AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.41
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00041
Lugano
8 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
- __________ __________ SA, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
2. __________ __________ SA, __________
__________ __________,
rappr. da: St.leg.
__________, __________, __________ & __________, __________ __________,
__________3. __________ __________ SA, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
2.,3. avv.
__________ __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ del 23 gennaio 2001 - zona
di pianificazione comunale del Comune di __________;
visto le osservazioni del 5.09 01 della Divisione
della pianificazione territoriale e del 1.10.01 del Municipio di __________
nonché la replica 29.10.01;
visti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
a. Il Municipio di _________ ha adottato una zona di pianificazione sul
territorio giurisdizionale del comune di _________, limitatamente alla zona
edificabile, "alfine di permettere l'attuazione di norme precise per la
costruzione di corpi tecnici e accessori sporgenti sul tetto e antenne".
Il Dipartimento del territorio aveva espresso parere negativo alla primitiva
formulazione del provvedimento avente per oggetto unicamente le antenne di
_________, avvertendo il municipio che il comune non aveva alcuna competenza in
materia.
La
decisione è pubblicata dal 5.2 al 6.3.01. Il termine di ricorso scadeva dunque
il 22.3.01.
b. La _________ _________, la _________ _________ SA e la _________ SA
(detti in seguito operatori) sono a beneficio di una concessione federale ai
sensi della LF sulle Telecomunicazioni (LTC) per la _________.
c. Il DT ha promosso una pianificazione cantonale coordinata di questo
importante servizio attraverso l'attiva partecipazione degli operatori. In
questo ambito ha promosso il 21.02.01 un incontro con il municipio in cui:
a)
l’avvocato di uno degli operatori (l'avv. _________) “propone di inviare al
Comune da parte delle tre ditte un impegno formale a non inoltrare alcuna
domande di costruzione per _________ sino a quando la pianificazione cantonale
sarà completata e definitiva dopo un accordo con il comune di _________”;
b)
la municipale _________ “propone che il Comune di _________ a sua volta, dopo
aver ricevuto la dichiarazione citata, leverà dalla zona di pianificazione
qualsiasi disposizione inerente (al)le antenne di _________ _________. Questa
possibilità d’accordo verrà sottoposta al Municipio nella sua seduta del
22.01.2001 per una decisione formale (risoluzione municipale) e verrà inviata
alle parti unicamente dopo che si riceverà la dichiarazione citata”.
d. Con scritti rispettivamente del 21.02, 22.02 e 02.03.01 gli operatori,
fatto riferimento alla coordinazione e pianificazione in atto tra loro e
l’autorità cantonale “vertente a stabilire il numero e l’ubicazione delle
antenne per la _________” comunicano al Municipio di _________ che la
rispettiva mandante:
“si
impegna formalmente nei confronti di codesto lodevole Municipio a non
introdurre alcuna nuova domanda di rilascio di licenza edilizia per
l’installazione di nuove antenne sul territorio di _________ fintanto che detta
procedura di pianificazione cantonale non sarà conclusa.” Con la
precisazione che: ”la validità del presente impegno è subordinata
all’estromissione, mediante formale risoluzione del Vostro Municipio, di
qualsiasi regolamentazione e/o limitazione inerente le antenne per la _________
dalla zona di pianificazione, di cui alla risoluzione municipale no.
__________del 15 gennaio 2001 (con periodo di pubblicazione dal 5 febbraio 2001
al 6 marzo 2001).”
e. Con lettera del 7.03.01 il municipio, preso atto della convergenza
di intenti e dell’impegno risultante dalle surricordate lettere degli
operatori, conferma loro che “nell’ambito della zona di pianificazione
pubblicata dal 5 febbraio al 6 marzo 2001, il nostro Municipio si impegna a non
adottare le misure relative alle antenne di _________ prima dell’adozione della
pianificazione cantonale …” Resta inteso che il comune sarà coinvolto “nella
determinazione definitiva dei siti eventualmente prescelti a _________ …”
Sino
all’adozione delle pianificazione cantonale “non saranno esaminate vostre
eventuali domande di posa di antenne, che vi siete comunque già impegnati a non
inoltrare.
