AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.8
Data decisione, Autorità:
28.06.2001, TPT
Incarto n.
90.2001.00008
Lugano
28 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2001 con
istanza di conferimento dell'effetto sospensivo di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
1.,2.,3. avv. __________.
__________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________;
viste le osservazioni
26 marzo 2001 della Divisione della pianificazione territoriale; 9 aprile 2001
del comune di __________ e _________ 2001 del signor __________ __________,
__________ (rappr. dall'avv. __________. __________ __________, __________);
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella
seduta del 2 settembre 1999 il Legislativo comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del suo PR, che prevede in particolare l'inserimento parziale
del mapp. n° _________ RF, situato in località "_________" e
attribuito alla zona agricola, in zona edificabile Re (residenziale estensiva).
b. Avverso
tale azzonamento _________ _________, _________ _________ e _________,
comproprietari del fondo contermine al mapp. n° _________ RF, sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento ed invocando una
lesione dell'art. 19 LPT dal profilo dell'accesso, a loro detta insufficiente.
La revisione si sarebbe inoltre rivelata carente per quanto attiene al compenso
agricolo.
Il
comune, in sede di risposta, ha chiesto la reiezione del gravame.
c. Con
ris. gov. 20 dicembre 2000, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del PR di _________, respingendo il ricorso in parola.
d. I
già ricorrenti insorgono ora davanti al TPT, riproponendo le censure sollevate
in prima sede e chiedendo che al ricorso venga conferito l'effetto sospensivo.
Nelle
loro osservazioni, la Divisione della pianificazione territoriale, il comune e
_________, proprietario del mapp. n° _________ RF, postulano la reiezione del
gravame.
e. Il 14 _________ 2001 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in
contraddittorio, delle cui risultanze si dirà, se necessario, nei considerandi
di diritto. Durante l'udienza le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A
livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova
Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in
materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio
di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in
der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in
part. 55).
- Accesso
al mapp. n° _________ RF
3.1 Per quanto concerne il requisito dell'urbanizzazione - in casu:
l'accesso al mapp. n° _________ RF - va ricordato che l’art. 19 LPT impone ai
comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli
azzonamenti previsti. Questa norma è direttamente applicabile, ossia non
abbisogna di una legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione
è una nozione di diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può
esigere altre condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio
Scolari, Diritto Amministrativo, Parte speciale, nota 933, pag. 517). La
legislazione ticinese, a questo proposito, si è limitata a trascrivere il
diritto federale (cfr. art. 77 cpv. 1 LALPT). L’obbligo d’urbanizzare le zone
edificabili incombe all’ente pubblico, in genere ai comuni (art. 19 cpv. 2 LPT;
79 cpv. 1 LALPT). L’art. 78 cpv. 1 LALPT stabilisce espressamente
la competenza del Municipio di allestire i progetti generali delle opere di
urbanizzazione nell’ambito dell’attuazione del PR. Si tratta di un compito di
primaria importanza al quale l’ente pubblico non può sottrarsi. Tale obbligo si
estende sia alle opere di urbanizzazione generale che a quelle di
urbanizzazione particolare (art. 5 cpv. 1 Legge federale che promuove la
costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà; vedi pure Leo
Schürmann, Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, pag.
217; DTF 119 Ib 136 c. 4 cc , DTF 116 Ia 332 c. cc, DTF 115 Ia 348). Ciò
significa che l’ente pubblico è tenuto per legge a prevedere i raccordi dei
singoli fondi edificabili ai rami principali degli impianti di urbanizzazione
e, per quanto riguarda le strade, alle strade di quartiere aperte al pubblico.
3.2 In
concreto occorre analizzare se, sotto questo profilo, le critiche mosse dai
signori _________ e_________ al nuovo azzonamento previsto per il mapp. n°
_________ RF risultino fondate. Essi sostengono infatti che: "(…) la
larghezza della strada di accesso (…) non permette in ogni caso non solo
l'incrocio di due veicoli, ma anche il transito di un solo auto veicolo
risulterebbe essere difficoltoso (…). Oltretutto nemmeno il fronte stradale di
cui dispone il fondo part. n° __________ (recte: _________, n.d.r.) è di
4.5 metri, ma è inferiore ai 4 metri (…). Il fondo non è in ogni caso da
considerare urbanizzato, ed il fatto comunque che non si possa parlare di
accesso sufficiente è pure dato dal fatto che un autoveicolo pesante non può
transitare sulla strada in questione (…)".
Per
rispondere a tali censure, occorre premettere che, secondo gli atti che
accompagnano la revisione, la scelta di inserire parte del mapp. n° _________
RF (ca. 1'200 mq) in zona edificabile è stata dettata dalla volontà di "(…)
conferire continuità e compattezza alla fascia edificabile sotto l'autosilo
(…)". Infatti, fino alla modifica in contestazione, la parte alta
della proprietà del signor _________ - costituita da un pianoro, pregiato dal
profilo abitativo sia per l'esposizione che per la magnifica vista sul golfo di
__________ -, rappresentava l'unico tassello escluso dalla zona residenziale
Re, posta, per chi proviene da __________, prima del nucleo di _________, a
valle della strada cantonale e dell'autosilo comunale. Contrariamente a quanto
sostengono i ricorrenti, dal profilo dell'urbanizzazione la zona risulta
perfettamente equipaggiata: l'accesso avviene infatti da una strada di servizio
(mapp. n° __________RF), larga ca. ml 3.00 / ml 3.50 e lunga poco più di ml
200, che prende inizio dall'autosilo per poi congiungersi a valle con la
cantonale. Tale strada serve, oltre le costruzioni dei ricorrenti (2 case
d’abitazione monofamiliari), le quattro unità abitative che sorgono nella zona
(mapp. n° __________, __________, __________e __________RF), incluso quello
(ancora) inedificato del resistente, per un fronte di ca. 4.00 ml (cfr. verbale
di sopralluogo 14 _________ 2001).
3.3 Ora,
valutando l'insieme delle circostanze, incluso il moderato aumento dell'indice
di sfruttamento previsto dalla revisione per la zona Re (cfr. art. 19 NAPR),
che permetterà in particolare al resistente di insediare ulteriori una o due
unità abitative sul suo fondo (1'200 mq x 0.4 = 4_________ mq di superficie
utile lorda; cfr. art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 e 2 LE), si deve concludere che,
dal profilo dell'urbanizzazione, la strada che serve la zona risulta adeguata,
in quanto destinata a svolgere anche in futuro le funzioni di servizio attuali.
Data la configurazione dei fondi e del terreno, è praticamente escluso che
possa assurgere a strada di transito, rimanendo quindi riservata ad un numero
limitato di veicoli. Il suo andamento rettilineo non pone infine problemi
particolari di sicurezza del traffico. Alla luce di quanto sinora esposto, su
questo punto il ricorso va respinto, in quanto destituito di qualsiasi
fondamento.
Per
quanto concerne invece la questione relativa all'accesso al mapp. n° _________
RF, si osserva che la stessa andrà valutata al momento dell'introduzione della
domanda di costruzione da parte del signor _________ dall'autorità preposta al
rilascio della licenza edilizia: tale nozione costituisce infatti una nozione
giuridica indeterminata, che l'autorità deve concretamente definire di volta in
volta, tenendo conto della situazione dei luoghi e della prevista utilizzazione
del fondo in rapporto alle finalità perseguite da questo requisito (RDAT
I-1997, n° 59; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19, n° 12; Scolari,
Commentario, ad art. __________, n° _). Di conseguenza le censure dei
signori _________ e si rivelano premature e quindi improponibili.
- Compenso
agricolo
4.1 I ricorrenti contestano l'azzonamento anche sotto questo profilo:
l'inserimento in zona edificabile del mapp. n° _________ RF non si
giustificherebbe, risultando la qualità del terreno offerto in compensazione
non equivalente, bensì inferiore, a quello sottratto alla zona agricola.
Al
proposito occorre anzitutto ricordare che, a norma dell'art. 1 Legge sulla
conservazione del territorio agricolo (LTAgr), che definisce, in applicazione
dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento
dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei comuni atte a
favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione
federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito
all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono la zona agricola,
precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato
graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei
loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola
comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le
SAC,
b) i
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità e infine
c) i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta
l'art. 7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per
importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli
strumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le
competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr
prescrive che, se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la
diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o
dell'impianto, rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere
di principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo
parzialmente, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che
ammonterà da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di
reddito agricolo del fondo da compensare (art. 10 LTAgr). All'ente pianificante
che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11
LTAgr conferisce il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o
dell'impianto.
4.2. Nel
caso concreto la revisione, che persegue fra i vari obiettivi il consolidamento
della vocazione residenziale di __, prevede degli ampliamenti della zona
edificabile mediante modeste correzioni dei limiti di zona e tramite
l'istituzione di una nuova zona edificabile, denominata "____",
per un totale di 6'2 mq sottratti all'uso agricolo. Per tale
sottrazione, il comune ha proposto un compenso reale, istituendo sul comparto
agricolo posto immediatamente ad est del nucleo, una zona di protezione del
paesaggio "PrPa3", di ca. 7'_________0 mq, sottoposta ad interventi
di bonifica. Il Consiglio di Stato, in sede di approvazione, ha condiviso in
linea di principio tale soluzione: contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, in virtù dell'art. 9 cpv. 1 LTAgr la compensazione reale delle
superfici sottratte all'agricoltura può infatti avvenire non solo mediante aree di pari estensione e qualità agricola (lett.
a), ma anche mediante altre aree idonee all’agricoltura (lett. b), fermo
restando il principio secondo cui il valore di reddito agricolo del fondo
addotto in compensazione deve essere pari a quello del fondo da compensare
(art. 9 cpv. 2 LTAgr). Il Governo ha ritenuto tuttavia
che la proposta non meritasse di venir tutelata, in quanto priva delle basi
necessarie per una sua verifica, ed in particolare delle analisi quantitative e
qualitative dei terreni e delle precisazioni relative ai progetti di bonifica e
di recupero delle aree inselvatichite. Il Legislativo comunale, in sede
d'adozione della revisione, aveva inoltre omesso di stanziare i crediti
necessari per la sua realizzazione. Nella decisione impugnata, veniva quindi
stabilito d'ufficio un contributo sostitutivo pecuniario, che, tenendo conto
della mancata approvazione della zona __________, veniva fissato in fr. 71'340.--,
da versare entro 3 anni dalla crescita in giudicato (cfr. p.to n° 3 del
dispositivo), "(…) ritenuto che lo stesso non sia sostituito o ridotto
per il tramite della realizzazione, entro tale lasso di tempo, di opere di
compensazione reale" (cfr. decisione impugnata, p. 20). Orbene, tale
modo di procedere non presta fianco a critiche, risultando perfettamente
conforme alla LTAgr. Anche su questo punto il ricorso non può quindi essere
accolto.
- Per tutti questi motivi il ricorso viene respinto e la decisione
impugnata confermata. Visto quanto precede, la richiesta di adozione di
provvedimenti cautelari risulta di fatto superata.
Le spese
e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento) e a rifondere fr.
_________0.-- (ottocento) a titolo di ripetibili a _________.
-
Intimazione: -
avv. __________. __________, ____________________
avv. M____________________ __________, ____________________
Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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