AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.36
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00036
Lugano
30 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2001 di
Comune di
__________, __________,
rappr. da:
Municipio di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________
del __________ aprile 2001 di approvazione del Piano regolatore e dei Piani
particolareggiati dei nuclei del comune di __________;
vista la
risposta 26 luglio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del
Dipartimento del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Con
risoluzione n. _________ il Consiglio di Stato, approvando l'11 luglio
2000 la revisione del PR e dei PP dei nuclei del comune di _________, ha
espresso l'intenzione di non approvare alcune delle proposte pianificatorie ivi
contenute, segnatamente l'estensione della zona edificabile ai mappali n.
_________, _________ e _________ in località _________, sospendendo quindi la
sua decisione e fissando un termine al comune e ai proprietari interessati,
affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti.
b Preso
atto delle loro osservazioni, con risoluzione n. __________del __________aprile
2001, il Governo ha infine deciso sulle parti sospese, approvando per ciò che
concerne la località _________ l'inserimento dei suddetti fondi in zona
edificabile, come da proposta comunale. Di conseguenza, l'Esecutivo cantonale
ha fissato il compenso pecuniario a carico del comune, determinato dalla
sottrazione di queste superfici al territorio agricolo.
c. Avverso
tale decisione è insorto al TPT il comune di _________, chiedendo
l'annullamento della decisione e una nuova calcolazione del compenso pecuniario
agricolo, nella quale venga ritenuto come valore commerciale medio dei terreni
edificabili del comune un valore di fr. 100.- al mq, al posto dei contestati
fr. 160.- considerati dal Governo.
A
sostegno della sua impugnativa il comune rimprovera al Consiglio di Stato di
aver ritenuto per la determinazione del valore venale medio dei terreni anche
alcune transazioni di terreni già edificati, che hanno falsato il valore medio
aumentandolo a fr. 160.- al mq, allorquando a _________, negli ultimi anni, il
valore delle transazioni non avrebbe mai superato, salvo un'eccezione, fr.
100.- al mq.
d. Nelle
osservazioni 26 luglio 2001 il Consiglio di Stato propugna la reiezione del
gravame, ribadendo la validità della decisione presa.
Osserva
in particolare che i dati determinanti il valore medio delle transazioni immobiliari
(fr. 160.- al mq) sono stati forniti dall'Ufficio di statistica e concernono
unicamente le transazioni registrate negli ultimi 6 anni nel comune di terreni
liberi da costruzioni. Precisa che anche qualora si dovesse ritenere con il
comune un valore medio commerciale di fr. 100.- al mq, l'importo del contributo
pecuniario sostitutivo non diminuirebbe, in quanto per un valore medio che si
situa nella forchetta fra 100.- e 200.- fr./mq, il coefficiente di
moltiplicazione rimarrebbe il medesimo.
e. Il
18 settembre 2001 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, in
occasione dei quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni
e domande, rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
f. In
data I ottobre 2001 la Sezione della pianificazione urbanistica ha fornito la
documentazione relativa ai valori delle transazioni immobiliari prese per base
per la determinazione del valore commerciale medio dei terreni edificabili di
_________ e una dichiarazione dell'Ufficio di statistica che indica i terreni
considerati come non edificati. Questa documentazione è stata acquisita agli
atti ed intimata al comune di _________ per osservazioni, le quali sono giunte
il 22 ottobre 2001 e di cui si dirà nei considerandi di diritto.
g. Con
scritto 23 gennaio 2002 l'Ing. _________ _________, geometra incaricato dal
Consorzio Raggruppamento Terreni di _________ dell'esecuzione del progetto di
nuovo riparto dei fondi, ha comunicato i valori di stima per le operazioni di
scambio dei terreni. A tale documento, sul quale le parti hanno rinunciato a
formulare osservazioni, si ritornerà a tempo debito nei considerandi di
diritto.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva del comune di _________, rappresentato dal
suo Municipio, è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale
questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Quanto al
Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al
Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica
d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione
del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Come
accennato in narrativa, con la revisione del PR e dei PP dei nuclei del comune
di _________ la zona edificabile è stata ampliata in alcuni punti a scapito di
quella agricola. Non essendo stata attuata una compensazione reale sufficiente
per coprire questa sottrazione di terreno agricolo, il Consiglio di Stato ha
fissato nella risoluzione impugnata il contributo pecuniario sostitutivo che il
comune dovrà versare.
4.1 A tal
proposito occorre innanzitutto rammentare che, a norma dell'art. 1 Legge sulla
conservazione del territorio agricolo (LTAgr), che definisce, in applicazione
dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento
dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei comuni atte a
favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione
federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito
all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono la zona agricola,
precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato
graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei
loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola
comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le
SAC,
b) i
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità e infine
c) i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta
l'art. 7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per
importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli
strumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le
competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr
prescrive che, se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la
diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o
dell'impianto, rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione
dev'essere di principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo
parzialmente, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art.
10 LTAgr), che è stabilito moltiplicando il valore del reddito agricolo del
terreno da compensare per un coefficiente ricavato in funzione del valore
commerciale o di transazione della zona edificabile da una parte e dello stesso
valore di reddito agricolo del fondo dall'altra, come si evince per l'appunto
dalla tabella dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr.
All'ente
pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative,
l'art. 11 LTAgr conferisce il diritto di regresso sul proprietario della
costruzione o dell'impianto.
