AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2001.33
Data decisione, Autorità:
04.12.2001, TPT
Incarto n.
90.2001.00033
4 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2001 di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
1.,2.,3. avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ marzo 2001 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva il
piano particolareggiato di Via __________ __________ () del comune
di __________;
viste le
osservazioni 3 luglio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e
31 agosto 2001 del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. __________________
e _________ _________ sono proprietari a _________ del mapp. n°
_________ RF, posto in zona R6 e confinante ad est con Via _________. Sul fondo
sorge uno stabile con contenuti abitativi, commerciali e artigianali, posto a
ca. ml 3 dal marciapiede.
b. Nella
seduta del 26 aprile 1999 il Consiglio comunale di _________ ha adottato il
piano particolareggiato di Via _________ (_________), che si propone di attuare
una riqualifica generale dell'area, attraversata da Via _________, compresa fra
il confine giurisdizionale con _________ e l'incrocio, posto più a nord, con la
strada che porta a _________. In particolare, al fine di caratterizzare la
strada come viale urbano, delimitato prospetticamente dalle edificazioni, il
_________ prevede, nella parte centrale del comparto, delle linee di costruzione,
profonde ml 6.00. Il piano contempla inoltre la costituzione di una servitù a
favore del comune, disciplinata dall'art. 4 NAPP, per realizzare percorsi
pedonali, alberature e arredi urbani nelle fasce, che costeggiano la strada,
comprese fra le linee di costruzione e il marciapiede. Il _________ prevede
infine la realizzazione di un autosilo sotterraneo nello spazio pubblico,
adibito a giardinetto e a posteggio, che serve come accesso al complesso
sportivo intercomunale della _________.
c. Avverso
tale ordinamento, ritenuto contraddittorio negli obiettivi, privo d'interesse
pubblico e lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di
trattamento, i signori _________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato,
postulandone l'annullamento: ponendo anzitutto in dubbio la legalità della
servitù contemplata dal _________, essi sottolineano il notevole danno
economico cagionato dai vincoli, che impedirebbero l'accesso veicolare al loro
stabile, precluderebbero in futuro la possibilità di ristrutturarlo e
ostacolerebbero l'esercizio delle attività esistenti. Contestando poi a titolo
abbondanziale, e con particolare riferimento al previsto autosilo, il
preventivo d'investimento per la realizzazione del piano - a loro detta di
lunga inferiore ai costi reali -, essi si riservano la facoltà di avanzare
pretese di carattere espropriativo.
Il
Municipio, in sede di risposta, ha chiesto la conferma dell'assetto
pianificatorio previsto dal _________.
d. Salvo
per il vincolo relativo all'autosilo, ritenuto carente in merito al calcolo
dell'effettivo fabbisogno di posteggi, alla loro destinazione, alla loro
gestione ed alle modalità di realizzazione (tempi e finanziamenti), con ris.
gov. __________ marzo 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato il _________, respingendo il
ricorso dei signori _________.
e. Dissentendo
da tale decisione, i già ricorrenti insorgono ora davanti al TPT, riproponendo
le censure disattese dal Governo.
Nelle
osservazioni il Municipio di _________ e il Consiglio di Stato hanno chiesto la
reiezione del gravame.
f. In
data 25 settembre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la
quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità d'approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Ai sensi
dell’art. 26 LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di
rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani
del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare
esse fissano i fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano
particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione
particellare (art. 28 cpv. 2 lett. c) LALPT).
Il piano
particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una
parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari
obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure
interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti,
nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di
un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT).
-
Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è
particolarmente grave, cfr. art. 36 Cost.; DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29
consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico
promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(G. Müller, Commentaire de la Cost. féd., art. 22 ter n° 34). Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà
quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa
procedura. Tuttavia, per quanto attiene alla servitù prevista sui fondi che
costeggiano Via _________, le cui finalità verranno esposte meglio nei seguenti
considerandi, occorre qui precisare come, mediante la stessa, il comune intenda
riservarsi, su fondi privati, un’area destinata a passaggio pubblico pedonale,
a piantumazione e ad altri arredi urbani. Essa rappresenta una destinazione di
PR, e quindi di diritto pubblico, e, come tale, risulta vincolante. La sola
previsione del vincolo nel PR non basta tuttavia a conferire al comune il
diritto di disporre dell’area: a questo fine occorre costituire la servitù, di
cui è menzione all'art. 4 NAPP. In assenza di accordo del proprietario, questa
può essere costituita in via di espropriazione. La previsione nel PR crea le
premesse di diritto pubblico per la costituzione della servitù. E’ però solo
con l’espropriazione formale, dopo aver pagato l’indennità, che il comune potrà
realizzare la previsione di PR.
5.1 Prima di entrare nel merito delle singole censure, nella fattispecie
occorre anzitutto rilevare come, dal profilo territoriale, il comune di
_________ possa essere considerato parte integrante dell'agglomerato di
_________. Posto in collina, in posizione privilegiata rispetto al centro
urbano, esso si caratterizza per la presenza di zone residenziali di qualità.
Ciononostante, in seguito al progressivo sviluppo dei comuni limitrofi, e di
_________ in particolare, a partire dagli anni '60 il comune ha conosciuto
anche l'insediamento di attività artigianali, commerciali e terziarie di un
certo rilievo (grandi magazzini, banca, stazioni di servizio, ristorante, ecc.
), concentrate lungo la tratta di Via _________, compresa fra il confine con
_________ e l'incrocio con la strada che porta a _________.
Al fine
di migliorare l'assetto urbano della zona, ottimizzando le infrastrutture al
servizio dei diversi utenti, di favorire un miglioramento degli insediamenti
esistenti nel quadro di una pianificazione basata su indirizzi qualitativi e su
adeguati incentivi, di anticipare con una pianificazione idonea gli
insediamenti che verranno realizzati in risposta alle nuove esigenze
funzionali, attribuite alla zona dagli indirizzi progettuali d'ordine superiore
(in particolare dagli studi d'approfondimento del PTL), di rafforzare
l'immagine e la funzione urbana della strada e del suo spazio di correlazione,
in alternativa a quella, oggi prevalente, di asse di transito da e per
_________ ed infine per consolidare il ruolo centrale del comparto nel tessuto
locale, con la revisione generale del PR, entrata in vigore nel '97, il comune
ha vincolato l'area in questione all'allestimento di un piano
particolareggiato. Dal profilo delle utilizzazioni, il piano intende rafforzare
la vocazione commerciale-terziaria, che è andata consolidandosi nella zona, da
ricondurre anche alla vicinanza con lo svincolo autostradale di -nord
e con le strade di collegamento con importanti aree residenziali limitrofe (in
direzione __________ /_ /________, risp. __________ /_______).
5.2 Date
queste premesse, il _________ è impostato in modo da privilegiare l'obiettivo
di ridefinire la sostanza urbana che costeggia la strada, per ricaratterizzarne
lo spazio, tenendo conto, ove possibile, delle preesistenze e cercando di
assicurare un rapporto volumetrico equilibrato fra le edificazioni che
sorgeranno all'interno del _________ e quelle limitrofe, esistenti o future
(Rapporto di pianificazione, p. 5). Gli strumenti messi in atto per ottenere la
riqualifica dell'area mirano in particolare a:
"- conferire
alla strada l'aspetto di viale urbano, delimitato prospetticamente dalle
edificazioni; la continuità spaziale è accentuata e unificata dalla piantagione
di alberature su entrambi i lati della strada e per tutta la sua lunghezza (…);
-
introdurre le servitù a
favore del Comune non soltanto per la piantagione delle alberature ma anche per
l'arredo degli spazi compresi fra i cigli stradali e gli edifici in modo da
conferire loro l'aspetto e gli arredi necessari per la fruizione pedonale, per
lo svago e il commercio (…);
-
assegnare linee di
costruzione e, dove necessario, obblighi di costruzione in contiguità, in modo
che le nuove costruzioni abbiano un ritmo equilibrato, parallelo alla strada
(…);
-
nella porzione EST
dell'incrocio fra Via _________ e Via __________ (comparto del "bar
__________ ") (…). Si è quindi optato per delle linee più aderenti allo
stato attuale delle proprietà private, rinunciando alla formazione di uno
spazio pubblico ed accontentandosi di segnare la particolarità urbanistica
dell'incrocio stradale attraverso l'introduzione di una "rotonda";
-
assegnare la stessa
quota massima sul livello del mare per le gronde dei fabbricati che si
affacciano sulla Via _________ (previste in parte
come traguardo obbligatorio, n.d.r.);
-
modificare alcuni
affacci delle strade secondarie che affluiscono su Via _________, in modo da
favorire la formazione di ritmi equilibrati delle edificazioni;
-
mantenere
lo spazio, prevalentemente verde, del grotto (…)"
(Rapporto
di pianificazione, p. 6 e 7).
Al fine
di favorire la realizzazione dei nuovi insediamenti, accanto a questi
provvedimenti, il _________ concede ai privati notevoli incentivi nelle
quantità edificatorie e nelle altezze.
- Linee
di costruzione e arredo urbano ai lati di Via _________
6.1 Per quanto qui interessa e da quanto si evince
dal _________, le linee di costruzione litigiose perseguono due scopi: da una
parte, permettere la creazione, mediante piantagione d'alberi di grosso fusto,
di un viale alberato, arredato in modo da favorire la fruizione pedonale, e,
dall’altra, delineare il futuro assetto volumetrico della nuova edificazione
del comparto.
Sull’interesse
pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che
siano), volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze di una strada, è
inutile dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono
avere svariate giustificazioni. In particolare assicurano la possibilità di
attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli
agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri, migliorano l’estetica
dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai
pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della
popolazione (DTF 109 Ib 116 e rif.). In casi particolari, specialmente per
ragioni estetiche, il PR può stabilire un obbligo di costruire sulla linea di
arretramento (cosiddetta linea di costruzione, cfr. A. Scolari, Commentario,
ad. art. 25 LE, n° __________).
6.2 I ricorrenti, citando la giurisprudenza del Tribunale federale in
materia e riportando ampi stralci della sentenza 3 luglio 1995 in re P., pubblicata in: RDAT
22/I-1996, contestano l'ordinamento previsto, adducendo che "L'obiettivo
di fissare l'assetto di nuova edificazione di tutto il quartiere secondo il
_________ non appare sensato per il comprensorio lungo Via _________. Giacché
gli edifici esistenti sul lato destro di detto viale nel senso di marcia da
_________ verso _________, ad eccezione del sedime ove è ubicato il
"Ristorante _________", verrebbero tagliati da tale linea su una
profondità di sei metri, la stessa non appare idonea a raggiungere lo scopo
prefisso ed è pertanto sproporzionata. Orbene, in questo contesto occorre tener
conto, nella misura del possibile, anche degli edifici esistenti eretti decenni
or sono sulla base della normativa edilizia allora vigente, tra i quali si
annovera pure la part. _________ RFD di _________ dei qui ricorrenti".
Dal canto
suo, il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito come la delimitazione nel piano
di una fascia, entro cui realizzare i percorsi pedonali, le alberature e gli
arredi, permetta di concretizzare con una certa continuità il concetto di viale
urbano e di rafforzare nel contempo la centralità e la funzionalità del
comparto, risponde a tali critiche, osservando a p. 23 della decisione
impugnata: "Un aspetto che va tenuto debitamente in considerazione è
inoltre il sostanziale incremento dello sfruttamento dei fondi dei ricorrenti
introdotto con il _________, tanto che l'ipotesi di un loro interesse a
partecipare presto o tardi alla realizzazione del Piano non appare
inverosimile".
6.3 Analizzando
nel dettaglio l'ordinamento proposto con il _________, si osserva come le
contestate linee di costruzione gravano il tratto di Via _________, che va dal
confine con _________ fino all'altezza del Ristorante _________ per una
lunghezza complessiva di ca. 300 ml. Come già indicato, oltre il ristorante è
previsto un ordine meno rigido, ossia delle linee di arretramento abbinante ad
un semplice vincolo di piantagione (comparto "bar __________ "). Da
notare che il confine con _________, che presenta un andamento irregolare, cade
per ca. 100 ml sull'asse di Via _________, di modo che, nella parte iniziale,
verso ovest, la completazione dell'impostazione urbanistica del _________ viene
demandata a questo comune.
Per
quanto concerne la sostanza edilizia presente, sviluppatasi, a partire dal 1972
- anno d'approvazione del primo PR -, in base a semplici disposizioni di zona
(R6) abbinate a delle linee di arretramento, si osserva quanto segue:
provenendo da _________, il lato est di Via _________, da cui dipartono diverse
strade secondarie, che servono la zona residenziale sovrastante, è
caratterizzato nella prima metà dalla presenza di sostanza edilizia non recente
con destinazione mista (alcune villette, un esercizio pubblico, un piccolo
commercio, un laboratorio artigianale, una stazione di benzina), mentre il
tratto rimanente presenta un sistema di costruzione "a pettine", con
edifici d'altezza piuttosto elevata, eretti negli anni '70, arretrati rispetto
alla strada e posti perpendicolarmente ad essa. Diversa la situazione del lato
est, dov'è situato il fondo dei ricorrenti, caratterizzato, salvo per lo spazio
aperto, adibito a giardinetto e a posteggio, da costruzioni con accesso diretto
su Via _________: fatta astrazione dai primi cento metri, posti come detto sul
territorio di _________, provenendo da sud, sulla strada si allineano la
stazione di benzina __________, il giardinetto pubblico, due palazzine, fra cui
quella dei ricorrenti, ed infine il vecchio edificio, che ospita il ristorante
_________ e che, contrariamente a quanto indicato nel gravame, viene anch'esso
parzialmente invaso dalla linea di costruzione. Su questo lato, il contestato
provvedimento viene a tagliare per circa un terzo, in modo più o meno marcato,
la sostanza edilizia esistente.
6.4 Alla
luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il _________, bisogna
riconoscere che in linea generale sussiste un significativo interesse pubblico
a sottoporre ad un regime particolare il comparto in questione, ed in
particolare le immediate adiacenze della strada: per tutti i motivi esposti nel
Rapporto pianificatorio e nella decisione impugnata, il comparto costituisce,
per la sua posizione strategica, un’area pregiata del territorio comunale e, in
un'ottica più ampia, dell'agglomerato di _________, che necessita indubbiamente
di venir riorganizzata e valorizzata dal profilo funzionale e strutturale, in
modo da sfruttarne appieno il potenziale di sviluppo, sottolineandone il
carattere (ormai) cittadino. Sotto questo profilo, un'edificazione dell'area
basata, come in precedenza, su semplici disposizioni di zona e su linee di
arretramento, risulterebbe ormai inadeguata a garantire uno sviluppo razionale
e coerente del comparto e comprometterebbe senz'ombra di dubbio l’obiettivo
relativo al recupero qualitativo delle premesse d'insediamento perseguito con
il _________. La scelta del comune, che ha optato per una marcata ridefinizione
dell'assetto attuale dell'area, risulta quindi sorretta da valide ragioni
pianificatorie. Ciò comporta necessariamente lo stravolgimento di alcune realtà
edilizie presenti. Alcune offriranno una resistenza al mutamento, che ne
procrastinerà l'attuazione. Ci sarà inevitabilmente un periodo di promiscuità
tra vecchio e nuovo assetto. Tuttavia, ammesso il principio di un nuovo ordine,
è impensabile rinunciare a realizzarlo solo perché i tempi potranno essere
lunghi. Non senza considerare che, nella presente fattispecie, il _________
offre ai proprietari uno sfruttamento talmente più intensivo dei loro fondi,
che l'ipotesi di un loro interesse a partecipare presto o tardi alla
realizzazione del piano non appare inverosimile. Inoltre, con riferimento al
danno economico paventato dai ricorrenti, non vanno dimenticate le garanzie
scaturenti dal principio della protezione delle situazione acquisite, dall'art.
70 LALPT, che ammette, oltre alla conservazione, la possibilità di ampliare
costruzioni, la cui destinazione è in contrasto col PR, e, con riferimento agli
accessi esistenti, dall'art. 4 cpv. 2 NAPP. La fattispecie è quindi diversa dai
casi giudicati dal Tribunale federale in materia di assetto urbanistico, dove
le nuove disposizioni ponevano serie restrizioni della proprietà non
accompagnate dai grandi vantaggi offerti invece dal presente piano. Non si
vede, in concreto, come il comune possa attuare una riqualifica generale del
comparto, senza ricorrere ai contestati provvedimenti e con minori sacrifici
per la proprietà dei ricorrenti.