Il Comune
resta invece libero per quanto concerne gli altri corpi tecnici ed accessori e
altri tipi di antenne, pure compresi nella zona di pianificazione.
f. Nella lettera al municipio del 16.03.01 lo Studio Avv. __________
__________ prende atto della succitata risoluzione, “in forza della quale (questa
la sua conclusione) tutti gli impianti antenna per radio_________ - soggetti
ad un’autorizzazione ORNI - sono estromessi dal campo di applicazione della
zona di pianificazione … la quale in sostanza, quindi, è da ritenere
parzialmente revocata”.
g. Nessuna reazione del municipio e nessun ricorso degli operatori alla
scadenza del termine.
h. Segue un nuovo incontro tra le parti il 12.04.01. La SPU sollecita a
due riprese il municipio a revocare la zona di pianificazione per quanto
concerne le antenne per la _________.
Finalmente
con scritto 11.06.01, intimato ai concessionari il 13.06.01, il municipio
comunica loro la risoluzione del 7.06.01 con la quale, pur concordando con la
pianificazione cantonale nel frattempo conclusa, non revoca la zona di
pianificazione.
Per il
municipio la zona di pianificazione è una valida alternativa da contrapporre in
Consiglio comunale alla proposta di articolo che vorrebbe vietare le antenne su
tutto il territorio edificato e edificabile del comune.
Il
municipio conferma quindi che “salvo diversa indicazione del legislativo, dopo
la serata informativa, preavviserà favorevolmente le domande di posa di antenne
conformi all’accordo.
i. Posti di fronte al chiaro rifiuto di revocare la zona di
pianificazione quo alle antenne per la _________, gli operatori interpongono
ricorso contro la zona in questione con atto del 26 giugno 2001, consegnato lo
stesso giorno brevi manu al TPT. I ricorrenti chiedono che, accolto il loro
ricorso, “la zona di pianificazione adottata dal municipio con risoluzione no.
_del 15 gennaio 2001 (sia) parzialmente revocata limitatamente agli impianti
di antenna destinati alla radio conformemente a quanto disposto dalla
risoluzione dello stesso municipio no. __________ del 7 marzo 2001.”
I
ricorrenti motivano la produzione del ricorso oltre il termine previsto
dall’art. 64 LALPT con l’affidamento da essi riposto in buona fede nelle
dichiarazioni rese dal municipio nel corso delle lunghe trattative e in
particolare nello scritto del 7.03.01, concludenti alla revoca della zona in
contestazione.
Il
ricorso, “interposto a partire dal momento in cui gli affidamenti del municipio
sono stati disattesi ovvero dal 14 giugno 2001” sarebbe tempestivo. La tesi è
ampiamente sviluppata nella replica del 29.10.01.
Nella
sostanza i ricorrenti negano segnatamente la competenza comunale ad adottare la
zona in questione.
l. Il municipio contesta la tempestività del ricorso e difende la
legittimità e opportunità del provvedimento pianificatorio impugnato, chiedendo
il rigetto del gravame.
La
Divisione della pianificazione territoriale non prende posizione sulla
tempestività, limitandosi a rilevare, in proposito, che se da un lato i
ricorrenti hanno rinunciato a ricorrere entro il termine dell’art. 64 LALPT
“sulla base di precise e circostanziate assicurazioni rilasciate dal municipio
di _________ in occasione ed in seguito agli incontri citati”, dall’altro hanno
introdotto il ricorso entro il termine di 15 giorni a partire dalla notifica
della risoluzione municipale dell’11.06.01, con cui il municipio decideva di
non revocare la zona incriminata. Nel merito la definisce ingiustificata e
illegittima.
Dei
motivi esposti dalle parti diremo più compiutamente, all’occorrenza, nei
considerandi di diritto.
ritenuto
in diritto
- Secondo l’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione
stabilita dal comune è dato ricorso al TPT entro 15 giorni dalla scadenza del
termine di pubblicazione.
Poiché la
pubblicazione è avvenuta dal 5.2 al 6.3.01, il ricorso, presentato brevi manu
al tribunale il 26 giugno 2001, è largamente fuori termine.
I
ricorrenti non lo contestano ma ritengono nondimeno tempestivo il loro gravame.
Essi
pretendono di essere stati indotti a non ricorrere entro i termini
dall’atteggiamento contrario alla buona fede (fairness) del municipio che prima
dichiara di revocare la zona e poi si rimangia la parola data, “disattendendo
pacchianamente quanto disposto nella risoluzione doc. F” (ris. municipale 7.03.01, n.d.r.).
