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Numero d'incarto:
90.2001.73
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.73
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2001 di
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. __________
e __________ __________ sono comproprietari del mapp. __________di __________.
Il fondo, edificato, è posto in località __________. Nella seduta del 6 luglio
1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del
piano regolatore. In quella sede il mapp. __________è stato assegnato alla zona
residenziale semi-intensiva (zona C). Esso è inoltre stato incluso nel comparto
speciale di ricomposizione particellare, detto comparto speciale nord, che
interessa la località di __________, per il quale il piano regolatore ha
formulato una proposta di ricomposizione particellare. L'edificazione del fondo
è inoltre stata subordinata all'approvazione di un piano di quartiere (PQ5).
L'angolo nord della particella è infine stato riservato, in minima parte, per
la realizzazione di una piazza di giro, che conclude via __________ __________.
B. Con
ricorso 10 novembre 1999 i proprietari si sono aggravati contro la menzionata
deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che la part.
__________fosse esclusa dal vincolo di piano di quartiere e che la piazza di
giro fosse soppressa.
C. Con
risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia sospeso l'approvazione delle
proposte pianificatorie concernenti il comparto speciale nord, ad eccezione di
quelle viarie (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31).
L'evasione del ricorso di __________ e __________ __________ è pertanto stata
sospesa (cfr. risoluzione citata, pag. 157).
D. Con
ricorso 19 novembre 2001 i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, riproponendo le contestazioni e
le domande formulate dinanzi all'istanza inferiore.
E. Tanto
il municipio quanto la divisione della pianificazione territoriale chiedono la
reiezione dell'impugnativa.
F. Il
25 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno
confermato le rispettive allegazioni e domande. Il sopralluogo in
contraddittorio ha avuto luogo il 25 ottobre successivo.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
gravame è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I ricorrenti ribadiscono, in questa sede, le domande di escludere la part. 4717
dal vincolo di piano di quartiere (PQ5) e di sopprimere la piazza di giro che
interessa tale proprietà.
Com'è
stato spiegato, il Governo ha sospeso l'approvazione delle proposte
pianificatorie concernenti il comparto speciale nord (cfr. risoluzione
impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31): tra di esse figura la subordinazione
della possibilità di edificare il mapp. __________all'approvazione di un piano
di quartiere (PQ5). Anche l'evasione del ricorso di __________ e __________
__________ inoltrato in quella sede è stata sospesa di conseguenza. Il
Consiglio di Stato non ha pertanto ancora deciso se approvare la proposta
pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Ha
semplicemente decretato una sospensione dell'esame e dell'evasione di questo
oggetto. La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto,
una decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale,
che può essere impugnata solo se causa ai ricorrenti un danno non altrimenti
riparabile (art. 44 PAmm). In concreto gli insorgenti non dimostrano, ma
nemmeno affermano, che il differimento della decisione governativa su questo
oggetto causi loro un danno che non potrebbe essere completamente eliminato
attraverso l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero la
soppressione dell'obbligo del piano di quartiere). La prima domanda ricorsuale
si appalesa pertanto irricevibile.
Dalla
sospensione dell'approvazione del comparto speciale nord il Consiglio di Stato
ha tuttavia eccettuato le proposte viarie: queste sono difatti state approvate,
insieme al piano viario del comune, ad esclusione dei percorsi pedonali e
ciclabili (cfr. risoluzione citata, ibidem). Il Governo ha pertanto approvato
la controversa piazza di giro, prevista in minima parte sul mapp. 4717. Esso ha
tuttavia omesso di evadere la contestazione della pianificazione di quest'opera
sollevata dai coniugi __________, sospendendo indebitamente l'intero ricorso
inoltratogli da questi ultimi. Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha
violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, dal quale si deduce che il Governo deve evadere
i ricorsi relativi alla parte del piano regolatore che esso approva (cfr. inoltre
Scolari, Commentario, __________ 1996, ad art. 37 n. __________con rinvii). Su
questo oggetto il ricorso deve dunque essere accolto, la risoluzione impugnata
annullata e gli atti retrocessi all'autorità inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm)
affinché evada il gravame presentato dai coniugi __________ avverso la piazza
di giro prevista parzialmente sul mapp. __________e si pronunci,
contemporaneamente, sulla sua approvazione.
- In
quanto ricevibile, il ricorso deve dunque essere accolto. La tassa di giudizio
e le spese devono essere poste carico degli insorgenti proporzionalmente al
grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo
dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- In
quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
§ La risoluzione
__________ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui approva
la piazza di giro prevista parzialmente a carico del mapp. __________e sospende
l'evasione del ricorso inoltrato contro quest'ultima da parte di __________ e
__________ __________.
§§
Gli atti sono retrocessi al Consiglio di
Stato per nuova decisione in ossequio a quanto stabilito al consid. 3 in fine
di questo giudizio.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 500.- (cinquecento). Il comune di __________ è
condannato a versare ai ricorrenti fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ e
__________ __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________,
__________ __________,
Municipio di
__________, __________
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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