AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.7
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00007
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2001 di
__________ __________, __________,
patr. da avv. __________. __________, __________
__________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato che nega l'approvazione dell'ampliamento
della zona edificabile previsto in località __________ dal PR di __________
viste
le osservazioni 28 marzo 2001 del Municipio di __________ e 18 maggio 2001
della Divisione della pianificazione territoriale;
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
A. Nella
seduta del 29 ottobre 1997 il Legislativo comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del locale PR, confermando in particolare l'attribuzione del
mapp. n° _________ RF, di proprietà di _________ e _________ _________, alla
zona agricola e di protezione del paesaggio.
B. Avverso
tale ordinamento, ritenuto arbitrario e lesivo del principio della parità di
trattamento, i signori _________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo l'attribuzione della loro proprietà alla zona edificabile.
Il
comune, in sede di risposta, ha chiesto la reiezione del gravame.
C. Con
ris. gov. 14 gennaio 2000, n° 118, il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione, sospendendo la decisione in merito al citato azzonamento poiché
fortemente correlato alla problematica relativa all'ampliamento della zona
edificabile in località _________, ampliamento a sua volta sospeso.
Il
comune e i proprietari interessati sono stati invitati ad esprimersi in merito
all'intenzione di non approvare la proposta.
D. Preso
atto delle osservazioni, con ris. gov. 20 dicembre 2000, n° _________, il
Governo ha negato l'approvazione dell'ampliamento in località _________ e
respinto il ricorso in parola.
E. Avverso
tale decisione, i signori _________ insorgono ora davanti al TPT, riproponendo
le censure disattese dal Governo e chiedendo, in via subordinata, l'inserimento
parziale della loro proprietà in zona edificabile.
Nelle
osservazioni il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame, mentre
il comune ha postulato l'accoglimento della richiesta subordinata.
F. In
data 12 giugno 2001 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
delle cui risultanze si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
Durante l'udienza le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale.
Il
31 maggio u.s. il giudice delegato che aveva esperito il sopralluogo ha cessato
le funzioni in seno al Tribunale. La ripetizione di tale atto istruttorio non
appare tuttavia necessaria, la situazione dei luoghi essendo nota ai membri del
Tribunale in carica.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art.
38 LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
entro i termini di legge, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
tic_________e. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg.
consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge, la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 segg. e art. 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1, 2a frase, e art. 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del piano
direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
- 4.1
Determinanti, ai fini del presente giudizio, sono essenzialmente le
disposizioni relative all’istituzione dei vari tipi di zona ed in particolare
della zona agricola e della zona edificabile.
A
norma dell'art. 15 LPT, le zone edificabili comprendono i terreni idonei
all'edificazione, già edificati in larga misura, o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni. Ciò significa che non
tutti i terreni potenzialmente edificabili possono essere attribuiti a tale
zona. D'altronde, secondo la giurisprudenza, nemmeno l'urbanizzazione adeguata
di un fondo basta a giustificarne l'inserimento in una zona edificabile (DTF
116 Ia 235 consid. 4; 113 Ia 366 consid. 2b con i richiami; RDAF 1990 p. 235):
determinante a tal fine è la situazione pianificatoria globale. Pure il fatto
che un fondo confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente,
affinché il proprietario possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF
107 Ia 243). Inoltre, per prassi costante, sussiste un interesse generale ad
impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili troppo
vaste (DTF 115 Ia 384; 107 Ia 242 consid. 3a; 107 Ib 335 consid. 2b), che sono
inopportune e in contrasto con la legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988, in
re Ferrari; DTF del 2 febbraio 1982 in: ZBl. 1982, pag. 353 consid. 3c; cfr.
pure DTF 111 Ia 22). Va infine rilevato che il criterio del bisogno di terreni
edificabili nei quindici anni (art. 15 lett. b) LPT) non è il solo
determinante: altri interessi presiedono alla creazione di zone edificabili e
fra questi le esigenze della protezione del paesaggio (Nicolas Michel, Journées
du droit de la construction, Fribourg 1993, p. 91 e riferimenti, in particolare
RDAF 1990 p. 233 segg.).
Ai
sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. a) LPT, le zone agricole comprendono i terreni
idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che,
nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b);
per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a) LPT prescrive alle autorità incaricate di
compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici
coltive idonee.
4.2.
In forza dei principi pianificatori sopra evocati, postulanti un uso
parsimonioso e razionale del territorio per uno sviluppo armonioso del paese, è
giocoforza comporre i conflitti tra i diversi tipi di utilizzazione possibili
in base alle rispettive definizioni, procedendo ad un'attenta ponderazione
degli interessi in gioco. Non basterà che un terreno risulti idoneo
all'edificazione, rispettivamente all'agricoltura, per attribuirlo senz'altro
alla relativa zona, ma si dovrà tener conto di tutti i fattori, da cui dipende
una realizzazione del piano conforme agli obiettivi, mediando le contrastanti
esigenze (in questo senso: DTF 115 Ia 339, consid. 5). Né ci si fermerà unicamente
ai fattori che interessano direttamente la pianificazione, ma si considereranno
le esigenze, che pone di volta in volta la protezione dell'ambiente, della
natura, delle acque, del bosco, ecc., in applicazione delle relative
disposizioni legali (DTF 113 Ia 461, consid. 5a). Il piano dovrà inoltre
rispettare le altre norme cantonali, interessanti direttamente o indirettamente
la pianificazione del territorio. Tra queste assume un indubbio rilievo la
legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.