4.2 Posto
che per i principi sopra menzionati, la sottrazione di terreno agricolo deve
essere in ogni caso compensata, nel caso in esame il comune di _________ non
contesta né tale principio, né l'estensione della superficie da compensare, men
che meno i valori di reddito agricolo considerati, bensì il valore commerciale
medio dei terreni edificabili del comune stabilito dal Consiglio di Stato e
ritenuto dal comune esagerato. Difatti, più alto è questo valore e più alto
sarà il coefficiente di moltiplicazione, nonché, ovviamente, l'importo del
compenso pecuniario. E' pertanto di fondamentale importanza stabilire se il
valore venale medio dei fondi edificabili di _________ si attesta su fr. 160.-
al mq, come ritenuto dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione, oppure su
fr. 100.- al mq, come invece sostiene il comune nella sua impugnativa, ritenuto
che tale valore debba essere riferito a terreni non ancora edificati.
4.3 Nelle
osservazioni 26 luglio 2001 l'Autorità governativa illustra che il valore di
fr. 160.- al mq risulta dalla media dei valori delle 6 transazioni registrate
negli ultimi anni a _________ relativamente a terreni edificabili non
edificati. Per non falsare la media, precisa, non sono stati presi in
considerazione quei dati riferiti a scorpori di piccole dimensioni (<40 mq)
oppure a valori stabiliti simbolicamente (fr. 5.- al mq).
Quanto
precede è confermato dalla tabellina (in atti) fornita dall'Ufficio di statistica,
dalla quale si evince agevolmente che dal 1995 al 2000 sono avvenute 9
transazioni immobiliari di terreni indicati liberi da costruzioni, di cui 3
sono state giustamente ignorate per i motivi sopra addotti, mentre che dalla
media delle 6 rimanenti risulta un valore medio al mq di fr. 157.6.
Il
comune, per contro, sostiene nella propria impugnativa che, a differenza di
quanto attestato dall'Ufficio di statistica, non tutte le transazioni
considerate hanno per oggetto terreni liberi da costruzioni. Difatti, su 6
transazioni, ben 3 trattano terreni già edificati, i cui valori al mq,
includendo ovviamente anche quello dello stabile, hanno fatto impropriamente
lievitare il valore venale medio dei terreni del comune.
Ne
fornisce la prova allegando alle osservazioni 19 ottobre 2001 copia delle
istanze d'iscrizione di trapasso immobiliare relative alle suddette transazioni
(allegati A-D, in atti), dalle quali risulta inequivocabilmente che la
particella n. __________di mq 148 è edificata con un rustico di 27 mq, la part.
n. __________di 286 mq è edificata con una cantina di 27 mq, un rustico di 34
mq e un ripostiglio di 35 mq, infine sulla part. n. __________ di 349 mq
insistono un'abitazione di 69 mq, un lavatoio di 16 mq e un porcile di 7 mq.
Stando
così le cose, questo Tribunale deve convenire con il comune che nel calcolo del
valore venale medio non potevano essere inclusi i valori di queste tre
transazioni, che vanno pertanto espunti dallo stesso.
Restano
così determinanti soltanto i valori delle rimanenti tre transazioni,
rispettivamente fr. 65.- al mq per la part. n. __________, fr. 48.5
al mq per la part. n. __________e fr. 120.6 al mq per la part. n.
__________, dalla cui somma si ottiene la media algebrica di fr. 78.05
al mq. Occorre comunque precisare che questo valore, benché notevolmente
inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione,
avrebbe una portata relativa, essendo il risultato di una media fra tre addendi
soltanto, se non fosse supportato da due elementi supplementari addotti dallo
stesso comune.
Il primo,
il meno significativo trattandosi di piccoli scorpori di terreno, comunque
pertinente a titolo indicativo, riguarda il prezzo pattuito
dall'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali con i proprietari
toccati dalla costruzione del marciapiede lungo la strada che attraversa
l'abitato nel periodo 1996-1999. Come conferma la stessa Amministrazione
immobiliare (doc. C) il prezzo pagato per tutti i terreni edificabili è stato
di fr. 100.- al mq.
Il secondo
elemento, decisivo per una definizione più completa della presente
problematica, riguarda la procedura di ricomposizione particellare in corso nel
comune di _________, nell'ambito della quale la valutazione per lo scambio dei
terreni edificabili è, come attestato dall'ing. _________, incaricato della
conduzione del progetto, di un minimo fr. 40.- al mq ad un massimo di
fr. 90.- al mq; valutazione attuata secondo parametri tendenti a
stabilire il valore venale dei terreni.
4.4 Visto
quanto precede, si ritiene giustificato accogliere il ricorso del comune su
questo punto, nel senso che la decisione sul contributo pecuniario sostitutivo
è annullata e il calcolo deve essere rieseguito tenendo conto che il valore
commerciale medio dei terreni edificabili del comune di _________ è di fr.
100.- al mq. Si specifica inoltre che tale valore va considerato, per ricavare
il coefficiente di moltiplicazione dalla tabellina dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr,
come valore che rientra nella forchetta fra 50.- e 100.- fr. al mq e non nella
categoria superiore fra 100.- e 200.- fr. al mq, come pretenderebbe il
Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni. Quest'ultima categoria, in
analogia a quelle dei valori del reddito agricolo, loro sì suddivise in maniera
più chiara e precisa, è valevole per i valori commerciali superiori a 100.- fr.
al mq.
Quanto
all'importo del compenso pecuniario agricolo, quantificato dal comune in fr.
8'415.-, non può essere preso in considerazione, poiché calcolato con un
reddito agricolo inferiore a quello ritenuto dal Consiglio di Stato nella sua
decisione e come tale rimasto incontestato.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza gli atti vengono
retrocessi al Consiglio di Stato
affinché riformuli il calcolo del
compenso pecuniario nel senso
dei considerandi.
-
Non si
prelevano tasse né spese di giudizio.
-
Intimazione:
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster