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Numero d'incarto:
90.2001.71
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.71
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2001 di
__________, __________
__________, __________
__________ __________,
patr. dagli
avv. __________ __________ e avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. _________
_________, _________ _________ e _________ _________ sono comproprietarie dei
mapp. _________ e _________ di _________. Il mapp. _________, di ampie
dimensioni (15'477 mq) ed edificato in minima parte, è posto in località
Ramone. Il mapp. _________, censito quale campo, costituisce una striscia di
terreno separata dal primo fondo da una strada comunale. Nella seduta del 6
luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. _________ è stato
assegnato, per una parte minore (a sud), alla zona residenziale semi-intensiva
(zona C); la maggior superficie del fondo è invece stata attribuita alla zona
residenziale estensiva, sottozona E (zona E). Esso è inoltre stato incluso nel
comparto speciale di ricomposizione particellare, detto comparto speciale nord,
che interessa la località di _________, per il quale il piano regolatore ha
formulato una proposta di ricomposizione particellare. L'edificazione del fondo
è inoltre stata subordinata all'approvazione di due differenti piani di
quartiere: PQ2 per la parte nord e PQ5 per la residua proprietà, separate da
una pista ciclabile. Un angolo della particella e una parte del mapp. _________
sono infine stati riservati per la realizzazione di una piazza di giro, che
conclude via _________.
B. Con
ricorso 10 novembre 1999 le proprietarie si sono aggravate contro la menzionata
deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, che
la porzione sud della part. _________ fosse esclusa dai vincoli della
ricomposizione particellare e di piano di quartiere, che tutta la loro residua
proprietà fosse assoggetta al vincolo di un unico piano di quartiere, che non
comprendesse proprietà di terzi, che il tracciato del percorso ciclabile che
tagliava il mapp. _________ potesse essere modificato dal piano di quartiere ed
infine che la piazza di giro prevista principalmente sui loro fondi fosse
spostata anche sui terreni di altri proprietari. In via subordinata le
ricorrenti hanno domandato l'annullamento dei vincoli di piano di quartiere.
C. Con
risoluzione _________ ottobre 2001 (n. _________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia sospeso l'approvazione delle
proposte pianificatorie concernenti il comparto speciale nord, ad eccezione di
quelle viarie (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31).
L'evasione del ricorso di _________ _________, _________ _________ e _________
_________ è pertanto stata sospesa (cfr. risoluzione citata, pag. 158 seg.).
D. Con
ricorso 19 novembre 2001 le proprietarie insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa. Le insorgenti chiedono
l'annullamento dell'approvazione delle proposte viarie, soprattutto per quanto
concerne i loro fondi, gravati dalla pianificazione di una piazza di giro, che
esse avevano contestato in prima istanza.
E. Tanto
il municipio quanto la divisione della pianificazione territoriale chiedono la
reiezione dell'impugnativa.
F. Il
25 settembre 2002 si è tenuta l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato
le rispettive allegazioni e domande. Il sopralluogo in contraddittorio ha avuto
luogo il 25 ottobre successivo.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione delle ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
gravame è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
Le insorgenti chiedono l'annullamento dell'approvazione delle proposte viarie,
in particolare per quanto concerne i loro fondi, gravati dalla pianificazione
di una piazza di giro, che esse avevano contestato in prima istanza.
3.2.
Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione sull'approvazione del comparto
speciale nord per svariati motivi, noti alle ricorrenti e diffusamente esposti
nella risoluzione impugnata (cfr. quest'ultima, cifra 4.2.3, pag. da 26 a 31).
In particolare esso ha rilevato la mancanza di un concetto urbanistico preciso,
che qualifichi questo importantissimo comparto, di oltre 200'000 mq, e che ne
preveda nel contempo un'occupazione a tappe. Esso ha nondimeno voluto approvare
la rete viaria che lo interessa (ad esclusione dei percorsi pedonali e
ciclabili), riconoscendole la funzione di spina dorsale del disegno urbanistico
(ibidem). Quest'opinione merita di essere tutelata, per lo meno nell'ottica
della violazione del diritto, entro cui è circoscritto il potere cognitivo del
Tribunale (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). Intanto le ricorrenti non spendono una
parola per dimostrare, od anche solo per sostenere, per quale motivo
l'approvazione, per il momento, del solo piano viario sia illegale. Inoltre la
struttura viaria adottata dall'autorità comunale rappresenta, in concreto, la
trama generale del comparto. In questo senso essa costituisce l'elemento
generatore degli spazi e, quindi, il telaio del comparto medesimo (cfr. la
risposta 15 aprile 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag.
2). Al reticolo viario, così com'è stato concepito, il Consiglio di Stato ha
dunque riconosciuto un'importanza fondamentale per le ulteriori decisioni circa
la pianificazione del comparto: in questo senso, la sospensione
dell'approvazione della proposta comunale può concernere dunque solo
l'affinamento della rete stradale all'interno degli spazi che sono stati creati
all'interno del comparto, per i quali l'autorità comunale ha previsto
l'allestimento obbligatorio di piani di quartiere (cfr. ibidem). Non c'è,
pertanto, contraddizione tra la conferma del piano viario che interessa il
comparto speciale nord e la sospensione dell'approvazione delle ulteriori decisioni
pianificatorie concernenti quest'ultimo.
3.3.
Dalla sospensione dell'approvazione del comparto speciale nord il Consiglio di
Stato ha tuttavia eccettuato le proposte viarie: queste sono difatti state
approvate, insieme al piano viario del comune, ad esclusione dei percorsi
pedonali e ciclabili (cfr. risoluzione citata, ibidem). Il Governo ha pertanto
approvato la controversa piazza di giro, prevista in parte sui mapp. _________
e _________. Esso ha tuttavia omesso di evadere la contestazione della
pianificazione di quest'opera sollevata dalle ricorrenti, che ne chiedevano lo
spostamento anche sui fondi di altri proprietari, sospendendo indebitamente
l'intero ricorso inoltratogli da queste ultime. Agendo in questo modo il
Consiglio di Stato ha violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, dal quale si deduce che
il Governo deve evadere i ricorsi relativi alla parte del piano regolatore che
esso approva (cfr. inoltre Scolari, Commentario, __________ 1996, ad art. 37 n.
__________con rinvii). Su questo oggetto il ricorso deve dunque essere accolto,
la risoluzione impugnata annullata e gli atti retrocessi all'autorità inferiore
(art. 65 cpv. 2 PAmm) affinché evada il gravame presentato da _________
_________, _________ _________ e _________ _________ avverso la piazza di giro
prevista parzialmente sui loro fondi e si pronunci, contemporaneamente, sulla
sua approvazione.
- Il
ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio e le
spese devono essere poste carico delle insorgenti proporzionalmente al grado di
soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo
dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La risoluzione
__________ottobre 2001 (n. _________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di _________ è annullata nella misura in cui
approva la piazza di giro prevista parzialmente a carico dei mapp. _________ e
_________ e sospende l'evasione del ricorso inoltrato contro quest'ultima da
parte di _________ _________, _________ _________ e _________ _________.
§§ Gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione in ossequio a
quanto stabilito al consid. 3.3 in fine di questo giudizio.
2.Le ricorrenti sono condannate al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 500.-
(cinquecento). Il comune di _________ è condannato a versare alle ricorrenti
fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
_________, _________ _________, _________ _________, 6500 _________
patr. da avv. __________
__________, __________
__________ __________,
____________________, e avv. __________
__________, __________
__________ __________, ____________________
Municipio di
__________, __________ __________,
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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