- 5.1.
Nel caso concreto, la contestazione verte sulla mancata attribuzione alla
zona edificabile del mapp. n° _________ RF. I ricorrenti motivano, in primo
luogo, le loro richieste con l'assenza di idoneità agricola della loro proprietà,
confinante a nord con la zona edificabile e perfettamente urbanizzata. Tant'è
che il piano direttore non segnalerebbe per l'area in questione nessun
interesse agricolo particolare. Di conseguenza la delimitazione della zona
edificabile si rivelerebbe del tutto arbitraria, come pure il vincolo di
protezione paesaggistica: infatti, a loro detta, un'edificazione parziale della
proprietà non arrecherebbe danno al paesaggio e al nucleo.
Al
proposito occorre anzitutto rilevare che la proprietà dei signori _________ si
situa, per chi sale da _________, dopo la chiesa di _________ sul promontorio a
ridosso del nucleo, ed è posta in prossimità della curva, sotto la quale, in
posizione avvallata, è situato il centro del paese. Salvo per la parte a monte,
pianeggiante e confinante con la zona edificabile, la particella, di forma
triangolare e di ca. 900 mq, presenta un andamento scosceso. Essa è costeggiata
ad est da una strada di servizio, che prende inizio dalla cantonale e permette
l'accesso alla zona edificabile, e confina a ovest con il mapp. n° _________
RF, inserito in zona agricola e di protezione del paesaggio.
5.2.
Fatte queste precisazioni, a mente di questo Tribunale, la decisione del
Governo deve essere tutelata e ciò in base ai principi evocati nei precedenti
considerandi. Infatti, gli ampliamenti della zona edificabile di _________,
condivisi dal Consiglio di Stato, concernono tutti fondi per lo più costruiti e
mirano in sostanza a correggere il perimetro della zona edificabile, rendendolo
più compatto e consono alla situazione reale. Diverso il discorso per quanto
attiene al mapp. n° _________ RF, inedificato, salvo un piccolo subalterno in
cemento, e confinante sì, a monte, con la zona edificabile, ma situato, dal
profilo morfologico e funzionale, in un contesto completamente diverso rispetto
a quello delle particelle summenzionate: come dimostra il suo andamento
orografico, il fondo, rivolto verso sud, risulta parte integrante del comparto
agricolo che circonda il nucleo e la chiesa di _________ e che si espande poi
verso meridione. Da ciò risulta che l'assetto insediativo del nucleo di
_________ ed il carattere agricolo delle superfici di contorno concorrono a
formare un disegno territoriale consolidato ed equilibrato, che non necessita modifiche
o alterazioni. Peraltro, la pregevole configurazione della zona che fa da
cornice al nucleo, aveva già motivato nel vecchio PR un vincolo di protezione
paesaggistica. L’importanza di questo vincolo, che mira a tutelare una porzione
caratteristica del territorio del comune, è stata giustamente confermata con la
revisione in parola. In simili circostanze, l’edificazione anche parziale del
fondo dei signori _________ è da escludere, anche perché già l'edificio
sovrastante la proprietà dei signori _________, al mapp. n° _________ RF, è
visibile dal nucleo.
5.3.
In base a tali considerazioni, il Governo ha quindi ritenuto, a giusto titolo,
che il fondo in esame andasse mantenuto in zona agricola e di protezione del
paesaggio, confermando il precedente limite della zona edificabile. La
destinazione agricola del fondo s’inserisce coerentemente nelle scelte
pianificatorie adottate per il territorio circostante, e infatti i terreni
posti ad est, oltre la stradina di servizio, e ad ovest del fondo in questione
risultano tutti assegnati alla zona agricola e di protezione del paesaggio. Ciò
considerato, questo Tribunale ritiene senz’altro rispondente ad interesse
pubblico la decisione di limitare il più possibile il perimetro edificabile,
ritenuto inoltre che la contenibilità teorica prevista dal PR è già ampiamente
commisurata ai bisogni di sviluppo futuri, siccome prevede un migliaio di
abitanti rispetto alle 524 unità registrate nel 1997 (cfr. ris. gov. 14 gennaio
2000, p.to 3.4.1, confermata su questo punto dalla STF 15 febbraio 2001 in re
L). Del resto, come già detto, né l’urbanizzazione adeguata di un fondo, né il
fatto che un fondo confini con la zona edificabile implicano un’automatica
inclusione in zona edificabile. Determinante a tal fine è la situazione
pianificatoria globale, che, nel caso concreto, impone di confermare la
decisione presa dal Governo.
- Priva
di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che,
secondo i ricorrenti, rispetto ai fondi confinanti a monte, quello in esame
sarebbe l’unico escluso dalla zona edificabile.
A
questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile, quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A
questo Tribunale non risulta infatti che la decisione del Governo sia stata
determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio
ancora, arbitrari. Le motivazioni addotte nella decisione impugnata, riprese
nel dettaglio nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti, meritando
quindi piena conferma in questa sede.
- Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono
la soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di
legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, __________ __________ ____________________
- Municipio di _________, _________
- Consiglio di Stato, Residenza
Governativa, Bellinzona
- Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 17,
Bellinzona
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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