AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.111
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.111
Lugano
5 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
il segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001 di
ing. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________ è
stato attribuito alla zona intensiva speciale A3. Il mapp. __________, di proprietà
di __________ __________ e situato in località __________, risulta inedificato,
presenta una superficie di 603 mq e confina a sud con via __________, alla
quale cede una striscia di una cinquantina di mq.
B. Il
proprietario è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo lo stralcio della linea di costruzione tracciata lungo via
__________ e dell'imposizione dell'altezza minima per gli edifici prevista per
la zona A3.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore e ha respinto l'impugnativa di __________ __________ (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 58 segg.).
D. Con
ricorso 21 novembre 2001 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riproponendo le medesime domande di prima istanza. A sostegno
della sua impugnativa, il ricorrente lamenta una violazione della garanzia
della proprietà. La linea di costruzione in esame, posta a 10 m dal ciglio di
via __________, è dapprima ritenuta molto incisiva per rapporto ai 4 m sanciti,
quale regola generale, dall'art. 6 cifra 1.1. NAPR. Inoltre, questa misura pianficatoria
risulta sprovvista del necessario interesse pubblico preponderante, giacché
lungo una strada di servizio di proprietà privata non si giustifica una fascia
inedificata così ampia. Da ultimo, essa risulta pure sproporzionata, perché
pregiudica le potenzialità edificatorie del mapp. __________. In merito
all'altezza minima, che imporrebbe in caso di edificazione del mappale la
costruzione di una palazzina di almeno 5 piani, il ricorrente rileva che un
tale edificio, oltre a deturpare un quartiere caratterizzato da costruzioni più
basse, nuocerebbe alle abitazioni che insistono sui fondi contermini, togliendo
loro sole, luce ed aria.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame limitatamente a quanto concerne lo
stralcio della linea di costruzione, mentre la divisione della pianificazione
territoriale ne chiede la reiezione integrale.
F. Il
10 settembre 2002 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante i quali i rappresentanti del comune hanno prodotto alcune fotografie
raffiguranti il mappale del ricorrente, nonché una relazione allestita
dall'ufficio tecnico comunale sulle possibilità edificatorie del mapp.
__________, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. Il
ricorrente ha prodotto un'analoga documentazione, mentre che il Tribunale ha
accertato che l'altezza minima di un edificio prescritta dall’art. 43 NAPR per
il fondo in esame è di 14,80 m, pari a 5 piani abitabili. Le parti hanno quindi
confermato le rispettive allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano
regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6
e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra
l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e
privati con la precisazione delle linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p
LALPT). Le norme di attuazione stabiliscono le regole generali
sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo e possono prevedere parametri
minimi per lo sfruttamento dei fondi quando una razionale occupazione del suolo
e l'ordine urbanistico ne sarebbero altrimenti seriamente compromessi (art. 29
cpv. 1 lett. a, b e cpv. 2 lett. b LALPT).
-
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
-
Il
ricorrente contesta l'interesse pubblico dei vincoli pianificatori gravanti il
suo fondo; in particolare si aggrava contro l'imposizione di un'altezza minima
delle costruzioni pari a 5 piani e contro la linea di costruzione con
contiguità non ammessa posta a 10 m di profondità, che, in aggiunta alla
larghezza di via __________ e alla linea di costruzione sul versante opposto
della strada, forma un'area di stacco larga 20 m.
5.1.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle
sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del
territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
5.2. Il comune di __________, individuate le problematiche e i
conflitti sorti negli ultimi 20 anni, in seguito a mutamenti intervenuti
essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano
regolatore allo scopo di consolidare e rafforzare l'importanza della città a
livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia e valorizzazione dei
contenuti storici e culturali, con l'obiettivo di migliorare la qualità di
vita. Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore figurano, per
quanto qui interessa, la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio
giurisdizionale, l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle
attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle
peculiarità delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle
fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle
possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della
casuale densità abitativa dei quartieri periferici (cfr. rapporto di
pianificazione, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto che alcuni
quartieri residenziali di più recente edificazione, sia a sud, sia a nord della
città, si sono sviluppati con una sostanza edilizia poco strutturata e
discontinua a detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e
della vivibilità, è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero
(Concetto urbanistico , aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto
urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal
profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento
della densificazione abitativa. A questo scopo, il piano regolatore prevede,
oltre ad alcuni elementi di riferimento quali i "centri di
quartiere", "una trama ortogonale di fasce di stacco da arredare a
verde tra comparti edificati (ca. 20 ml di larghezza) e di una rete di
collegamenti e percorsi alternativi a quelli veicolari " (cfr.
rapporto di pianificazione, pag. 25). Fra gli strumenti, propri della
disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti figurano le linee
d'arretramento, di costruzione, la localizzazione delle aree inedificabili e i
parametri edificatori minimi. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze
dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e
ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli,
noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In
particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la
possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo
armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria,
luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani,
facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni,
contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione
(DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n.
1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a prescrivere delle distanze
minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento, oppure stabilire un
obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le cosiddette linee di
costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT). Analogo interesse
riveste il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni. Trattasi di un
vincolo utilizzato, da tempo, soprattutto in ambito cittadino, al fine di
ottenere un determinato disegno urbanistico (A. Scolari, op. cit., ad art. 41
LE, n. 1217).
5.3.
Nel caso specifico, via __________ è ubicata nel quartiere situato in località
__________. Questo quartiere costituisce una delle estensioni sviluppatesi
verso meridione in questi ultimi trent'anni a partire dai quartieri perimetrali
del centro storico. L'ossatura del comparto è costituita, in sequenza
parallela, da via __________ __________, dal __________ __________, da via
__________ __________, dalla stessa via __________ __________ e da via
__________. Queste strade confluiscono ad est in via __________ __________, formando
quella trama ortogonale sulla quale il nuovo piano regolatore ha previsto, da
un lato, le fasce di stacco di circa 20 ml di larghezza (campo stradale
incluso), determinate da linee di costruzione come quella in contestazione, e,
dall'altro lato, la densificazione dei parametri edilizi, tra cui le altezze
minime, parimenti oggetto della presente impugnativa. Il sopralluogo esperito
da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa zona costituisce un
quartiere eminentemente residenziale, relativamente tranquillo. Dal profilo
della sostanza edilizia si è accertata la presenza di un assortimento molto
variegato di tipologie di edifici: dalla casa monofamiliare di 1 piano al
palazzo di 6 piani. Questa commistione casuale e disordinata di edifici, oltre
ad evidenziare la carenza di un qualsiasi disegno urbanistico, determina un
carattere cittadino solo parzialmente riconoscibile, tipico di una realtà
urbana sfuggita di mano. Situazione che si riscontra puntualmente anche in via
__________, dove il fronte edificato sul lato sud, data la maggior presenza di
palazzine di 4 e 5 piani, risulta più compatto rispetto al lato nord, per altro
non completamente edificato, che, con alcune costruzioni di 4 piani, annovera
maggiormente edifici di 1, di 2 e di 3 piani di altezza.
5.4.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico
all'imposizione di altezze minime per gli edifici e alla formazione di fasce di
stacco inedificate lungo le strade del comparto in esame. Per tutte le ragioni
esposte nel rapporto pianificatorio e riassunte nei considerandi precedenti, il
comparto costituisce, per la sua posizione a ridosso dei quartieri formanti la
cintura perimetrale del centro storico, un'area pregiata del territorio
cittadino, che necessita indubbiamente di venir riorganizzata e valorizzata dal
profilo strutturale e funzionale, in modo da garantire appieno uno sviluppo
razionale e coerente, secondo uno specifico disegno urbano. Le misure
urbanistiche, di cui ci si occupa, correlate fra di loro, qualificano e
rafforzano il carattere cittadino del quartiere, da tempo non più periferico,
attraverso una disposizione ordinata degli edifici in funzione delle strade, il
cui prospetto viene così marcato a miglioramento dell'immagine, e attuando un assetto volumetrico più omogeneo della nuova
edificazione. Considerata inoltre l'elevata densità dei
parametri edificatori e ritenuto che le NAPR non prevedono, nella fattispecie,
né l'imposizione di un'area verde minima, né un indice di occupazione, che
determini un equilibrio fra aree edificate e non edificate (cfr. A. Scolari,
op. cit., ad art. 37 LE, n. 1118), vi è indubbiamente un interesse pubblico a
definire e localizzare delle aree di stacco lungo le strade per mezzo di linee
di costruzione. Esse si rivelano conformi al principio pianificatorio, che
prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3
lett. e LPT). Tutte queste considerazioni valgono, a non averne dubbio, anche
per via __________.