Preso
atto che, in base al principio costituzionale della buona fede, “è senz’altro
possibile che il soggetto frustrato nelle sue legittime aspettative possa
postulare anche la restituzione in intero dei termini ricorsuali decaduti, se
tale effetto preclusivo si è verificato unicamente e casualmente a motivo di
precisi affidamenti dell’ente pubblico, successivamente disattesi dalla stessa
autorità pubblica (per tutti Häfelin/Müller N 583 e seg.), il presente allegato
è da considerare senz’altro tempestivo in quanto introdotto entro i termine di
15 giorni a far tempo dalla notifica della risoluzione municipale di cui al
doc. J (ris.7.06.01, n.d.r.), ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 64
cpv. 1 LAPT rispettivamente art. 46 cpv. LPamm applicabile nel caso di esame in
virtù del rinvio generico operato dall’art. 38 cpv. 6 LALPT”.
Questi
argomenti trovano poi ampio sviluppo nella replica del 29.10.01 a confutazione
delle controargomentazioni svolte dalla Divisione del territorio e dal comune
nelle rispettive osservazioni in cui chiedono il rigetto del ricorso.
- A
un attento esame critico la tesi dell’affidamento non può trovare adesione.
Punto
chiave è la dichiarazione del municipio contenuta nello scritto del 7.03.01.
Il testo
pare dire che nell’ambito della zona di pianificazione - e prima che sia
conclusa la pianificazione cantonale - il municipio non adotterà alle domande
di posa di antenne le “misure” comunali in via di elaborazione, misure che la
zona di pianificazione è per l’appunto deputata a salvaguardare. In altre
parole, il municipio non negherà la licenza se le domande non saranno in
contrasto con la pianificazione comunale in atto. Ciò non ha però alcun senso,
ai fini pratici, visto la dichiarazione completiva del municipio che non
esaminerà né deciderà domande inoltrate prima della conclusione della
pianificazione cantonale.
“E
contrario” si deduce che il municipio applicherà invece le misure alle domande
presentate dopo l’adozione della suddetta pianificazione. Nell’ambito, sempre,
della zona di pianificazione, che dunque non viene tolta né del tutto né con
riferimento alle sole antenne. Col risultato che se una domanda non
corrisponderà alla disciplina comunale in gestazione non verrà accolta.
Che è
proprio il motivo per cui gli operatori ora ricorrono.
Come
fanno i ricorrenti, difronte a un testo di questo tenore, a dare per acquisito
che il municipio abbia espunto dalla zona di pianificazione - o almeno si sia
formalmente impegnato a farlo - le disposizioni concernenti le antenne di
_________?
E’ vero
che il municipio avrebbe ben potuto, per scrupolo di correttezza, avvertirli
che il loro assunto non aveva fondamento. Ma il suo silenzio non poteva avere
per effetto di trarli in inganno. Ponendo la necessaria attenzione essi non
potevano ritenere che la zona di pianificazione fosse revocata e nemmeno che il
municipio si fosse impegnato a provvedervi. Dopotutto, competente a revocarla
era proprio il municipio che l’aveva istituita, dimodoché il solo modo per
essere sicuri che la zona fosse revocata era di esigere che il municipio
prendesse una formale risoluzione in proposito. Ciò che gli operatori avevano
appunto preteso con gli scritti seguiti all’incontro del 21.02.01, in cui
subordinavano il loro impegno a quello del municipio di estromettere le antenne
dal contestato provvedimento. Risposta che in realtà non hanno, riconoscibilmente,
avuto.
Rinunciare
a ricorrere basandosi sulla comunicazione del 7.03.01 non è compatibile con la
diligenza esigibile in simili circostanze. L’affidamento nelle sibilline
dichiarazioni municipali non può valere impedimento a ricorrere e giustificare
il mancato rispetto del termine (negligenti non fit iniuria).
Di
converso la notifica, il 13.06.01, della risoluzione 7.06.01 con cui il
municipio ha espressamente rifiutato di revocare la zona di pianificazione non
può valere quale cessazione di questo asserito impedimento e ripristinare
l’interesse al ricorso e i termini per provvedervi.
Quasi che
la dichiarazione dell’11 giugno costituisse revoca della revoca, impugnabile
con autonomo ricorso, coi relativi termini che in siffatta ipotesi sarebbero
rispettati.
- Precisiamo
in via abbondanziale che la tempestività del ricorso va negata anche se la tesi
dell’affidamento meritasse accoglimento.
I
ricorrenti affermano di essersi astenuti dal ricorrere per aver fatto
affidamento nelle dichiarazioni del municipio. Quando il municipio ha risolto
di non revocare la zona contestata, l’affidamento si è rivelato fallace e,
cessato con ciò il motivo per non ricorrere, il termine ricorsuale ha preso a
decorrere. Poiché, dunque, la risoluzione
che pone fine all’affidamento è stata intimata il 13.06, il termine di 15
giorni di cui all’art. 46 LALPT è stato ripristinato a decorrere dal 14 giugno
2001 e pertanto il ricorso deposto il 26.6.01 è tempestivo.
