l'imposizione di un'altezza minima delle costruzioni di quattro
piani, di restituire - per quanto possibile - una certa coerenza ed omogeneità
al settore interessato e di assicurarsi, in pari tempo, il suo sfruttamento
effettivo, merita pertanto piena tutela. Né peraltro il vincolo in oggetto
pregiudica l'edificabilità dei fondi degli insorgenti: nemmeno questi ultimi,
correttamente, lo pretendono. Del pari nemmeno è intaccata la possibilità di
conservare la loro proprietà così come si trova allo stato attuale.
3.5.
Su questo punto il gravame dev'essere respinto.
- 4.1.
I ricorrenti mettono in seguito in discussione l'art. 53 NAPR, regolamentante i
posteggi, indubitabilmente la norma di attuazione del piano regolatore più
contestata. A questo stadio della lite essi mantengono unicamente la
contestazione relativa alla cifra 8 delle norma, che prevede l'obbligo di
eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla stessa. Invocano una
lesione della protezione della situazione di fatto (Besitzstandsgarantie) e
dell'art. 70 cpv. 1 LALPT.
4.2. L'obbligo di costruire dei posteggi
sulla proprietà privata, sancito all'art. 53 NAPR, costituisce, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, una restrizione della proprietà che vincola il proprietario ad una prestazione
Quest'obbligo non viene talora avvertito come tale dal proprietario, ma
piuttosto come un'opportunità. Il numero dei posteggi al servizio di una
costruzione può essere, a sua volta, limitato per motivi di interesse pubblico
preponderanti (cfr. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 29 LALPT n.
267 seg. con rinvii).
La cifra 1 dell'art. 53 NAPR stabilisce che
nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici
esistenti devono soddisfare il fabbisogno di posteggi su area privata fissato
dalla stessa.
Punto
di partenza è il cosiddetto fabbisogno teorico, ovvero il numero di posteggi -
di principio - necessari. Questo è determinato come segue - per quanto qui può
interessare - alla cifra 3.2 della disposizione: per abitazioni, 1 posto auto
ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente, comunque almeno 1 posto auto per
appartamento; per abitazioni monofamiliari è autorizzato un posteggio
supplementare (lett. a); per uffici, negozi e laboratori, 1 posto auto ogni 50
mq di SUL (lett. b); per le attività produttive di tipo
artigianale-industriale, 1 posto auto ogni 2 addetti o 500 mc di volume
edificato (lett. c); per ristoranti, caffè, bar, e simili, 1 posto auto ogni 10
mq di SUL (lett. d); per alberghi, motel, pensioni e simili, 1 posto auto ogni
camera (lett. e).
Il
numero di posteggi realizzabile (numero massimo) è invece definito, per le
singole zone, alla cifra 3.3 della norma, tenendo conto del carico accettabile
sulla rete stradale, dell'impatto ammissibile sull'ambiente e degli aspetti
urbanistici (cfr. cifra 3.1). Questa fissa anche il numero di posteggi da
realizzare (numero minimo).
La
cifra 8 dell'art. 53 NAPR prevede infine l'obbligo di eliminare i posteggi
eccedenti il numero consentito dalla stessa. I posteggi eccedenti possono
essere mantenuti mediante aggravio di un "malus" sull'indice di
sfruttamento del fondo, in ragione di 25 mq per ogni posto auto. L'eliminazione
dei posteggi in eccesso - stabilisce il capoverso 3 di questa cifra - viene
attuata attraverso una specifica ordinanza, contestualmente alla messa in
funzione dei posteggi pubblici ed ai rispettivi raggi di influenza.
4.3.
Il Consiglio di Stato ha respinto le censure rivolte all'art. 53 cifra 8 NAPR,
adducendo che l'obbligo di eliminare i posteggi sorge solo quando viene
inoltrata una domanda di costruzione. In buona sostanza esso ha pertanto, in
realtà, accolto in larga misura le contestazioni mosse dagli insorgenti contro
la disposizione in oggetto. Le conclusioni del Consiglio di Stato, nella misura
in cui possono ancora essere oggetto di contestazione in questa sede, non
possono tuttavia essere completamente condivise.
4.4.
Ai fini del giudizio non appare anzitutto necessario prendere posizione sulle
censure sollevate dai ricorrenti, ma in particolare sull'asserita violazione
della protezione della situazione di fatto (Besitzstandsgarantie).
Quest'obiezione non è peraltro priva di pregio, dal momento che in un inciso di
un recente giudicato il Tribunale federale ha lasciato intendere, richiamandosi
proprio a questo principio, che non è lecito pretendere la diminuzione del
numero dei posteggi di impianti esistenti, ma solo di quelli nuovi (DTF 125 II
129, consid. 10b, pag. 150 in fine, criticata, su questo argomento, da Alain
Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zurigo 2001, n.
47 a piè di pag. 374). In effetti - com'è appena stato spiegato - già il
Consiglio di Stato, in veste di autorità di approvazione, ha drasticamente
ridimensionato la portata della disposizione, adducendo che l'obbligo di
eliminare i posteggi esistenti sorge solo quando viene inoltrata una domanda di
costruzione. Questa considerazione impone tuttavia una precisazione, nel senso
che - in quest'ordine di idee - il vincolo di eliminazione dei posteggi può
nascere al più, a titolo di coerente completamento, a seguito di interventi che
implicano l'obbligo di realizzare dei posteggi secondo la nuova normativa,
ovvero di quegli interventi indicati alla cifra 1 dell'art. 53 NAPR: nuovi
edifici, ricostruzioni, ampliamenti, cambiamenti di destinazione. Una
costruzione che viene modificata al punto tale da dover essere assimilata ad un
nuovo edificio non beneficia difatti più della protezione della situazione di
fatto e deve, pertanto, ossequiare il nuovo diritto: può, di conseguenza,
essere oggetto di una riduzione del numero dei parcheggi conforme a
quest'ultimo (cfr. Haas, Staats- und verwaltungsrechtliche Probleme bei der
Regelung des Parkierens von Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem
Grund, insbesondere im Kanton Bern, tesi, Berna 1994, cifra 8.1.3, pag. 102
seg., con rinvii). Tutti gli altri propositi edilizi sul fondo, ancorché
assoggettati a licenza, non possono invece dar luogo ad un ricalcolo del numero
dei posteggi ammissibili secondo il nuovo diritto finalizzato alla soppressione
di quelli in esubero rispetto a quest'ultimo. A maggior ragione, come ha già
stabilito il Governo nel giudizio impugnato - e, pertanto, non può nemmeno
essere oggetto di contestazione e di giudizio in questa sede - l'obbligo di
eliminazione dei posteggi non entra in linea di conto nei confronti dei
proprietari che non realizzano interventi edilizi sul loro fondo. Nel caso in
esame, poi, il piano del traffico della città di _________ non fornisce i dati
concernenti ubicazione e quantitativo dei posteggi pubblici (e privati ad uso
pubblico) da mantenere, realizzare o sopprimere: il Consiglio di Stato li ha
sollecitati, esigendo la presentazione di una variante del piano regolatore
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 41 seg.), in modo da potersi poi esprimere in
merito alla loro approvazione. Non sussistono pertanto nemmeno delle
informazioni attendibili, a livello di piano regolatore, circa la reale
possibilità di mettere a disposizione un numero adeguato di posteggi pubblici
che potrebbe eventualmente legittimare la riduzione generalizzata del numero
dei posteggi privati, ovvero nei confronti di tutti i proprietari ed
indipendentemente dall'esecuzione di un qualche intervento edile sul fondo,
prospettata dall'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR. Già per questo semplice
motivo quest'ultimo capoverso non potrebbe essere tutelato con riferimento alle
esigenze della base legale e dell'interesse pubblico. Non meraviglia pertanto
che il municipio si associ alla domanda di annullare l'intera cifra 8, viste le
difficoltà cui è stato subito confrontato nel tentativo di attuarla sotto
questo specifico aspetto. Si impone pertanto l'annullamento del terzo capoverso
della cifra 8 dell'art. 53 NAPR, di modo che risulti immediatamente che
l'obbligo di eliminare i posteggi in eccedenza possa concernere solo i casi
contemplati alla cifra 1 della stessa disposizione.
- La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico degli insorgenti
proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- I
ricorsi, per quanto ricevibili e non sospesi, sono parzialmente accolti.
§
La risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) con cui il Consiglio di
Stato ha approvato il piano regolatore di _________ è annullata
nella misura in cui approva l'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 400.-
(quattrocento).
- Intimazione
a:
_________, __________
_________ __________, ___________________
_________, __________
Municipio di
Bellinzona, 6500
Bellinzona
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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