- Verificata
la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in
contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete,
i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e
sopportabili; segnatamente se non sacrificano sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio
della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, il ricorrente
sostiene che la linea di costruzione, imponendo agli edifici una distanza di 10
m da via __________, sia troppo incisiva, ritenuto che l'art. 6 cifra 1.1. NAPR
prevede un semplice arretramento di 4 m in assenza di divergenti indicazioni a
livello di rappresentazioni grafiche (piano delle zone e piano della rete
viaria). Inoltre, contesta l'idoneità di tale misura a raggiungere lo scopo
prefisso di riordino urbanistico in tempi ragionevoli, considerato che la linea
è stata tracciata arbitrariamente senza tenere conto degli edifici esistenti,
essendo questi ubicati a distanze differenti dalla strada e rappresentando, per
di più, una realtà edilizia ormai consolidata. Infine, lamenta i limiti delle
potenzialità edificatorie cagionate al suo fondo dalla combinazione della linea
di costruzione con l'altezza minima imposta per gli edifici.
6.1.
Innanzitutto, come ha pertinentemente considerato il Consiglio di Stato nella
risoluzione impugnata (pag. 60), il nuovo ordinamento pianificatorio ha
considerevolmente aumentato i parametri edificatori di zona rispetto al piano
previgente: difatti, il fondo del ricorrente, che era incluso in zona
residenziale semi-intensiva C, è ora attribuito alla zona intensiva speciale A3
comportante un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,4 (ora pari a 1),
dell'altezza massima di 5,30 m (ora pari a 18,80 m) e l'introduzione
dell'altezza minima di 14,80 m. Altezza minima e massima danno quindi luogo ad
una previsione edificatoria nel quartiere di edifici alti almeno 5, al massimo
6 piani. Orbene, a fronte di questi dati e ritenuto l'obiettivo di
miglioramento della qualità di vita perseguito dal piano (cfr. art. 4 cifra 1
lett. c NAPR), una fascia di stacco di 20 m (campo stradale compreso) fra due
fronti edificati, come quelli che si affacciano sui lati di via __________,
risulta congrua alla natura di una zona a carattere eminentemente residenziale.
Queste zone necessitano indubbiamente di aree aperte, che possano garantire
alle abitazioni la miglior insolazione ed aerazione possibile, favorendo
parimenti la formazione di spazi verdi destinati allo svago. Tutte queste
funzioni non possono in genere essere assicurate compiutamente dalla sola
ampiezza del campo stradale; a maggior ragione se, come nella fattispecie, si
tratta di una semplice strada di servizio, per definizione, di modeste
dimensioni. Ciò detto, si giustifica pure la maggior ampiezza della fascia
inedificabile (profondità 10 m), che interessa il fondo del ricorrente,
rispetto a quella prevista lungo il lato opposto di via __________ (profondità
5 m): difatti, il mapp. __________, essendo ubicato sul lato nord della strada,
gode di una completa esposizione al sole, negata, per contro, alla fascia
ubicata lungo l'altro versante, quello sud, oscurata dalla volumetria degli
edifici che vi insistono. Per tutte queste ragioni una riduzione della distanza
della linea di costruzione dalla strada, quindi della profondità della fascia
di rispetto, non può entrare in linea di conto.
6.2.
Circa l'idoneità della linea di costruzione e dell'altezza minima al
raggiungimento degli scopi prefissi di riqualifica e riordino urbano, il
Tribunale considera quanto segue. Per ciò che concerne singolarmente la linea
di costruzione va riconfermato quanto ritenuto dall'Autorità di prima istanza
nella decisione impugnata. Dall'esame dei piani risulta difatti che la linea di
costruzione contestata, lunga circa 250 m, è stata tracciata considerando una
larga maggioranza degli edifici che si affacciano direttamente sul lato nord di
via __________, i quali risultano già sin d'ora sufficientemente allineati. E'
vero che in alcuni tratti un paio di costruzioni sopravanzano questa linea di
qualche metro (cfr. mapp. __________, posizionato quasi all'estremità est di
via __________, e mapp. __________, all'estremità ovest). Ciò costituisce
tuttavia un effetto marginale, giacché queste sporgenze, proprio perché
incidono complessivamente soltanto per una ventina di metri un'estensione di
250 m, non intaccano l'assetto della fascia di stacco nella sua sostanza, né la
invadono al punto di causarne un'interruzione. In merito invece al vincolo di
altezza minima degli edifici, la scelta del comune, che ha optato per una
strutturazione urbanistica coerente del comparto, comporta necessariamente lo
stravolgimento di alcune realtà edilizie presenti. Alcune offriranno una
resistenza al mutamento, che ne procrastinerà l'attuazione. Tra vecchio e nuovo
assetto, vi sarà inevitabilmente un periodo di transizione e di promiscuità,
quest'ultima, per altro, già oggi ravvisabile, considerata la sostanza edilizia
presente nel comparto (cfr. cons. 5.3). Tuttavia, ammesso il principio di un
nuovo ordine, è impensabile rinunciare a realizzarlo solo perché i tempi
potranno essere lunghi. Non senza considerare che, nella presente fattispecie, il
regolamento di zona offre ai proprietari uno sfruttamento più intensivo dei
loro fondi. Di conseguenza, l'ipotesi di un loro interesse a partecipare presto
o tardi alla realizzazione degli intendimenti del piano non appare
inverosimile.
6.3.
Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento. Durante l'udienza 10 settembre 2002 i rappresentanti del comune
hanno versato agli atti un memoriale composto da planimetrie e di calcoli,
volto a dimostrare che il mapp. __________conserva, malgrado i vincoli in
discussione, le sue potenzialità edificatorie. Da questa documentazione si
evince che tenendo conto della linea di costruzione e delle distanze minime dai
confini sarebbe possibile erigere un edificio, le cui dimensioni in pianta
sarebbero di 14,50 m di larghezza (fronte strada) per una profondità di 7/8 m,
ottenendo una superficie di base di 106,5 mq. Se tale edificio fosse costruito
su 5 piani (altezza minima), disporrebbe allora di una superficie utile lorda
(SUL) di 532,5 mq, pari ad un indice di sfruttamento (i.s.) dello 0,88: valore,
questo, di poco inferiore a quello fissato per la zona intensiva speciale A3
(art. 43 NAPR: i.s. 1.00). Va altresì rilevato che dalla superficie edificabile
del mapp. __________andrebbe oltretutto preventivamente sottratta l'area
vincolata dal piano viario per la strada di servizio, corrispondente al sub h,
di 59 mq (art. 38 cpv. 2 LE), di modo che l'indice di sfruttamento aumenterebbe
allo 0,98. Da quanto precede, risulta assodato che i vincoli in contestazione
non intaccano minimamente le potenzialità edificatorie del fondo, consentendo
al proprietario di esaurire integralmente l'indice di sfruttamento a disposizione.
Pertanto, malgrado si possa riconoscere che, nella fattispecie, il margine di
manovra in ambito progettuale venga limitato, le misure pianificatorie
all'esame devono essere considerate oggettivamente ragionevoli. Infine, va
aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, qualora egli
procedesse all'edificazione, non causerebbe pregiudizio in termini di
insolazione ed aerazione all'edificio esistente, di 4 piani, situato sul
mappale retrostante (mapp. __________), ritenuto che la nuova edificazione
sarebbe distante una quindicina di metri e in posizione fuori asse rispetto a
quest'ultima.
-
In conclusione, la linea di costruzione e all'altezza
minima per gli edifici gravanti il mapp. __________non prefigurano una
violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo queste misure
pianificatorie giustificate da un prevalente interesse pubblico, il ricorso
deve essere respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art.
28 PAmm)
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
2.Il ricorrente è condannato al pagamento
delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).
- Intimazione
a:
ing. __________
__________, __________
__________, __________ __________
Municipio di
__________, __________
__________, __________ __________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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