6.5 Per
completezza, si rileva infine come, oltre ai provvedimenti oggetto di
contestazione, il _________ prevede il declassamento di Via _________ a
"strada di collegamento secondario", con relativo restringimento
della carreggiata a ml 6.50, la creazione di una corsia riservata ai bus di
linea e, in corrispondenza dell'incrocio che porta a _________, la formazione
di una rotonda con la funzione di agevolare le manovre e di rallentare il
traffico (cfr. piano del traffico e AP/EP e Rapporto di pianificazione, p. 8).
A mente
di questo Tribunale, l'adozione di simili provvedimenti appare fondamentale per
favorire la fruizione pedonale delle fasce a contatto con la carreggiata e
conseguire realmente lo scopo di rafforzare l'immagine e la funzione urbana
della strada e del suo spazio di correlazione, in alternativa a quella, oggi
prevalente, di asse di transito da e per _________. Tale impostazione
rispecchia peraltro le attuali tendenze in materia: nel contesto specifico delle strade secondarie,
l'orientamento generale è proprio quello di rivalorizzare il ruolo sociale
della strada divenuta spazio unidimensionale localizzato sulla
"coabitazione pacifica" tra automobili, veicoli a due ruote e pedoni
(Bonomi, Le temps des rues, pag. 14-15; VCÖ Verkehrsclub Österreich, Vorrang
für Fussgänger, pag. 59 ss).
6.6 In
conclusione, l'assetto attuale di Via _________
conferma l'interesse pubblico alla sistemazione dell'area così come proposto
dal comune, sistemazione che risulta in grado di caratterizzare in modo marcato
il prospetto dell'asse stradale, sottolineandone la centralità e l'importanza e
migliorandone nettamente l'immagine e le modalità di fruizione. Infatti, per
quanto attiene specificamente alle fasce a contatto con la strada, esse
rappresentano oggi delle superfici prive di particolari attrattive, ma che si
prestano senz'altro ad essere riqualificate ed abbellite con la posa di
elementi di arredo urbano e la messa a dimora di alberi. Considerata inoltre
l'elevata densità dei parametri edificatori proposti dal _________, gli
interventi voluti dal comune garantiscono verso la strada un adeguato stacco e
si rivelano conformi al principio pianificatorio, che prescrive di inserire
negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 LALPT). Alla luce di
queste considerazioni, il fatto che le costruzioni che costeggiano il settore
ovest, costruzioni che per almeno un terzo della sua lunghezza intralciano
attualmente in modo più o meno marcato l'esecuzione concreta delle diverse
opere, non appare quindi sufficiente per negare la validità dell'assetto
preconizzato dal comune. Ne deriva che, oggettivamente, il comune di _________
può invocare un interesse pubblico prevalente all'imposizione dei vincoli, in
quanto effettivamente idonei a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana
ricercato. Infine, anche dal profilo del preventivo dei costi, stimati in fr.
1'634'000.-- (e non in fr. 700'000.--, come sostengono i ricorrenti), non v’è
nulla che lasci intendere che il comune abbia evidentemente sopravvalutato le
sue possibilità economiche e che le opere previste dal PR siano irrealizzabili
per meri motivi finanziari. Tant'è vero che, nell'ambito della mancata
approvazione del vincolo relativo all'autosilo, il Consiglio di Stato, pur
rilevando le carenze citate in narrativa, ha ritenuto fondamentale che il
comune riesaminasse l'opera soprattutto dal profilo della sua conformità con la
pianificazione d'ordine superiore e con l'insieme delle misure relative alla
politica dei posteggi promossa dal Cantone (cfr. consid. 4.4.1, lett. b) della
decisione impugnata).
- Priva
di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che,
secondo i ricorrenti, le caratteristiche della loro proprietà non
permetterebbero di assimilarla, dal profilo pianificatorio, agli altri fondi
che costeggiano la strada, per i quali il regime previsto dal _________
potrebbe risultare giustificato.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il
divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile, quando
la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole
intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni
inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3;
107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la decisione del Governo di approvare la
scelta delle autorità comunali sia stata determinata da criteri discriminatori,
manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le motivazioni
addotte nella decisione impugnata, riassunte nel dettaglio nei considerandi
precedenti, sono valide e convincenti, meritando quindi piena conferma in
questa sede.
- Visto
quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese, la tassa di giudizio, nonché
le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).
-
Intimazione: -
avv. __________. _________, ___________________
Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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