L’assunto
è destituito di giuridico fondamento.
Il caso
di specie non può apparentarsi con l’ipotesi dell’art. 46 cpv. 1 LPAmm, in
cui, in assenza di intimazione, il termine ricorsuale di 15 giorni decorre
dalla conoscenza della decisione impugnata. Conosciuta, scaduto il termine
legale, non è, nel presente caso, la decisione impugnata, ma l’infondatezza dei
motivi che hanno indotto fin lì a non impugnarla.
In
concreto, e sempre nel quadro della tesi dell’affidamento sostenuta (a torto)
dai ricorrenti, è semmai ipotizzabile la restituzione in intero contro il lasso
dei termini prevista dall’art. 12 LPAmm, col rimando, circa i motivi e il
termine, al CPC (art. 137 e 139 CPC).
Presupposto
alla restituzione, secondo l’art. 137 CPC, è che l’istante o il suo
patrocinatore dimostri di essere stato impedito dall’agire in tempo utile da
motivi gravi, reali e oggettivi, senza sua colpa o negligenza.
Quanto al
termine per chiedere la restituzione in intero contro il lasso dei termini è
fissato dall’art. 139 CPC in 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Questa
regolamentazione, giova rilevare, non è incompatibile con la tutela della buona
fede, ora direttamente consacrata dall’art. 9 Cost., e peraltro neppure con il
divieto di formalismo eccessivo sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost. Il legislatore
ha tenuto conto di questi principi (allora riconducibili all’art. 4 vCost)
introducendo la restituzione in intero quale correttivo ad una troppo rigida
applicazione delle norme formali, ma nel contempo ha contemperato questa
esigenza con quella di un ordinato svolgimento del processo e della necessaria
sicurezza del diritto. Con ciò la buona fede è adeguatamente tutelata. Non v’è
spazio per l’automatica rinascita, cessato l’impedimento, di un termine
trascorso infruttuoso.
Ora, i
ricorrenti non hanno rispettato il termine di 10 giorni dell’art. 139 CPC, ma,
nell’erroneo assunto che il termine di ricorso di 15 giorni fosse ripristinato
eo iure, hanno consegnato brevi manu il loro ricorso al tribunale il 26.06.01.
A quel punto sono trascorsi 11 giorni dalla notifica, il 13.06.01, dello
scritto 11.06.01, il cui contenuto essi sostengono aver loro rivelato la
fallacia dell’affidamento riposto nel comportamento sleale della controparte.
Il
ricorso è dunque tardivo; anche se la tesi dell’affidamento dovesse reggere, il
che, per i motivi sopra esposti, non è postulabile.
- Destituita
di ogni giuridica consistenza è infine la pretesa che al ricorso si applichi il
termine di 30 giorni stabilito dall’art. 138 CPC per l’omessa produzione di
mezzi di azione e/o di difesa. “Nel caso in esame non vi può essere dubbio
che l’atto processuale promosso da parte delle ricorrenti è un mezzo di azione
a’ sensi dell’art. 139 CPC (ricorso contro la zona di pianificazione).”
Affermazione, questa, chiaramente pretestuosa. L’art. 138 CPC prevede la
restituzione in intero non contro il lasso dei termini, come è il caso
dell’art. 139 CPC, ma “per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che
appaiono influenti per l’esito del processo, se è dimostrato che l’omissione di
tali mezzi non è imputabile a negligenza dell’istante”. Si tratta, come rivela
la marginale e risulta dal testo stesso, di omessa indicazione di fatti o
produzione di prove nel quadro di un ricorso e non della ritardata promozione
dello stesso.
In questa
ipotesi, retta dall’art. 137 e non dall’art. 138 CPC, il ricorso dev’essere
introdotto nei 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Precisazione,
questa, fatta, s’intende, a titolo abbondanziale, posto che in concreto, per i
motivi sopra svolti, neppure i presupposti dell’art. 137 sono adempiuti.
-
Considerato che l'intempestività del ricorso risulta con
inequivocabile evidenza dagli atti, non si dà luogo, perché superfluo ai fini
del giudizio, all'assunzione delle prove e agli ulteriori atti processuali
chiesti dai ricorrenti.
-
Le tasse di giustizia seguono la soccombenza. Al comune, non
rappresentato da patrocinatore, non sono assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
visto le norme di legge applicabili alla fattispecie
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso, tardivo, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di 1000.- fr. é posta a carico, solidalmente, dei
ricorrenti. Non sono attribuite ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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